IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 12 dicembre
2002, n.
273, recante
misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza, ed in particolare l’articolo 15, recante delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale;
VISTO l'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il regio decreto 29
giugno 1939, n. 1127;
VISTO il regio decreto 5
febbraio 1940,n. 244;
VISTO il regio decreto 25
agosto 1940, n. 1411;
VISTO il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
VISTO il regio decreto 21
giugno 1942, n. 929;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1948, n. 795;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
540;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338;
VISTA la legge 3 maggio
1985,n. 194;
VISTA la legge 14 ottobre
1985, n. 620;
VISTA la legge 14 febbraio
1987, n. 60;
VISTA la legge 21 febbraio
1989, n. 70;
VISTA la legge 10 ottobre
1991, n. 349;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 1 dicembre 1993, n. 595;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391;
VISTA la legge 21 dicembre 1984,
n. 890;
VISTO il decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
VISTI gli articoli 8, 8 bis
e 8 ter ed 8 quater della legge 15 giugno 2002, n. 112;
VISTO il decreto
ministeriale 17 ottobre 2002;
VISTA la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
VISTA la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ………….;
VISTO il parere del
Consiglio di Stato, espresso nell’adunaza
del ……
VISTA la deliberazioni del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
SULLA PROPOSTA del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
degli affari esteri e con il Ministro della funzione
pubblica,
il seguente decreto
legislativo:
LIBRO I
disposizioni
generali principi fondamentalI
articolo
1
Ambito
dei diritti di proprietà industriale[S1]
1.-
Ai fini del presente codice,
l'espressione proprietà industriale comprende brevetti per invenzioni,
modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali,
topografie dei prodotti a semiconduttori, marchi ed altri segni
distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di
origine, informazioni aziendali riservate.codice
Articolo
2
Costituzione[S2]
1.-
I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante
brevettazione,
mediante registrazioneoppure o negli altri modi
previsti nel presente ,
oppure infine ricorrendo i presupposti specifici a tale scopocodice.
La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà
industriale.codice
2.-
Sono oggetto di brevettazione le
invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.presso l'Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi
3.-
Sono oggetto di registrazione presso l'Ufficio Itali
marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a
seminconduttoriiano Brevetti
e Marchi . ed i nomi a dominio
4.-
Sono protetti, ricorrendone i presupposti, i segni distintivi diversi
dal marchio registrato, quivi compresi i nomi a dominio
aziendali, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine,, quivi
compresi i nomi a dominio aziendali le
informazioni aziendali riservate, le
indicazioni geografiche e le denominazioni di origine., le
indicazioni geografiche, le denominazioni di origine,
Articolo
3
Trattamento
dello straniero[S3]
1.-
Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di
Parigi per la protezione
della pProprietà
iPndustriale
ovvero della Organizzazione mIondiale
del cMommercio,
ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni,
ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o
commerciale Ceffettivo
sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi
per la pserio ed rotezione
della pProprietà
iPndustriale,
è accordato, per le materie di cui al presente Icodice,
lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di
nuove varietà vegetali, il trattamento accordato ai cittadini italiani
è accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione
per la pCodicerotezione
delle nPovità
vNegetali.
In materia di topografie dei prodotti a seminconduttori, il trattamento
accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di un altro
Stato solo se la protezione accordata da quello Stato ai cittadini
italiani è analoga a quella prevista dal presente cVCodice.odice
2.-
Ai cittadini di Stati non facenti parte né della Convenzione di Parigi
per la protezione
della pProprietà
iPndustriale,
né della Organizzazione mIondiale
del cMommercio,
né, per quanto attiene alle nuove varietà vegetali, della Convenzione
per la pCrotezione
delle nPovità
vNegetali,
è accordato, per le materie di cui al presente cVCodice,
il trattamento accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il
cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocità di
trattamento.odice
3.-
Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e
ratificate dall'Italia riconoscono allo straniero nel territorio dello
Stato, per le materie di cui al presente codice,
si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani.Codice
4.-
Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la[S4] registrazione in
Italia di un marchio registrato precedentemente all'estero, al quale si
fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del
marchio all'estero, o al suo avente causa.
Articolo
4
Priorità[S5]
1.- Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato
facente parte di una Convenzione internazionale ratificata dall'Italia
che riconosce il diritto di priorità, una
domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di certificato
di utilità, di certificato d'autore d'invenzione, di nuova varietà
vegetale, di registrazione di disegno o
modello, o di marchio, o il suo avente causa, fruisce di un diritto di
priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di
una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, o di nuova
varietà vegetale o di registrazione di disegno o modello, o marchio,
secondo le disposizioni dell’art. 4 della Convenzione di Parigi.
2.-
Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed
i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o
modelli ed i marchi.
3.-
E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità
qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè
idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata
depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale
è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque
sia la sorte ulteriore di tale domanda.
4.-
Per i brevetti di invenzione il deposito nazionale in Italia dà luogo[S6] al diritto di
priorità anche rispetto ad una successiva domanda nazionale depositata
in Italia, in relazione ad
elementi già sufficientemente descritti nella domanda di cui si
rivendica la priorità.
Articolo
5
Esaurimento[S7]
1.-
Le facoltà esclusive attribuite dal presente Codice
al titolare di un diritto di pCodiceroprietà
iPndustriale
si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto
di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal
titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel
territorio di uno Stato mIembro
della Comunità eMuropea
o dello SEpazio
economico europeo.s
2.-
Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica, con
riferimento al marchio, quando sussistano motivi legittimi perché il
titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei
prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o
alterato dopo la loro immissione in commercio.
3.-
Le facoltà esclusive attribuite al costitutore di una varietà protetta
e delle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando
questa non sia, a sua volta una varietà essenzialmente derivata, nonché
delle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta
nonché delle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego
della varietà protetta non si estendono al materiale di riproduzione o
di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma, al prodotto
della raccolta, comprese piante intere e parti di esse, né a qualsiasi
prodotto fabbricato direttamente a partire dal prodotto della raccolta
e neppure ad ogni altro materiale derivato da quelli indicati, che
siano stati venduti o commercializzati dallo stesso costitutore o con
il suo consenso sul territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunità europea
o dello SEpazio
economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova
riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta oppure
un'esportazione del materiale della varietà stessa che consenta di
riprodurla in uno Stato che non protegge la varietà del genere o della
specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia
destinato al consumo.s
Articolo
6
Comunione[S8]
1.-
Se un titolo di proprietà
iPndustriale
appartiene a più soggetti, i diritti relativi sono regolati, salvo
convenzioni in contrario, dalle disposizioni del Icodice
civile relative alla comunione in quanto compatibili.codice
LIBRO II
Norme
relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio
dei
diritti di proprieta' industriale
SEZIONE
I
MARCHI
Articolo
7
Oggetto della registrazione[S9]
1.-
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa
tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentanti graficamente,
in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le
lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di
esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a
distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre
imprese.
Articolo
8
Nomi, ritratti
di persone e segni notori
1.-
I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi[S10]
senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il
consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o
dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in
mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al
quarto grado incluso.
2.-
I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione[S11]
possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale
da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare
tali nomi. L'Ufficio italiano
brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di
subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1 del
presente articolo. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi
abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta da lui prescelta.Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi
3.-
Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente[S12]
diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1:
i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario,
scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di
manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità
economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.
Articolo
9
Marchi di forma[S13]
1.-
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa
i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura
stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere
un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al
prodotto.
Articolo
10
Stemmi
1-
Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni [S14]internazionali
vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle
convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi
che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente
non ne abbia autorizzato la registrazione.
2.-
Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con[S15]
significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente
elementi araldici, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, prima della registrazione, invia
l'esemplare del marchio e quant'altro possa occorrere alle
amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne
l'avviso, in conformità di quanto è disposto nel comma 4.Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi
3.-
L'Ufficio
italiano brevetti e marchi ha la facoltà di provvedere
ai[S16]
termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio
possa essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume.Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi
4.-
Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e[S17]
3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi respinge la domanda.Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi
Articolo
11
Marchio collettivo[S18]
1.-
I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o
la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la
registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la
facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o
commercianti.
2.-
I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le
relative sanzioni, devono essere allegati alla domanda di
registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate
a cura dei titolari all'Ufficio italiano
brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti
allegati alla domanda.Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi
3.-
Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi
collettivi stranieri registrati nel paese di origine.
4.-
In deroga all'articolo 13, comma 1 un marchio collettivo può consistere
in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare
la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso,
peraltro, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi può rifiutare, con
provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti
possano creare situazioni di ingiustificato privilegio, o comunque
recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella
regione. L'Ufficio Italiano
Brevetti e MarchiUfficio
italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al
riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi
interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio
collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a
vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso
sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi
limitato alla funzione di indicazione di provenienza.Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi
5.-
I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del
presente codice
in quanto non contrastino con la natura di essi.codice
Articolo
12
Novità[S19]
1.-
Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data del
deposito della domanda:
a)
consistano
esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente
o negli usi costanti del commercio;
b)
siano identici o
simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti
o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per
prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o
somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i
servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico,
che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'art. 6 bis della
Convenzione di Unione di Parigi-
testo
di Stoccolma 14 luglio 1967(,
sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in
forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione
del marchio. L'uso
precedente del segno, [S20]quando non importi
notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la
novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del
marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione
locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del
segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo
alla registrazione;)
c)
siano identici o
simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o
somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività
d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il
marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i
due segni. L'uso precedente del segno, quando non
importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non
toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del
richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
d)
siano identici ad un
marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato
in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da
data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida
rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;
e)
siano identici o
simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con
efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data
anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di
priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o
servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i
segni o dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
f)
nei casi di cui alle
lett. d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia
scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio
collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi del
successivo articolo 26 al momento della proposizione della domanda o
dell'eccezione di nullità;
g)
siano identici o
simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con
efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data
anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di
priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o
servizi anche non affini, quando il marchio
anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di
rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo
trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
h)
siano identici o
simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis della
Convenzione di Unione di Parigi-
testo
di Stoccolma 14 luglio 1967(,
per prodotti o servizi anche non affini, quando
ricorrono le condizioni di cui al punto g).)
2.-
Ai fini previsti al comma 1 lett. d), e) e g), le domande anteriori
sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della
conseguente registrazione.
Articolo
13
Capacità distintiva
1.- Non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio[S21]
d'impresa i segni privi di carattere distintivo e quelli costituiti
esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da
indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in
commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la
quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero
l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio,
o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
2.-
In deroga all'art. 12, comma 1, lett. a), ed al comma 1
del presente[S22] articolo possono costituire oggetto di registrazione
come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di
registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
3.-
Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima[S23]
della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è
stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.
4.-
Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del
suo[S24]
titolare sia divenuto nel commercio
denominazione generica del prodotto o servizio o abbia
perduto la sua capacità distintiva.
Articolo
14
Liceità
1.-
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:
a)
i segni contrari alla
legge, all'ordine pubblico o al buon costume;[S25]
b)
i segni idonei ad
ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza[S26]
geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
c)
i segni il cui uso
costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore,[S27]
di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.
2.-
Il marchio d'impresa decade:
a)
se sia
divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in
particolare[S28]
circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa
del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il
suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;
b)
se sia divenuto
contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon[S29]
costume;
c)
per omissione da parte
del titolare dei controlli previsti dalle[S30]
disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.
Articolo
15
Effetti della registrazione[S31]
1.-
I diritti esclusivi considerati da questo codice
sono conferiti con la registrazione.codice
2.-
Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito
della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa
decorrono dalla data di scadenza della
registrazione precedente.
3.-
Salvo il disposto dell'articolo 20 comma 1 lett. c), la registrazione
esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella
registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.
4.-
La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della
domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.
5.-
La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei
marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel bollettino.
Articolo
16
Rinnovazione[S32]
1.-
La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente,
con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la
classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante
dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni.
2.-
La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.
3.-
La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto
di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata
separatamente dai rispettivi titolari.
4.-
Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della
registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale
della pMroprietà
iPntellettuale
di Ginevra.I
Articolo
17
Registrazione internazionale[S33]
1.-
Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso
l'Organizzazione mondiale
della pMroprietà
iPntellettuale
di Ginevra (IOMPI),
le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali.–
2.-
I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale
della pMroprietà
Pintellettuale
(OMPI) di Ginevra, in base all'accordo di Madrid concernente la
registrazione internazionale dei marchi ed al relativo protocollo
adottato a Madrid il 27 giugno 1989, recanti la designazione
dell'Italia quale Paese in cui si chiede la protezione, devono
rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente Icodice.codice
3.-
L'Ufficio
italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi
internazionali designanti l'Italia conformemente alle disposizioni
applicabili alle domande di marchi nazionali.Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi
Articolo
18
Protezione temporanea
1.-
Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, può essere[S34]
accordata, mediante decreto del Ministro delle
attività produttive, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti
sui prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che
figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od
ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in uno
Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.per
2.-
La protezione temporanea fa risalire la priorità della registrazione,[S35]
a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna
del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per
l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia
depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed in ogni caso non
oltre sei mesi dall'apertura dell'esposizione.
3.-
Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è stabilito[S36]
un termine più breve, la domanda di registrazione deve essere
depositata entro questo termine.
4.-
Tra più marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o[S37]
affini presentati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorità
spetta al marchio per il quale è stata depositata prima la domanda di
registrazione.
5.-
Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate[S38]
dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa
la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi.Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi
Articolo
19
Diritto alla registrazione[S39]
1.-
Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o
si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti
o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di
cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
2.-
Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia
fatto la domanda in mala fede.
3.-
Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e
dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.
Articolo
20
Diritti conferiti dalla
registrazione
1.-
I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono[S40] nella
facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di
vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività
economica:consistono
a)
un segno identico al
marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato
registrato;
b)
un segno identico o
simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini,
se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità
o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni;
c)
un segno identico o
simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche
non affini, se il marchio registrato goda nello stato di
rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2.-
Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in[S41]
particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle
loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di
detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi
contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti
contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella
corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
3.-
Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che[S42]
mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del
commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.
Articolo
21
Limitazioni del diritto di
marchio
1.- I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al
titolare di [S43]vietare
ai terzi l'uso nell'attività economica:
a)
del loro nome e
indirizzo;
b)
di indicazioni
relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione,
al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del
prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del
prodotto o del servizio;
c)
del marchio d'impresa
se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o
servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio,
purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza
professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione
descrittiva.
2.-
Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né,[S44]
in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato
con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o
servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in
particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o
servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da
ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro
diritto esclusivo di terzi.
3.-
E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che[S45]
la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di
nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio.
Articolo
22
Unitarietà dei segni distintivi[S46]
1.-
E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un
segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o
dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i
prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
2.-
Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a
dominio aziendale di un segno uguale o simile ad
un marchio registrato per prodotti o servizi anche non
affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza
giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Articolo
23
Trasferimento del marchio[S47]
1.-
Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei
prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
2.-
Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la
totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato
registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a
condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si
obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere
prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o
prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare
o da altri licenziatari.
3.-
Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso
esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le
disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al
modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi
per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può
essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi
prestati dal licenziatario.
4.-
In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve
derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono
essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
Articolo
24
Uso del marchio[S48]
1.-
A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da
parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per
i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e
tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque
anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo
legittimo.
2.-
Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio
l'uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere
distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o
sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi.
3.-
Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il
deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora
fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della
domanda o dell’eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso
effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi
per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver
saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza,
tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non
effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o
eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se
decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.
4.-
Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del
marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri
marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia
effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o
servizi.
Articolo
25
Nullità[S49]
1.-
Il marchio è nullo:
a)
se manca uno dei
requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti
previsti dall'articolo 12;
b)
se è in contrasto con
il disposto degli articoli 9, 10, 13, 14, comma 1 e 19, comma 2;
c)
se è in contrasto con
il disposto dell'articolo 8;
d)
nel caso dell'articolo
118, comma 2, lett. b).
Articolo
26
Decadenza
1.-
Il marchio decade:
a)
per volgarizzazione ai
sensi dell'articolo 13, comma 4;[S50]
b)
per illiceità
sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma 2;[S51]
c)
per non uso ai sensi
dell'articolo 24;[S52]
Articolo
27
Decadenza e nullità parziale[S53]
1.-
Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa
sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il
marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa
parte dei prodotti o servizi.
Articolo
28
Convalidazione[S54]
1.-
Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12
e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non
puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi,
tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore
registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di
nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i
prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato
sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il
caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il
titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello
anteriore o alla continuazione del preuso.
2.-
La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio
registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lett. c).
SEZIONE
II
indicazioni
geografiche
Articolo
29
Oggetto della tutela[S55]
1.-
Sono protette le indicazioni geografiche e le
denominazioni di origine che identificano un paese, una regione
o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne
è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono
dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico
d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.
Articolo
30
Tutela
1.-
Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le
convenzioni[S56] internazionali in materia e salvi i diritti di marchio
anteriormente acquisiti in buona fede è vietato quando sia
idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di
qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che
indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una
località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto
presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una
località designata da un'indicazione geografica.
2.-
La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso [S57]nell'attività
economica del proprio nome, o del nome del proprio dante causa
nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da
ingannare il pubblico.
SEZIONE III
DISEGNI E MODELLI
Articolo 31
Oggetto della registrazione[S58]
1.-
Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli
l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in
particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei
colori, della forma, della struttura superficiale ovvero
dei materiali del prodotto stesso e/oovvero
del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere
individuale.e/o
2.-
Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale,
compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per
formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i
simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per
elaboratore.
3.-
Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti
che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo
montaggio del prodotto.
Articolo 32
La novità[S59]
1.-
Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è
stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda
di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità,
anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si
reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto
per dettagli irrilevanti.
Articolo 33
Carattere individuale
1.-
Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione[S60] generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce
dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi
disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di
presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi
la priorità, prima della data di quest'ultima.
2.-
Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende[S61] in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha
beneficiato nel realizzare il disegno o modello.
Articolo 34
Divulgazione[S62]
1.-
Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello
si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per
effetto di registrazione o in altro modo, ovvero, se è stato esposto,
messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi
non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti
specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel
corso della normale attività commerciale, prima della data di
presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi
la priorità, prima della data di quest'ultima.
2.-
Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per
il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo
esplicito o implicito di riservatezza.
3.-
Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33 non si considera reso
accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o
dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di
informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei
dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di
registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi
precedenti la data di quest'ultima.
4.-
Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli
articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso
accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di
presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti,
direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti
dell'autore o del suo avente causa.
Articolo 35
Prodotto complesso[S63]
1.-
Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un
prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere
individuale soltanto:
a)
se il componente, una
volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la
normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del
consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza
e riparazione, e
b)
se le caratteristiche
visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di
individualità.
Articolo 36
1.- Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni
o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono
determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
2.-
Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le
caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere
necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per
potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato
o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con
altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a
contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la
propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione
i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del
carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la
connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.
Durata
della protezione[S65]
1.-
La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere
dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la
proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un
massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda
di registrazione.
1.-
I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la[S66] registrazione.
2.-
Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello [S67]ed ai suoi aventi causa.
3.-
Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che[S68] siano opera di dipendenti, in
quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di
lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto
come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome
nell'attestato di registrazione.
4.- Gli effetti della registrazione decorrono dalla
data in cui la[S69] domanda con la relativa
documentazione è resa accessibile al pubblico.
5.- L'Ufficio italiano
brevetti e marchi pone a disposizione del[S70] pubblico la domanda di
registrazione con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali
descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non abbia escluso
nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere
superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi
6.- Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la[S71] riproduzione del disegno o
modello e l'eventuale descrizione è stata notificata a cura del
richiedente,
gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale
notifica.
1.-
Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più
disegni e modelli purché destinati ad essere attuati o incorporati in
oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione
internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle
disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e
successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974 n. 348.
2.-
Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40 non è
ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero una sola
registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda non è
ammissibile l'Ufficio
italiano brevetti e marchi invita l'interessato,
assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile,
con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli,
altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.Ufficio italiano
brevetti e marchi
3.-
La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata
su istanza del titolare ad uno o più di essi.
4.-
La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non
presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere
mantenuta in forma modificata, se l’Ufficio italiano
brevetti e marchi verifica che in tale forma il
disegno o modello conserva la sua identità. La modificazione può
risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla
annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che
dichiari la parziale nullità della registrazione stessa.Ufficio
italiano brevetti e marchi
1.-
Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al
tempo stesso accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce,
possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di
utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra
protezione non possono venire cumulate in un solo titolo.
2.-
Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o
disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso
tempo ne accresca l'utilità, è applicabile la procedura di limitazione
di cui all’articolo 39, comma 2, apportando le
necessarie modifiche.
1.-
La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il[S74] diritto esclusivo di
utilizzarlo, e di vietare a terzi di utilizzarlo senza
il suo consenso.
2.-
Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione,[S75] l'offerta, la
commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un
prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è
applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.
3.-
I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o[S76] modello si estendono a
qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato
una impressione generale diversa.
4.-
Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del[S77] margine di libertà
dell'autore nella realizzazione del disegno o modello.
Articolo 42
Le
limitazioni del diritto su disegno o modello
1.-
I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si[S78] estendono:
a)
agli atti compiuti in ambito privato e per
fini non commerciali;
b)
agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
c)
agli atti di riproduzione necessari per le
citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi
della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente
l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.
2.-
I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello[S79] non sono esercitabili
riguardo:
a)
all'arredo e alle installazioni dei mezzi di
locomozione navale e aerea immatricolati in altri paesi che entrano
temporaneamente nel territorio dello Stato;
b)
all'importazione nello Stato di pezzi di
ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto
di cui alla lettera a);
c)
all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di
trasporto predetti.
Articolo 43
Nullità
1.- La registrazione è nulla:[S80]
a) se il disegno o modello non è registrabile ai
sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;
b) se il disegno o modello è contrario all'ordine
pubblico o al buon costume;
il disegno o modello non può essere considerato
contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di
essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa;
c) se
il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e
l'autore non si sia avvalso delle facoltà accordategli dall'articolo 118;
d) se
il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente
che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o,
quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest' ultima ma il cui diritto
esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione
comunitaria, nazionale o
internazionale ovvero per effetto della relativa domanda;
e) se
il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di
un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal
diritto d'autore;
f) se
il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli
elementi elencati nell'art. 6 ter della Convenzione di Parigi
per la protezione della proprietà industriale, ovvero di segni, emblemi
e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che
rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.
2.- La nullità della registrazione del disegno o
modello che forma[S81] oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere
d) ed e), può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o
dai suoi aventi causa.
3.- La nullità della registrazione del
disegno o modello che costituisce[S82]
utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter
della Convenzione di Parigi ovvero di segni, emblemi e stemmi che
rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere
fatta valere unicamente dall' interessato alla utilizzazione
Articolo 44
Diritto d'autore[S83]
1.-
I diritti di utilizzazione economica dei disegni e
modelli , dei quali è
obbligatoria la rivelazione della paternità per
ottenere la protezione protettianche
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, n. 10, Legge 22 aprile 1941,
n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del venticinquesimo protetti venticinquesimo venticinquesimo
anno
solare dopo la sua morte o dopo la
morte dell'ultimo dei coautori.settantesimo
2.- Indipendentemente
dalla registrazione nella parte prima del Registro Pubblico Generale
delle opere protette istituito ai sensi dell'art. 103 Legge 22 aprile
1941, n. 633 e tenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali,
all'AUfficio
italiano brevetti e marchi è affidata la tenuta di un
registro pubblico speciale per i disegni e modelli
protetti dall'articolo 2, comma 1, n. 10, Legge 22 aprile 1941,
n. 633. In tale registro sono indicati l'autore ed il titolo
dell'opera, il nome ed il domicilio del titolare, la data di prima
divulgazione al pubblico nella Comunità eUfficio Italiano
Brevetti e Marchiuropea
intendendosi per divulgazione il primo
atto di esercizio dei diritti esclusivi nonché ogni altra annotazione o
trascrizione.E effettuata a norma di
regolamento.
3.- L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e
l'esercizio del diritto d'autore.
4.-
Le registrazioni di cui al comma 2 fanno
fede, fino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e del fatto
della sua divulgazione. Gli autori indicati
nel registro sono reputati, fino a prova contraria, autori ed i produttori
delle opere del disegno industriale che sono loro attribuite.o produttori
SEZIONE
IV
Invenzioni
Articolo 45
Oggetto del brevetto
1.-
Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni [S84]nuove che implicano
un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
2.-
Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in[S85] particolare:
a)
le scoperte, le teorie scientifiche e i
metodi matematici;
b)
i piani, i principi ed i metodi per attività
intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di
elaboratore;
c)
le presentazioni di informazioni.
3.-
Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che[S86] in esse è nominato solo nella
misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte,
teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di
informazioni considerati in quanto tali.
4.-
Non sono considerati come invenzioni ai sensi del primo comma i[S87] metodi per il trattamento
chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di
diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si
applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di
sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati;
5.-
Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i[S88] procedimenti essenzialmente
biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si
applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante
questi procedimenti.
Articolo 46
La
novità[S89]
1.-
Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della
tecnica.
2.-
Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso
accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima
della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una
descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro
mezzo.
3.-
E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il
contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto
europeo o internazionali designanti e aventi effetto per
l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di
deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che
siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa
data o più tardi.
4.-
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di
una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato
della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.
Articolo 47
Divulgazioni non opponibili[S90]
1.-
Per l'applicazione dell'articolo 46, una
divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è
verificata nei sei mesi che precedono il deposito della domanda di
brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente
ai danni del richiedente o del suo dante causa.
2.-
Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in
esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della
convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi
il 22 novembre 1928,
e successive modificazioni..11.
3.-
Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi
delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della
novità deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la
priorità.
Articolo 48
Attività inventiva[S91]
1.-
Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se,
per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente
dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende
documenti di cui al comma 3 dell'articolo 46, questi documenti non sono
presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.
Articolo 49
Industrialità[S92]
1.-
Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale
se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi
genere di industria, compresa quella agricola.
Articolo 50
Liceità[S93]
1.-
Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui
attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.
2.-
L'attuazione di un invenzione non può essere considerata contraria
all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere
vietata da una disposizione di legge o amministrativa.
Articolo 51
Sufficiente descrizione
1.-
Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale[S94] debbono unirsi la descrizione
e i disegni necessari alla sua intelligenza.
2.-
L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro[S95] e completo perché ogni
persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta
da un titolo corrispondente al suo oggetto.
3.-
Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un[S96] prodotto ottenuto mediante
tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non
accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da
permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione,
nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla
descrizione, le norme previste nel regolamento.
Articolo 52
Rivendicazioni
1.-
La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di[S97] informazione tecnica e deve
concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato,
specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto;
2.-
i limiti della protezione sono determinati dal tenore delle
[S98]rivendicazioni. Tuttavia, la
descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni;
3.-
la disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da [S99]garantire nel contempo un'equa
protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.
Articolo 53
Effetti della brevettazione[S100]
1.-
I diritti esclusivi considerati da questo codice
sono conferiti con la concessione del brevetto.codice
2.-
Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la
descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.
3.-
Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda
oppure dalla data di priorità, ovvero dopo 90 giorni dalla data di
deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda
stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi pone a disposizione del
pubblico la domanda con gli allegati.Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi
4.-
Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e
gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli
effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di
tale notifica.
Articolo 54
Effetti della domanda di brevetto europeo[S101]
1.-
La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi
dell'art. 67, n. 1, della convenzione sul brevetto europeo, decorre
dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al
pubblico, tramite l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana
delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto
contraffattore. Gli effetti della domanda di brevetto europeo sono
considerati nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata
ritirata o respinta, ovvero quando la designazione dell'Italia sia
stata ritirata.Ufficio
italiano brevetti e marchi
Articolo 55
Effetti della designazione o dell'elezione
dell'Italia[S102]
1.-
La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di
cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio
1978, n. 260 e contenente la designazione o l'elezione
dell'Italia equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia
stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi della
convenzione sul brevetto europeo e delle norme di attuazione dello
stesso.
Articolo 56
Effetti del brevetto europeo[S103]
1.-
Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ha gli stessi effetti ed è
sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla
data in cui è pubblicata nel bollettino europeo dei brevetti la
menzione della concessione del brevetto ovvero, qualora nella procedura
di opposizione esso sia mantenuto in forma modificata, a decorrere
dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente
l'opposizione.
2.-
Le contraffazioni sono valutate in conformità della legislazione
italiana in materia.
3.-
I predetti effetti sono subordinati alla condizione che il titolare
abbia fornito all'Ufficio
italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua
italiana del testo nel quale l'Ufficio europeo ha concesso il brevetto
ovvero lo ha mantenuto in forma modificata.Ufficio italiano
brevetti e marchi
4.-
La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal
titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario deve essere depositata
entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione di cui al
primo comma.
5.-
In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il
brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, senza effetto in
Italia.
Articolo 57
Testo della domanda o del brevetto europeo
che fa fede[S104]
1.-
Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo,
redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo dei
brevetti, fa fede per quanto concerne l'estensione della protezione,
salvo il disposto dell'art. 70, par. 2 della Convenzione sul brevetto
europeo.
2.-
Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi al
deposito della domanda ed alla concessione del brevetto europeo è
considerata facente fede nel territorio dello Stato qualora conferisca
una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella
lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.
3.-
La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di azione di
nullità.
4.-
Una traduzione rettificata può essere presentata, in qualsiasi momento,
dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti
solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ovvero notificata al
presunto contraffattore.Ufficio italiano
brevetti e marchi
5.-
Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia
un'invenzione, ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo
senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o
del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, può
proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella sua
azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione
rettificata ha preso effetto.
Articolo 58
Trasformazione della domanda di brevetto
europeo
1.-
La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata[S105] l'Italia, può essere
trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:
a)
nei casi previsti dall'art. 135, par. 1,
lett. a) della Convenzione sul brevetto europeo;
b)
in caso di inosservanza del termine di cui
all'art. 14, par. 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la
domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.
2.-
E' consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello[S106] di utilità di una domanda di
brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del
brevetto europeo revocato il cui oggetto abbia i requisiti di
brevettabilità previsti dalla legislazione italiana per i modelli di
utilità.
3.-
A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 è[S107] consentito chiedere
contemporaneamente l'eventuale trasformazione in domanda di modello di
utilità ai sensi dell'articolo 84.
4.-
Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi 1,2 e[S108] 3 è stata trasmessa all'Ufficio
italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto è
considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito
della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che
sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati
come depositati in Italia alla stessa data.Ufficio italiano
brevetti e marchi
Articolo 59
Preminenza del brevetto europeo in caso di
cumulo delle protezioni
1.-
Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un[S109] brevetto europeo valido in
Italia siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa
con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano,
nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto
europeo, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:
a)
il termine per promuovere l'opposizione al
brevetto europeo è scaduto senza che sia stata fatta opposizione, ovvero
b)
la procedura di opposizione si è
definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto
europeo, ovvero
c)
il brevetto italiano è stato rilasciato, se
tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).
2.-
Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se,[S110] successivamente,
il brevetto europeo venga annullato o decada.
3.-
Alla scadenza del termini di cui al comma 1, colui che ha promosso [S111]un'azione a tutela del
brevetto italiano può chiederne la conversione nella corrispondente
azione a tutela del brevetto europeo, fatti salvi i diritti che
scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore.
Articolo 60
Durata[S112]
1.-
Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere
dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato né può
esserne prorogata la durata.
Articolo 61
Certificato
complementare
1.-
Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della[S113] legge
19 ottobre 1991, n. 349, si applica il regime giuridico, con gli stessi
diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato
complementare di protezione produce gli stessi effetti del brevetto al
quale si riferisce limitatamente alla parte o alle parti di esso
relative al medicamento oggetto dell'autorizzazione all'immissione in
commercio.L
2.-
Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono[S114] dal momento in cui il
brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per
una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della
domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la
prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento.
3.-
La durata del certificato complementare di protezione non può in[S115] ogni caso essere superiore a
diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene al
termine della sua durata legale.
4.-
Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura[S116] brevettuale
complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, le
disposizioni di cui alla legge
19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento del Consiglio n.
1768/1992/CE, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una
riduzione della protezione complementare pari a sei mesi per ogni anno
solare, a decorrere dal 1 gennaio 2004, fino al completo allineamento
alla normativa europea.L
5.-
Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di [S117]fuori della copertura
brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto
contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla
scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo.
Articolo 62[U118]
Diritto morale
1.-
Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere
fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge, e dai
discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o
dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in
mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto
grado incluso.
Articolo 63
Diritti patrimoniali
1.- I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il
diritto di[U119] essere riconosciuto autore,
sono alienabili e trasmissibili.
2.- Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta
all'autore[U120] dell'invenzione e ai suoi
aventi causa.
Articolo 64
Invenzioni dei dipendenti
1.- Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o[U121] nell'adempimento di un
contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività
inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale
scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa
appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante
all'inventore di esserne riconosciuto autore.
2.-
Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso[U122] dell'attività inventiva e
l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto
o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti
dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore,
salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora
il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la
determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della
protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni
svolte e della retribuzione percepita dall'inventore nonché del
contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione aziendale.
3.- Qualora non ricorrano le
condizioni previste nei commi 1 e
2 e si[U123] tratti di invenzione
industriale che rientri nel campo di attività dell'impresa a cui è
addetto l'inventore il datore di lavoro ha il diritto di opzione per
l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del
brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la
medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del
canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma
corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal
datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro
potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla ricevuta
comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di
brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si
risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza
il corrispettivo dovuto.
4.-
Ferma la competenza del giudice ordinario relativa[U124] all'accertamento della
sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non
si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se
l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla
determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori,
composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il
terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente
del Tribunale del luogo dove il prestatore d'opera esercita
abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le
norme degli articoli 806 ss. c.p.c.
5.-
Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo[U125] apprezzamento. Se la
determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è
fatta dal giudice.
6.-
Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera
fatta durante[U126] l'esecuzione del contratto o
del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la
quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha
lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo
di attività l'invenzione rientra.
Articolo 65
Invenzioni dei ricercatori delle università e
degli enti pubblici di ricerca[U127]
1.-
In deroga all'articolo 64 di questo Codice
e all'articolo 34 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto
di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica
amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di
ricerca, l'inventore comunica la sua invenzione all'Università o
all'Amministrazione, alle quali spetta il diritto di chiedere il
relativo brevetto entro sei mesi dalla comunicazione. L'inventore
può depositare domanda di brevetto anche prima
del termine di sei mesi ma, se nel detto termine viene esercitata
l'opzione, è tenuto ad effettuare senza indugio il trasferimento della
domanda all'università o all'amministrazione.Codice
2.-
Le Università e le Amministrazioni aventi fini di ricerca si dotano,
nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a
garantire la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai ricercatori.
3.-
All'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore nonché il
diritto a percepire almeno il 30% di quanto ottenuto dallo
sfruttamento economico del brevetto chiesto dall'Università o
dall'Amministrazione. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che
l'Università o l'Amministrazione abbiano esercitato il diritto di
chiedere il brevetto, questo spetta all'inventore. Qualora l'Università
o l'Amministrazione abbia esercitato il diritto
di chiedere il brevetto ma entro due anni dal rilascio non ne abbia iniziato
lo sfruttamento, l'inventore acquisisce automaticamente il diritto di
sfruttare gratuitamente l'invenzione e di esercitare i diritti
patrimoniali ad essa connessi.
4.-
All'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto del
brevetto qualora l'Università oe l'Amministrazione
decidessero, una volta depositato il brevetto, o di venderlo offrendolo sul mercatoper la sua cessione a terzi.di venderlo
offrendolo sul mercato
5.-
In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere
riconosciuti autori; in tal caso il diritto a percepire almeno il 30% di quanto ottenuto dallo sfruttamento del brevetto è
da ripartirsi fra gli autori in parti uguali, salvo che risulti una
diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione, nel qual
caso la ripartizione avviene in misura proporzionale al contributo di
ciascuno.
Articolo 66
Diritto di brevetto
1.-
I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella[U128] facoltà esclusiva di attuare
l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i
limiti ed alle condizioni previste da questo codice.codice
2.-
In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti [U129]esclusivi:
a)
se oggetto del brevetto è un prodotto, il
diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare,
di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali
fini il prodotto in questione;
b)
se oggetto del brevetto è un procedimento, il
diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare,
di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio,
vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con
il procedimento in questione.
Articolo 67
Brevetto di procedimento
1.-
Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a[U130] quello ottenuto mediante il
procedimento brevettato si presume ottenuto, salva prova contraria,
mediante tale procedimento, alternativamente:
a)
se il prodotto ottenuto mediante il
procedimento è nuovo;
b)
se risulta una sostanziale probabilità che il
prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il
titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a
determinare il procedimento effettivamente attuato.
2.-
Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo[U131] interesse del convenuto in
contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e
commerciali.
3.-
Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o [U132]processo industriale
somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare
l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare
uso di tale metodo o processo purché non esistano patti contrari.
Articolo 68
Limitazioni del diritto di brevetto
1.-
La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende,[U133] quale che sia l'oggetto
dell'invenzione:
a)
agli atti compiuti in ambito privato ed a
fini non commerciali, ovvero in via sperimentale;
b)
alla preparazione estemporanea, e per unità,
di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così
preparati.
2.-
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi[U134] quella di invenzioni protette
da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non
può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di
questi ultimi.
3.-
Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito[U135] della domanda di brevetto o
alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda
dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale
facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione
viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico
del preutente.
Articolo 69
Onere
di attuazione
1.-
L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve[U136] essere attuata nel territorio
dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i
bisogni del paese.
2.-
Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in[U137] una esposizione ufficiale o
ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si
considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla
chiusura della medesima, purché siano stati esposti almeno per dieci
giorni o, in caso di esposizione di più breve durata, per tutto il
periodo di essa.
3.-
L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti[U138] prodotti in Stati diversi da
quelli membri della Comunità Europea o dello Spazio economico europeo ovvero
da quelli membri dell'Organizzazione mondiale del commercio non
costituisce attuazione dell'invenzione.e/o
Articolo 70
Licenza obbligatoria per mancata attuazione
1.-
Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni[U139] dalla data di deposito della
domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora
il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo
di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata,
producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in
uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico
europeo ovvero
in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i
bisogni del paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso
non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato
che ne faccia richiesta.e/o
2.-
La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire[U140] concessa qualora l'attuazione
dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in
misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese.
3.-
La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o[U141] insufficiente attuazione è
dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o
del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di
mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero,
la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od
ottenuto con il procedimento brevettato.
4.-
La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del[U142] brevetto, o il suo avente
causa, dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade qualora
l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla concessione
della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da
risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese.
Articolo 71
Brevetto dipendente[U143]
1.-
Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal
brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti
relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tal
caso la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore
nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa
rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un
importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica.
2.-
La licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto
sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione
principale ha diritto a sua volta alla concessione di una licenza
obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione
dipendente.
Articolo 72
Disposizioni comuni
1.-
Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai [U144]sensi degli articoli 70 e 71,
deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del
brevetto e di non avere potuto ottenere da questi una licenza
contrattuale ad eque condizioni.
2.-
La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro[U145] corresponsione, da parte del
licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi
causa, di un equo compenso e purché il richiedente la licenza fornisca
le necessarie garanzie in ordine ad una soddisfacente attuazione
dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima.
3.-
La licenza obbligatoria non può essere concessa quando risulti che[U146] il richiedente abbia
contraffatto il brevetto a meno che non dimostri la sua buona fede.
4.-
La licenza obbligatoria può essere concessa per uno sfruttamento[U147] dell'invenzione diretto
prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno.
5.-
La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla[U148] rimanente durata del brevetto
e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo
avente causa, può essere trasferita soltanto con l'azienda del
licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza
stessa viene utilizzata.
6.-
La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica[U149] l'esercizio, anche da parte
del licenziatario, dell'azione giudiziaria circa la validità del
brevetto, o l'estensione dei diritti che ne derivano.
7.-
Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati
[U150]l'ambito, la durata, le
modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali
è subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la
misura e le modalità di pagamento del compenso. In caso di opposizione
la misura e le modalità di pagamento del compenso sono determinate a
norma dell'articolo 80.
8.-
Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministero [U151]delle attività produttive,
essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora
sussistano validi motivi al riguardo.
9.-
Per la modificazione del compenso si applica l'articolo 80.[U152]
10.-
Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata[U153] concessa licenza
obbligatoria, o il suo avente causa, conceda a terzi l'uso del brevetto
medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la
licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza
obbligatoria, su istanza del licenziatario.
Articolo 73
Revoca della licenza obbligatoria
1.-
La licenza obbligatoria è revocata con decreto del Ministero delle[U154] attività produttive qualora
non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione
dell'invenzione, oppure qualora il titolare della licenza non abbia
provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità
prescritte.
2.-
La licenza obbligatoria è altresì revocata con decreto del Ministero[U155] delle Attività Produttive se
e quando le circostanze che hanno determinato la concessione cessino di
esistere ed è improbabile che tornino a verificarsi oppure su istanza
concorde delle parti.
3.-
La revoca può essere richiesta dal titolare del brevetto con istanza[U156] presentata all'Ufficio
italiano brevetti e marchi che ne dà pronta notizia
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare
della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dal
ricevimento della raccomandata, può opporsi motivatamente alla revoca,
con istanza presentata all'Ufficio Italiano
Brevetti e MarchiUfficio italiano
brevetti e marchi. Si applicano le disposizioni
dell'art. 196.Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi
4.-
In caso di revoca colui che aveva ottenuto la licenza può attuare [U157]l'invenzione alle stesse
condizioni, nei limiti del preuso o in quelli che risultano da
preparativi seri ed effettivi.
Articolo 74
Invenzioni militari[U158]
1.-
Le disposizioni relative alla concessione di licenza obbligatoria per
mancata o insufficiente attuazione oppure su brevetto dipendente non si
applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'amministrazione
militare o a quelle sottoposte dall'amministrazione militare al vincolo
del segreto.
Articolo 75
Decadenza per mancato pagamento dei diritti.
1.-
Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei[U159] mesi dalla scadenza del
diritto annuale dovuto, subordinatamente all'osservanza delle
disposizioni dei commi 2, 3 e 4.
2.-
Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi altresì [U160]inutilmente i successivi sei
mesi nei quali il pagamento è ammesso con l'applicazione di un diritto
di mora, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento del
diritto, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi notifica all'interessato,
con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato, nel termine
prescritto, il pagamento del diritto dovuto. L'Ufficio Italiano
Brevetti e MarchiUfficio
italiano brevetti e marchi, dopo 30 giorni dalla
comunicazione anzidetta, dà atto nel registro dei brevetti, con
apposita annotazione, della avvenuta decadenza del brevetto per mancato
pagamento del diritto annuale, pubblicando poi nel bollettino la
notizia della decadenza stessa.Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi
3.-
Il titolare del brevetto, ove provi di avere tempestivamente[U161] effettuato il pagamento, può
chiedere, con ricorso alla Commissione dei Ricorsi, entro sei mesi
dalla data di pubblicazione del bollettino, l'annullamento della
anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione.
La Commissione procede, udita la parte interessata, o i suoi
incaricati, e tenute presenti le loro eventuali osservazioni scritte.
Tanto della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della
sentenza, deve essere presa nota nel registro dei brevetti e pubblicata
notizia nel bollettino.
4.-
Intervenuta la pubblicazione di cui al comma 2 e trascorsi sei mesi[U162] da tale pubblicazione, ovvero
se il ricorso sia stato respinto, il brevetto si intende decaduto nei
confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno per il quali sia
stato pagato utilmente il diritto.
Articolo 76
Nullità
1.-
Il brevetto è nullo:[U163]
a)
se l'invenzione non è brevettabile ai sensi
degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50;
b)
se, ai
sensi dell'art. 51, l'invenzione non è descritta in modo
sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di
attuarla;
c)
se l'oggetto del brevetto si estende oltre il
contenuto della domanda iniziale;
d)
se il titolare del brevetto non aveva diritto
di ottenerlo e l'avente diritto non si sia valso
delle facoltà accordategli dall'articolo 118.
2.-
Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la[U164] relativa sentenza di nullità
parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.
3.-
Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del[U165] quale contenga i requisiti di
validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne
avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere
proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i
requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione
del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi
dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta
domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata la
corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al
pubblico.
4.-
Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata[U166] originaria del brevetto
nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza
avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare
l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e
gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata.
5.-
Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l'Italia ai sensi[U167] del presente articolo, ed altresì quando la
protezione conferita dal brevetto è stata estesa.
Articolo 77
Effetti della nullità
1.- La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto
retroattivo, ma non [U168]pregiudica:
a)
gli atti di esecuzione di sentenze di
contraffazione passate in giudicato già compiuti;
b)
i contratti aventi ad oggetto l'invenzione
conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha
dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti. In
questo caso tuttavia il giudice, tenuto conto delle circostanze, può
accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del
contratto;
c)
i pagamenti già effettuati ai sensi degli
articoli 64 e 65 a titolo di equo[U169] premio, canone o prezzo.
Articolo 78
Rinuncia[U170]
1.-
Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi da annotare sul Registro
dei brevetti.Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi
2.-
Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che
attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi sul brevetto
ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o
l'accertamento di tali diritti, la rinuncia è senza effetto se non
accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.
Articolo 79
Limitazione[U171]
1.-
Il brevetto può essere limitato su istanza
del titolare alla quale devono unirsi la descrizione, le
rivendicazioni e i disegni modificati.
2.-
Ove l'Ufficio
italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il
richiedente dovrà provvedere a versare nuovamente la tassa per la
pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni qualora si fosse
già provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso.Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi
3.-
L'istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un
giudizio di nullità del brevetto e finché non sia passata in giudicato
la relativa sentenza. Neppure può essere accolta in mancanza del
consenso dei terzi che abbiano trascritto atti o sentenze che
attribuiscano o accertino diritti patrimoniali o domande giudiziali con
le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti.
4.-
L'Ufficio
italiano brevetti e marchi pubblica sul bollettino la
notizia della limitazione del brevetto.Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi
Articolo 80
Licenza di diritto[U172]
1.-
Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche del mandatario che pervenga all'Ufficio
italiano brevetti e marchi, se non è trascritta
licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l'uso non
esclusivo dell'invenzione.Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi
2.-
Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al titolare
dell'accettazione dell'offerta, anche se non è accettato il compenso.
3.-
In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalità
di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto
di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti, ed il terzo
nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente della
commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere
con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od
erronea, oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio
arbitratore, la determinazione è fatta dal giudice.
4.-
Il compenso può essere modificato negli stessi modi prescritti nella
determinazione di quello originario qualora si siano prodotti o
rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso
già fissato.
5.-
Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico
licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà dei diritti
annuali.
6.-
La riduzione è concessa dall'Ufficio italiano
brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene
annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel bollettino e gli
effetti di essa perdurano finché non è revocata.Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi
Articolo 81
Licenza volontaria sui principi attivi
mediata dal Ministro[U173]
1.-
E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per
l'esportazione principi attivi coperti da certificati complementari di
protezione concessi ai sensi della legge
19 ottobre 1991, n. 349, di avviare con i titolari dei certificati
suddetti, presso il Ministero delle aLttività
pAroduttive,
una procedura per il rilascio di licenze volontarie non esclusive a
titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.P
2.-
Le licenze di cui al comma precedente sono comunque valide [U174]unicamente per l'esportazione
verso paesi nei quali la protezione brevettuale e del certificato
cComplementare
di pCrotezione
non esiste, è scaduta ovvero nei quali l'esportazione del
principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto
in conformità alle normative vigenti nei paesi di destinazione.P
3.-
La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato[U175] complementare a cui fa
riferimento.
SEZIONE
V
I
MODELLI DI UTILITA’
Articolo
82
Oggetto del brevetto[U176]
1.-
Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi
modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di
applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti,
utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti
in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o
combinazioni di parti.
2.-
Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la
protezione delle singole parti.
3.-
Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli
che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto
innovativo.
Articolo 83
Il
diritto alla brevettazione[U177]
1.-
Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello di utilità e
ai suoi aventi causa.
Articolo 84
Brevettazione
alternativa[U178]
1.-
È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai
sensi di questo codice,
di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di
utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta
solo in parte.codice
2.-
Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o
viceversa, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi invita l'interessato,
assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa la quale,
tuttavia, ha effetto dalla data di presentazione originaria.Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi
3.-
Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche
un'invenzione o viceversa, è applicabile l'art. 158.
Articolo
85
Durata ed effetti della brevettazione
1.-
Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di[U179]
presentazione della domanda.
2.-
I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del
brevetto sono[U180] regolati conformemente all'art. 53.
Articolo 86
Rinvio
1.-
Le disposizioni della Sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre[U181]
che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli
di utilità, in quanto applicabili.
2.-
In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilità le[U182] disposizioni in materia di
invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie.
SEZIONE
VI
TOPOGRAFIE
DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI
1.-
E' prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:[U183]
a)
consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di
materiale semiconduttore;
b) che
contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o
semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale
prestabilito;
c)
destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una
funzione elettronica.
2.-
La topografia di un prodotto a semiconduttori è una serie di disegni [U184]correlati,
comunque fissati o codificati:
a)
rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone
un prodotto a semiconduttori;
b)
nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una
superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della
sua fabbricazione.
Articolo
88
1.-
Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti[U185]
dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che non siano
comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a
semiconduttori.
2.-
Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie[U186]
risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché
nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.
Articolo
89
1.-
I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori che
presentano i requisiti di proteggibilità spettano all'autore e ai suoi
aventi causa.
2.-
Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro
dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.
3.-
Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione o nell'adempimento
di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla
tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al
committente la topografia.
Articolo
90
Contenuto
dei diritti
1.-
I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori [U188]consistono
nella facoltà di:
a) riprodurre in
qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia;
b) sfruttare
commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di
commercializzazione, ovvero importare una topografia o un prodotto a
semiconduttori in cui è fissata la topografia.
2.-
Lo sfruttamento commerciale è costituito dalla vendita, l'affitto, il [U189]leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale
o l'offerta per tali scopi.
Articolo
91
Limitazione
dei diritti esclusivi
1.-
La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non[U190]
si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni
codificate, incorporati nelle topografie stesse.
2.-
I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 non si estendono alle[U191] riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale
a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia e
dei concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche incluse
nella topografia stessa.
3.-
I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di[U192]
topografie create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione
effettuata in conformità al comma 2, qualora tali topografie rispondano
ai requisiti di proteggibilità.
Articolo
92
Registrazione
1.-
La topografia dei prodotti a semiconduttori è proteggibile a condizione
che:
a) ne
sia richiesta la registrazione in Italia ovvero, qualora la topografia
sia[U193] stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale ovunque
nel mondo, ne sia richiesta la registrazione entro il termine di due
anni dalla data di tale primo sfruttamento, purché tale data sia
precisata in apposita dichiarazione scritta. A tali effetti lo sfruttamento commerciale
non[U194] comprende lo sfruttamento
in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna
ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della
topografia non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte
dall'adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi
essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
b) al
momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di[U195]
registrazione il proprietario della topografia sia cittadino o persona
giuridica italiana o, se straniero, sia rispondente ai requisiti
indicati nell'articolo 3 del Libro I.
2.-
Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il decorso di[U196]
quindici anni dalla data della prima fissazione o codificazione della
topografia, ove essa non abbia formato oggetto di sfruttamento
commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo. A tali effetti per[U197] sfruttamento commerciale
si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di
riservatezza secondo le indicazioni contenute nel comma 1, lett. a).
1.-
I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 sorgono alla prima, in ordine[U198] di tempo, delle date seguenti:
a) la data del primo sfruttamento commerciale
della topografia in una qualsiasi parte del mondo;
b) la data in cui è stata presentata nella
debita forma la domanda di registrazione.
2.-
I diritti esclusivi di cui al comma 1 si estinguono dieci anni dopo la [U199]prima,
in ordine di tempo, delle seguenti date:
a) la fine dell'anno
civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata
commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;
b) la fine dell'anno
civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di
registrazione.
3.-
Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale si[U200] intende quello non comprensivo dello sfruttamento in
condizioni di riservatezza secondo le indicazioni contenute
nell'articolo 92, comma 1, lett. a).
Menzione
di riserva[U201]
1.-
La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno
possono recare una menzione costituita da:
a) il segno T racchiuso
da un cerchio;
b) la data in cui per la
prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale;
c) il nome, la
denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia.
2.-
Tale menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia, ovvero
la rivendicazione della titolarità sulla topografia, o l'intenzione di
chiedere la registrazione entro il termine di due anni dalla data del
primo sfruttamento commerciale.
3.-
La menzione non può essere riportata su prodotti per i quali la domanda
di registrazione non sia stata presentata entro i due anni dalla data
del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia stata
rifiutata definitivamente.
Articolo
95
Contraffazione
1.-
Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi[U202]
sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l'esercizio, senza il
consenso del titolare,delle seguenti attività, anche per interposta
persona:
a) la riproduzione in
qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia;
b) la fissazione con
qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori;
c) l'utilizzazione,
l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonché la
commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in
cui è fissata la topografia.
2.-
Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la[U203]
distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a
semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una
ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui
all'articolo 90.
3.-
Nell'ipotesi di cui al comma 2 è consentita la prosecuzione[U204] dell'attività intrapresa, nei limiti dei contratti già
stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti
esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a
partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in
buona fede che la topografia è stata riprodotta illegalmente. In
mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalità
di pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato,
si applicano le disposizioni previste alla Sezione IV per la licenza di
diritto.
1.-
Chiunque, dopo la registrazione della topografia, o dopo la diffida[U205] di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove
accolta, pone in essere gli atti di cui all'articolo 95, è tenuto al
risarcimento dei danni a sensi delle disposizioni del Libro III.
2.-
Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di
[U206]sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con
menzione di riserva e la registrazione della topografia, il
responsabile è tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare
della topografia registrata.
3.-
Se gli atti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 95 avvengono[U207] dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un
prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della
topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore della
contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni
per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso fatto
prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare della
registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
concessione di licenza obbligatoria di cui alla Sezione IV, incluse
quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di
pagamento del compenso in caso di opposizione.
4.-
Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o
[U208]senza
avere una ragione valida di ritenere che il prodotto è tutelato da
registrazione, ha diritto a continuare lo sfruttamento commerciale del
prodotto. Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere saputo o avere
avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a semiconduttori è
tutelato, è dovuto il pagamento di un equo compenso. L'avente causa
dell'acquirente di cui al presente comma conserva gli stessi diritti ed
obblighi.
5.-
Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale si[U209]
intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di
riservatezza secondo le indicazioni di cui all'articolo 92, comma 1.
Nullità
della registrazione[U210]
1.-
La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità
della registrazione della topografia può essere promossa in qualsiasi
momento e da chiunque vi abbia interesse, se è omesso, non sussiste o
risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti:
a) i
requisiti di proteggibilità di cui all'articolo 88;
b)
proprietario della topografia non sia alcuno dei soggetti indicati
all'articolo 92,
comma
1, lettera b);
c) non
sia stata chiesta la registrazione in Italia entro il termine all'uopo
previsto
all'articolo
92, comma 1, lettera a) e, qualora trattisi di topografie il cui
sfruttamento
commerciale sia iniziato nel biennio precedente il 18 marzo 1989,
la
registrazione non sia stata richiesta entro il 18 marzo 1990;
d) non
sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento in apposita
dichiarazione scritta;
e) la
domanda di registrazione non presenta i requisiti richiesti.
SEZIONE
VII
INFORMAZIONI SEGRETE
Articolo 98
Oggetto della tutela[U211]
1.-
Costituiscono oggetto di tutela le informazioni
aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle
commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali
informazioni:
a)
siano segrete, nel
senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e
combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente
accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b)
abbiano valore
economico in quanto segrete;
c)
siano sottoposte, da
parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure
da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
2.-
Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o
altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole
impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione
dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o
agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.
Articolo 99
Tutela[U212]
1.- Salva la disciplina della concorrenza sleale è vietato
rivelare a terzi, oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le
esperienze aziendali di cui all'art. 98.
SEZIONE
VIII
NUOVE
VARIETA' VEGETALI
1.-
Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del
grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle
condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore può
essere:
a)
definito in base ai
caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione
di genotipi;
b)
distinto da ogni altro
insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti
caratteri;
c)
considerato come
un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo
conforme.
1.-
Ai fini del presente codice
si intende per costitutore:codice
a) la
persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;
b) la
persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne
ha commissionato il lavoro;
c)
l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere
precedenti.
Requisiti[U215]
1.-
Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà è nuova,
distinta, omogenea e stabile.
Novità[U216]
1.-
La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda
di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione
vegetativa, o un prodotto di raccolta
della varietà, non è stato venduto né altrimenti ceduto a terzi, dal
costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della
varietà:
a)
sul territorio
italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;
b)
in qualsiasi altro
Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei
anni.
c)
Distinzione[U217]
1.-
La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da
ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della
domanda, è notoriamente conosciuta.
2.-
In particolare un'altra varietà si reputa notoriamente conosciuta
quando:
a) per essa è stata
depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del
diritto di costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale, purché
detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di
costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietà;
b) è presente in
collezioni pubbliche.
Omogeneità[U218]
1.-
La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei
suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con
riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità
attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione
vegetativa.
Stabilità[U219]
1.-
La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti
ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive
riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di
riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
Contenuto
del diritto del costitutore
1.-
E' richiesta l'autorizzazione del costitutore per i seguenti atti[U220]
compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione
della varietà protetta:
a) produzione o
riproduzione;
b) condizionamento a
scopo di riproduzione o moltiplicazione;
c) offerta in vendita,
vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;
d) esportazione o
importazione;
e) detenzione per uno
degli scopi sopra elencati.
2.-
L'autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti menzionati al[U221]
comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese
piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non
autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della
varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare
ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale
di riproduzione o di moltiplicazione. L'utilizzazione si presume non
autorizzata salvo prova contraria.
3.-
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:[U222]
a) alle varietà
essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a
sua volta, una varietà essenzialmente derivata;
b) alle varietà che non
si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente al
requisito della distinzione;
c) alle varietà la cui
produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.
4.-
Ai fini del comma 3 lettera a), si considera che una varietà è[U223]
essenzialmente derivata da un'altra varietà, definita varietà iniziale,
quando:
a) deriva prevalentemente
dalla varietà iniziale, o da una varietà che a sua volta è
prevalentemente derivata dalla varietà iniziale, pur conservando le
espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla
combinazione dei genotipi della varietà iniziale;
b) si distingue
nettamente dalla varietà iniziale e, salvo per quanto concerne le
differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varietà
iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal
genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale.
5.-
Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra[U224]
l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una
variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale
fra piante della varietà iniziale, mediante retroincroci o mediante
trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.
6. -
Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e [U225]la
concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa
remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto
gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono
l'autorizzazione del costitutore.
Limitazioni
del diritto del costitutore
1.-
Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito[U226]
privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo
sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà
nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 107
comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 107, commi 1 e 2, compiuti
rispetto a tali altre varietà.
2.-
Chiunque intende procedere alla moltiplicazione, in vista della[U227] certificazione, di materiale proveniente da varietà oggetto
di privativa per nuova varietà vegetale, è tenuto a darne preventiva
comunicazione al titolare del diritto.
Durata
della protezione.[U228]
1.-
Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice,
dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli
alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla sua concessione.codice
2.-
Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda,
corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.
3.-
Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli
elementi descrittivi, è stata notificata a cura del costitutore, gli
effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.
1.-
Il diritto di essere considerato autore della nuova varietà vegetale
può essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la sua morte, dal
coniuge, e dai discendenti fino al secondo
grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai
genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche
di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.
1.-
I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne[U230]
il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e
trasmissibili.
2.-
Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell'ambito di un[U231]
rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.
Nullità
del diritto[U232]
1.-
Il diritto di costitutore è nullo se è accertato che:
a) le condizioni fissate
dalle norme sulla novità e sulla distinzione non erano effettivamente
soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore;
b) le condizioni fissate
dalle norme sulla omogeneità e sulla stabilità non sono state
effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di
costitutore, ove il diritto di costitutore è stato conferito
essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal
costitutore;
c) il diritto di
costitutore è stato conferito a chi non aveva diritto, e
l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli
dall'articolo 118.
Decadenza
del diritto.
1.-
Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le [U233]condizioni
relative alla omogeneità e alla stabilità non sono più effettivamente
soddisfatte.
2.-
Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da[U234]
parte dell'Amministrazione competente:
a) non presenta, entro il
termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale
ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà;
b) non ha pagato i
diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto;
c) non propone, in caso
di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al
conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata.
3.-
Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza è[U235]
dichiarata dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi su proposta del Ministero
per le politiche agricole.Ufficio italiano
brevetti e marchi
Denominazione
della varietà[U236]
1.-
La varietà deve essere designata con una
denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.
2.-
La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Essa non
può consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una
prassi stabilita per designare talune varietà. Essa non deve essere
suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle
sue caratteristiche, al valore o alla identità della varietà o alla
identità del costitutore. In particolare, essa deve essere diversa da
ogni altra denominazione che designi, sul territorio di uno Stato
aderente all'Unione per la protezione
delle nPuove
vNarietà
vVegetali
(UPOV), una varietà preesistente, della stessa specie vegetale o
di una specie simile, a meno che quest'altra varietà non esista più e
la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare.V
3.-
I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono pregiudicati.
4.-
La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno
degli Stati aderenti all'Unione per la protezione delle nuove varietà
vegetali (UPOV) per designare la stessa varietà.
5.-
La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi 1, 2, 3
e 4 è registrata.
6.-
La denominazione depositata e registrata nonché le relative variazioni
sono comunicate alle autorità competenti degli Stati aderenti all'UPOV.
7.-
La denominazione registrata deve essere utilizzata per la varietà anche
dopo l'estinzione del diritto di costitutore, nella misura in cui,
conformemente alle disposizioni di cui al comma 3, diritti acquisiti
anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione.
8.-
E' consentito associare alla denominazione varietale un marchio
d'impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purché la
denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.
Licenze
obbligatorie ed espropriazione
1.-
Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze obbligatorie[U237]
non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico.
2.-
Alle licenze obbligatorie per mancata attuazione si applicano, in[U238]
quanto compatibili con le disposizioni contenute in questa Sezione, le
norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla Sezione IV,
incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle
modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.
3.-
La mancanza, la sospensione o la riduzione dell'attuazione prevista [U239]all'articolo
70 si verifica quando il titolare del diritto di costitutore o il suo
avente causa, direttamente o a mezzo di più licenziatari, non pone a
disposizione degli utilizzatori, nel territorio dello Stato, il
materiale di propagazione e di moltiplicazione della varietà vegetale
protetta in misura adeguata alle esigenze dell'economia nazionale.
4.-
Con le stesse modalità previste al comma 2, possono altresì,[U240]
indipendentemente dalla attuazione dell'oggetto del diritto di
costitutore, essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento
di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze
obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di nuove
varietà vegetali protette che possono servire all'alimentazione umana o
del bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di
medicinali.
5.-
Le licenze previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sono concesse su conforme[U241]
parere del Ministero per le politiche agricole che si pronuncia sulle
condizioni prescritte per la concessione delle licenze.
6.-
Il decreto di concessione della licenza può prevedere l'obbligo per[U242]
il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il
materiale di propagazione ovvero
di moltiplicazione necessario.e/o
7.-
L'espropriazione ha luogo, per le nuove varietà vegetali, sentito il [U243]Ministero
per le politiche agricole.
Articolo 116
Rinvio
1.-
Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della
sezione IV in quanto non contrastino con le disposizioni della presente
sezione.
LIBRO III
TUTELA GIURISDIZIONALE DEI
DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
SEZIONE
I
Articolo
117
Validità ed appartenenza[U244]
1.-
La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio delle
azioni giudiziariecirca
la validità e l'appartenenza dei diritti di proprietà industriale.giudiziarie
Articolo
118
Rivendica
1.-
Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice
può[U245]
presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto.codice
2.-
Qualora con sentenza passata in giudicato passata in
giudicato passata in giudicato si
accerti che il diritto [U246]alla
registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diversoesecutiva
da chi abbia depositato la domanda, questi
a persona diversa
può, se il titolo di proprietà industriale non è tale personastato
ancora rilasciato ed entro tre mesi sia dal passaggio in giudicato dal passaggio in giudicato dalla pubblicazionedal passaggio in giudicato della
sentenza della
sentenza:,
a sua scelta
a)
assumere a proprio
nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione rivestendo a
tutti gli effetti la qualità di richiedente;
b)
depositare una nuova
domanda di brevetto oppure di registrazione la cui decorrenza, nei
limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima
domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello
della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della
domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti; depositare,
nel caso del marchio, una nuova domanda di registrazione la cui
decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia
sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data
di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa
comunque di avere effetti;
c)
ottenere il rigetto
della domanda.
3.-
Se il brevetto è
stato rilasciato oppure la registrazione è sia
stata[U247]
effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può in alternativasia: a sua scelta
a)
ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto
oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del
deposito;, avente efficacia
retroattiva,
b)
far valere la nullità
del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva
diritto.
4.-
Decorso il termine di due anni dalla pubblicazione della [U248]concessione del brevetto per invenzione, per modello
di utilità, per una nuova varietà vegetale, oppure dalla pubblicazione della concessione della registrazione della
topografia dei prodotti a semiconduttori, senza che l'avente diritto si
sia valso di una delle facoltà di cui al comma 3,
la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.
5.-
La norma del comma 4 non si applica alle
registrazioni di marchio[U249]
e di disegni e modelli.
6.- Salva l'applicazione di ogni altra tutela, la
registrazione di nome a[U250] dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22
del presente codice
o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell'avente diritto,
revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità di
registrazione.codice
Articolo
119
Paternità
1.-
L'Ufficio
italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza
della[U251]
designazione dell'inventore o dell'autore, né la legittimazione del
richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle
convenzioni internazionali.
Avanti l'Ufficio italiano
brevetti e marchiUfficio italiano
brevetti e marchi si presume che il[U252] richiedente sia titolare
del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad
esercitarlo.Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi
2.-
Una designazione incompleta od errata può essere rettificata[U253]
soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della
persona precedentemente designata
e,
qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del
brevetto o della registrazione, anche da una dichiarazione di consenso
di quest'ultimo.,
3.-
Se un terzo presenta all'Ufficio italiano
brevetti e marchi una[U254]
sentenzaUfficio
italiano brevetti e marchi, passata in
giudicato, esecutiva in
base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o della
registrazione è tenuto a designarlo come inventore o come autore
l'Ufficio lo annota sul registro e ne dà notizia nel bollettino., passata in
giudicato,
Articolo
120
Giurisdizione e competenza
1.-
Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono[U255]
concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'Autorità
giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e
la residenza delle parti. Se l’azione di nullità è proposta quando
il titolo non è[S256] stato ancora concesso la
sentenza può essere pronunciata solo dopo che Se l'azione di nullità è proposta quando
il titolo non è stato ancora concesso la sentenza può essere pronunciata l'decisaUfficio
italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda
esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data
anteriore.Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi
2.-
Le
azioni previste al comma 1 si
propongono davanti all'Autorità [U257]giudiziaria
del domicilio del convenuto.Tali Q;uando
q
il convenuto non ha però
residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato, le abbia
azioni sono proposte davanti all'Autorità giudiziaria del luogo in cui
l'attore ha domicilio o residenza.dette;Qualora
né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato il
domicilio reale o il domicilio eletto, è competente l'Autorità
giudiziaria di Roma.q
3.-
L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di[U258]
registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come
elezione di domicilio esclusivo ai fini della
determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di
procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o
amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto
con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura
dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi. Ufficio italiano
brevetti e marchi
4.-
La competenza territoriale in
materia di diritti di proprietà[U259]
industriale appartiene ai Tribunali espressamente indicati a tale scopo dal d.l.territoriale
27
giugno D.L.2003,
n. 16827.6..
, ai quali si
aggiunge il Tribunale di Cagliari per il territorio ricompreso nel
distretto di Corte d'Appello di Cagliari e SassariPresso i medesimi
Uffici Giudiziari sono istituite nell'ambito delle relative Procure
della Repubblica sezioni specializzate del Pubblico Ministero.
5.-
I Tribunali
di cui al comma 4 sono anche designatiPer[U260] "Tribunali dei Marchi e dei Disegni e Modelli Comunitari"
ai sensi dell'art. 91 del rI Tribunali
di cui al comma 4 sono anche designati egolamento
n. 40/94/CE e dell'art. 80 del rRegolamento
n. 2002/6/CE Re svolgono le funzioni da essi
attribuite da tali regolamentie svolgono le
funzioni ad essi attribuite da tali rRsi intendono
quelli di cui al comma 4.egolamenti
6.- Le
Qualora trattisi diazioni
fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto[U261]
dell'attore
possono essere proposte anche dinanzi all'Autorità giudiziaria dotata
di sezione specializzata nella cui giurisdizione i fatti sono stati
commessi., queste
Articolo
121
Ripartizione dell'onere della
prova
1.-
L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà[U262]
industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo.
Salvo il disposto dell'art. 67 l'onere di provare la
contraffazione incombe al titolare. La prova [U263]della decadenza del marchio
per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le
presunzioni semplici.
2.-
Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle[U264]
proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni
detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può
ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le
informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice
ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti
implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi
che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale.
3.-
Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le[U265]
misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate,
sentita la controparte.
4.-
Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che
le parti [U266]danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.
5.- Nella materia di cui al presente codice
il consulente tecnico [U267]d'ufficio
può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se
non ancora prodotti in causa rendendoli
noti a tutte le parti. Ciascuna parte può
nominare più di un consulente.codice
Articolo
122
Legittimazione all'azione di
nullità e di decadenza
1.-
L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di[U268]
nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da
chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal Pubblico
Ministero. In deroga all'art. 70 c.p.c. l'intervento del Pubblico
Ministero non è obbligatorio.
2.-
L'azione
diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio[U269]
per la sussistenza di diritti anteriori, oppure perché l'uso del
marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di
proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi, oppure
perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al
ritratto, oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata
a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal
titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa
o dall'avente diritto.Tuttavia, l
3.-
L'azione
diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno[U270]
o modello per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché la
registrazione è stata effettuata a nome del non avente diritto oppure
perché il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno
degli elementi elencati nell'art. 6 ter della
Convenzione di Parigi o di disegni, emblemi e stemmi che rivestano un
particolare interesse pubblico nello Stato, può essere rispettivamente
esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e
dal suo avente causa o dall'avente diritto oppure da chi abbia
interesse all'utilizzazione.Del pari l
4.-
L'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà[U271]
industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che
risultano annotati nel registro quali aventi diritto.
5.-
Le sentenze che dichiarano la nullità o la decadenza di un titolo di[U272]
proprietà industriale sono annotate nel registro a cura dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi.Ufficio italiano
brevetti e marchi
6.-
Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di [U273]diritti
di proprietà industriale deve essere comunicata all'Ufficio
italiano brevetti e marchi a cura di chi promuove il
giudizio.Ufficio italiano
brevetti e marchi
7.-
Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'Autorità [U274]giudiziaria,
in qualunque grado del giudizio, prima di decidere nel merito, dispone
che tale comunicazione venga effettuata.
8.-
Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano
brevetti e marchi[U275]
copia di ogni sentenza in materia di diritti di proprietà industriale.Ufficio
italiano brevetti e marchi
Articolo
123
Efficacia erga omnes
1.-
Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà[U276]
industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano
dichiarate con sentenza passata in giudicato.
Articolo
124
Sanzioni civili
1.-
Con la
sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà[U277]
industriale può essere disposta Ld
l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto
costituisce violazione del diritto.isporre
2.-
Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta[U278]
per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per
ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
3.-
Con la
sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà[U279] industriale può essere ordinata La
la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione.
Nel caso della violazione di diritti di marchio la distruzione [U280]concerne
il marchio ma può comprendere le confezioni e, quando l'Autorità
giudiziaria lo ritenga opportuno
ordinare,
anche i prodotti o i materiali inerenti alla prestazione dei servizi se
ciò sia necessario per eliminare gli effetti della violazione del
diritto.conveniente
4.-
Con la sentenza
che accerta la violazione dei diritti di proprietà[U281]
industriale, può essere ordinata La
che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto,
e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il
metodo o processo tutelato, siano assegnati in proprietà al titolare
del diritto stesso fermo
ordinarerestando
il diritto al risarcimento del danno.salvo
5.-
E' altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli[U282]
oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della
residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari
circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della
violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi
di produzione. In
quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà[U283] industriale può chiedere
che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in
mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice
dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.
6.-
Delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale [U284]non
si può disporre la rimozione o la distruzione né può esserne interdetto
l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico.
7.-
Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate[U285]
in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame,
sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha
emesso la sentenza recante le misure anzidette.
Articolo
125
Risarcimento del danno[U286]
1.-
Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le
disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. Il lucro cessante è
valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze.
2.-
Il titolare del diritto di proprietà industriale può altresì chiedere
che gli vengano attribuiti gli utili realizzati in
violazione del diritto.
Articolo
126
Pubblicazione della sentenza[U287]
1.- L'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza
cautelare o la sentenza che
accerta la emessa
in dipendenza dellaviolazione dei diritti
di proprietà industriale, sia pubblicata, integralmente o nella sola
parte dispositiva,nella sola
parte dispositiva in suntoin sunto
o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità
dei fatti, in uno o più giornali da essa
indicati, a spese del soccombente.,
Articolo
127
Sanzioni penali e
amministrative
1.-
Salva l'applicazione degli artt. 473, 474 e 517 Codice
Penale[U288] chiunque fabbrica, vende, espone, adopera
industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un
titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del
presente CodiceCodice,
è punito, a querela di parte, con la multa fino a € 1.032,91.Codice
2.-
Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non[U289]
corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia
protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia
o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato
registrato, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,65 ad €
516,46.
3.-
Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione[U290]
amministrativa estensibile fino ad € 2.065,83, anche quando non vi sia
danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che
la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di
nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio, oppure sopprima il
marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i
prodotti o le merci a fini commerciali.
Articolo
128
Descrizione
1.-
Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia[U291]
disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale
diritto nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli
elementi di prova concernenti la denunciata violazione e
la sua entità.
2.-
Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle[U292]
informazioni riservate.
3.-
Il procedimento di descrizione è disciplinato dalle norme del[U293]
codice
di procedura civile concernenti i procedimenti di istruzione preventiva
ma non si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 693
c.p.c. l'art. 694 c.p.c. ed il comma 2 dell'art. 696 c.p.c.codice
4.- Ai fini dell'art. 697 c.p.c.,
il carattere dell'eccezionale urgenza deve[U294]
valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione
del provvedimento.
5.-
Si applica anche alla descrizione il disposto degli artt. 669 ter, 669[U295] octies,
669 novies, 669 undecies
e 675 c.p.c.
6.- Salve le esigenze della
giustizia penale non possono essere[U296]
sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la
violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel
recinto di un esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta,
tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la
medesima.
Articolo
129
Sequestro[U297]
1.-
Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere il
sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di
tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e
degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono
adottate in quest'ultimo le caso le misure idonee a garantire la tutela
delle informazioni riservate.
2.-
Il procedimento di sequestro è disciplinato dalle norme del codice
di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.codice
Articolo
130
Disposizioni comuni
1.-
La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale[U298]
giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed
anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di
altra natura.
2.-
Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle[U299]
operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti
da tecnici di loro fiducia.
3.-
Decorso il termine dell'art. 675 c.p.c. possono essere completate le[U300]
operazioni di descrizione di sequestro già iniziate, ma non possono
esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento. ;Resta
salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori
provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di
merito.r
4.-
La descrizione
e il sequestro
possono concernere oggetti[U301]
appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si
tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in
commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti
provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.D
5.-
Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il[U302]
ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui
appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati
eseguiti entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a
pena di inefficacia.
Articolo
131
Inibitoria
1.-
Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia[U303]
disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di
quanto costituisce violazione del diritto secondo le norme del codice
di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.codice
2.-
Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta[U304]
per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per
ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Articolo
132
Anticipazione della tutela
cautelare[U305]
1.-
I provvedimenti di cui agli articoli 128, 129 e 131 del presente Codice
possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di
registrazione purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico
oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata
notificata.Codice
Articolo
133
Tutela cautelare dei nomi a
dominio[U306]
1.- L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare,
oltre all'inibitoria dell'uso del nome a dominio aziendale
illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio,
subordinandolo, se ritenuto
opportuno , alla prestazione di idonea cauzione da parte del
beneficiario del provvedimento.del
caso
Articolo
134
Norme di procedura[U307]
1.-
Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà
industriale e di sleale concorrenza
con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure
indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale
nonché in materia di illeciti ai sensi della legge 10 ottobre1990
n. 287 e degli artt. 81 e 82 del Trattato U.10.E. afferenti all'esercizio di diritti di
proprietà industriale, si applicano le norme dei Capi I e IV del Titolo
II e quelle del Titolo III del d.ecreto
lDegislativo
17 gennaio 2003, n. 5 e, per quanto non disciplinato dalle norme
suddette, si applicano le disposizioni del LCodice
di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni
caso l'applicabilità dell'art. 121, n. 5 di questo CodiceCodice.Codice
2.-
Negli arbitrati sulle materie di cui al comma 1 si
applicano le norme degli articoli 35 e 36 del Titolo V del decreto
lDegislativo
17 gennaio 2003, n. 5.L
3.-
Tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1, quivi comprese
quelle disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99
sono devolute alla cognizione delle sezioni
specializzate previste dall'articolo 16 della lSegge
12 dicembre 2002, n. 273, come integrato dall'articolo
120.L
4.- Il Tribunale
giudica in composizione collegiale.
4.- Il Tribunale giudica in composizione
collegiale.
Articolo
135
Commissione dei Ricorsi
1.-
Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi che[U308] respingono totalmente o parzialmente una domanda o
istanza, oppure che impediscono il riconoscimento
di un diritto e negli altri casi previsti da questo Ufficio
italiano brevetti e marchiCodice,
è ammesso ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni Codice
dal ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione
dei r2 mesiicorsi.R
2.-
La Commissione dei ricorsi,
istituita con rgià.dR.
29 giugno 1939 n.[U309]
1127, è composta di un Presidente, un Presidente aggiunto e di otto
membri scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di
consigliere d'appello, sentito il Consiglio Superiore della
Magistratura o tra i professori di materie giuridiche delle università
o degli istituti superiori dello Stato.D
3.
La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal Presidente[U310]
e dal Presidente aggiunto. Il Presidente, il Presidente aggiunto ed i
membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per le
attività produttive, durano in carica due anni e sono rinnovabili rieleg.gibili
4.-
Alla Commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal[U311]
Presidente tra i professori delle Università e degli Istituti superiori
e tra i Consulenti in Proprietà Industriale iscritti
all'Ordine aventi una comprovata esperienza come Consulenti Tecnici
d'Ufficio, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte.
I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.
5.-
La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonché dei[U312]
tecnici, può cadere sia su funzionari in attività di servizio, sia su
funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali la
scelta deve essere effettuata.
6.-
La Commissione provvede con sentenza motivata, udite le parti[U313]
interessate, o i loro incaricati o mandatari., e tenute presente
le loro osservazioni scritte
7.-
Nelle sentenze e nelle altre decisioni della Commissione dei ricorsi[U314]
si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del debbono osservarsicodice
di procedura civile relative alla pronuncia e alla forma delle sentenze
e delle ordinanze.codice
Articolo
136
Funzione consultiva e compensi
1.-
La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva nella materia[U315]
della proprietà industriale.
2.-
I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la[U316]
segreteria della Commissione ed i tecnici
aggregati alla Commissioneche dovessero essere, sono determinati
con decreto del Ministro
per riferire su singole questionidelle
per
attività
pAroduttive
di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze.P
Articolo
137
Esecuzione forzata
1.-
I diritti patrimoniali di proprietà industriale possono formare[U317]
oggetto di esecuzione forzata.
2.-
All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice
di[U318]
procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili.Codice
Articolo
138
Trascrizione
1.-
Debbono essere resi pubblici mediante
trascrizione presso l'per mezzo dellaUfficio[U319] italiano brevetti e
marchi:Ufficio
italiano brevetti e marchi
a)
gli atti fra vivi, a
titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i
diritti su titoli di proprietà industriale;
b)
gli atti fra vivi, a
titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o
trasferiscono diritti personali o reali di godimento o diritti di
garanzia, costituiti ai sensi del successivo articolo 140
concernenti i titoli anzidetti;
c)
gli atti di divisione,
di società, di transazione di rinuncia relativi ai diritti enunciati
nei due numeri precedenti;
d)
il verbale di
pignoramento;
e)
il verbale di
aggiudicazione in seguito a vendita forzata;
f)
il verbale di
sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale
pignorati per essere restituiti al debitore a norma del codice
di procedura civile;codice
g)
i decreti di
espropriazione per causa di pubblica utilità;
h)
le sentenze che
dichiarano l'esistenza degli atti indicati nelle precedenti lettere a),
b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti.
Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione,
la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere
annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si
riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali
dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal
caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data
della trascrizione della domanda giudiziale;
i)
i testamenti e gli
atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze
relative;
l)
le sentenze di
rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative
domande giudiziali,
m)
le sentenze che
dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e le
relative domande giudiziali.
2.-
La trascrizione è soggetta al pagamento del diritto prescritto.[U320]
3.-
Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita[U321]
nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica
dell'atto pubblico, ovvero l'originale o la copia autentica della
scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione
prevista dall'art. 192.
4.-
L'Ufficio
italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarità
formale[U322]
degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di
presentazione della domanda.Ufficio italiano
brevetti e marchi
5.-
L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di[U323]
presentazione delle domande.
6.-
Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta[U324]
sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprietà
industriale a cui l'atto si riferisce, non comportano l’ nuocciono
al invalidità
della trascrizione.a
Articolo
139
Effetti della trascrizione
1.-
Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze[U325]
indicati alle lettere d), i) ed l) del precedente articolo 138 finché non siano trascritti, non hanno effetto di
fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente
conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.
2.-
Nel conflitto
di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà[U326]
industriale dal medesimo titolare, è preferito chi ha concorso
trascritto per primo il
suo titolo di acquisto.prima
3.-
La trascrizione del verbale di pignoramento, finché dura la sua[U327] efficacia
',
sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle
sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo
la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre
mesi dalla data della aggiudicazione stessa.di questo
4.-
I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione,[U328]
e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la
continuità dei trasferimenti.
5.-
Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in
parte,[U329]
ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto
europeo, a condizione che
siano stati trascritti nel registro italiano dei brevetti europei.se
Articolo
140
Diritti di garanzia
1.-
I diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale devono essere[U330]
costituiti per crediti di denaro.
2.-
Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato[U331]
dall'ordine delle trascrizioni;
3.-
La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita[U332]
in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con
sottoscrizione autenticata, ovvero quando la cancellazione sia ordinata
con sentenza passata in giudicato, ovvero in seguito al soddisfacimento
dei diritti assistiti da garanzia a seguito di esecuzione forzata.
4.-
Per la cancellazione è dovuto lo stesso diritto prescritto per la[U333]
trascrizione.
Articolo
141
Espropriazione[U334]
1.-
Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprietà
industriale, ancorché in corso di registrazione o di brevettazione,
possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa
militare del paese o per altre ragioni di pubblica utilità.
2.-
L'espropriazione può essere limitata al diritto di uso per i bisogni
dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze
obbligatorie in quanto compatibili.
3.-
Con l'espropriazione
anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare
del paese e riguardi titoli di proprietà industriale di titolari
italiani, è trasferito L
all'amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli di
proprietà industriale all'esterotrasferisce.,
salvo rinuncia o limitazioni dell'amministrazione stessa
Articolo
142
Decreto di espropriazione
1.-
L'espropriazione viene disposta
per decreto del Capo dello Stato, [U335]su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro delle
attività produttive e con quello per l'economia e le finanze, sentito
il Consiglio dei Ministri, se il provvedimento interessa la difesa
militare del paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi.ha luogo
2.-
Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa militare del[U336]
paese, quando viene manato
prima della stampa dell'attestato di brevettazione o di registrazione, può venga e
contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto del
titolo di proprietà industriale.potrà
3.-
La violazione del segreto è punita ai sensi dell'art. 262 del codice[U337]
penale.codice
4.-
Nel decreto di espropriazione è fissata l'indennità spettante al[U338]
titolare del diritto di proprietà industriale, sentita la Commissione
dei ricorsi.R
Articolo
143
Indennità di espropriazione
1.-
Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l'indennità fissata[U339]
ai sensi dell'articolo 142, ed in mancanza di accordo fra il titolare e
l'amministrazione procedente, l'indennità è
determinata da un collegio di arbitratori composto di tre membri
nominati uno dall'espropriato, uno dal Ministero procedente ed il terzo
con funzione di Presidente dai due nominati o, in caso di disaccordo,
dal Presidente del Tribunale di Roma.sarà
2.-
Il collegio degli arbitratori deve provvedere
procederecon
equo[U340]
apprezzamento. Se
La determinazione
la è manifestamente iniqua
od erronea la determinazione è fatta dal giudice. Si applicano in
quanto compatibili le norme degli articoli 806 ss. degli
arbitratori può essere impugnata davanti al giudice, che provvede alla
quantificazione dell'indennità.Codicecodice
procedura civile
3.-
All'inventore o all'autore, il quale provi di avere perduto il diritto
di[U341]
priorità all'estero per il ritardo della decisione negativa del
Ministero in merito all'espropriazione, è
concesso un equo indennizzo, osservate le norme relative all'indennità
di espropriazione.sarà
4.-
Contro i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità è[U342]
ammesso il ricorso, in sede giurisdizionale, al Tribunale
amministrativo regionale competente per
territorio, tranne per le controversie riguardanti
l'ammontare delle indennità per le quali si applicano i commi 1 e 2 del
presente articolo.Consiglio di Stato
5.-
I decreti di espropriazione nell’interesse della Difesa devono essere[U343]
annotati nel Registro dei titoli di proprietà industriale a cura dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi. Ufficio italiano
brevetti e marchi
SEZIONE II
MISURE CONTRO LA PIRATERIA
Articolo 144
Atti di pirateria[U344]
1.- Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione
sono atti di pirateria le contraffazioni e le usurpazioni di altrui
diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo
sistematico.
e massivo
Articolo 145
Comitato Nazionale
Anti-Contraffazione[U345]
1.- Presso il Ministero delle Attività Produttive è costituito
il Comitato nazionale con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in
materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale,
di coordinamento e di studio delle misure volte ad contrastarli, nonché
di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali
sleali.e intellettuale
2.- Le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato
di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle Attività
Produttive, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze,
degli Affari Esteri, delle Politiche Agricole e Forestali,
dell’Interno, della Giustizia e dei Beni Culturali in modo da garantire
la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.
3.- Il funzionamento del Comitato
di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.
Articolo 146
Interventi contro
la pirateria[U346]
1.- Qualora ne abbia
notizia, il Ministero delle attività
produttive segnala alla procura della repubblica, competente per
territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria. A
2.- Fatta salva la repressione dei reati e l’applicazione dei regolamenti comunitari
in materia d’intervento delle autorità doganali della normativa nazionale e comunitaria
vigente in materia, di competenza dell'Autorità doganale,
il Ministero delle attività
pAroduttive,
avvalendosi degli Uffici
territoriali di governoP ,
e i sindaci, limitatamente al territorio comunale, possono disporre
anche d’ufficio, dei prefettiprevia
autorizzazione dell’autorità giudiziaria di cui al comma 3 e facendone
rapporto alla stessa, il sequestro amministrativo della
merce contraffatta e, decorsi tre mesi, la previa
autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui al comma 3, procedere
alla sua distruzione, a spese,
ove possibile, del contravventore. ;E’
fatta salva la èconservazione
di facoltà di
conservare i campioni da utilizzare a fini
giudiziari.
3.- Competente ad autorizzare il sequestro e
la distruzione è il Presidente della sezione specializzata di cui
all’articolo 120, nel cui territorio è compiuto l’atto di pirateria, su richiesta dell'autorità
amministrativa che ha provveduto all'esecuzione del sequestro..
4.- L’opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui
al comma 2 è proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il
termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del
provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale. ; a tal fine i
LIBRO
IV
acquisto e
mantenimento dei diritti di proprietà industriale
e relative procedure
SEZIONE PRIMA
DOMANDE IN GENERALE
Articolo 147
Deposito delle domande e
delle istanze
1.-
Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi[U347] menzionati nel presente codice
sono depositati, presso l'codiceUfficio italiano
brevetti e marchi, presso le Camere di commercio,
industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati
con decreto del Ministro Ufficio
italiano brevetti e marchi delperle
a ttività
pAroduttive.
Con decreto dello stesso ministro sono determinate le modalità di
deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri
mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del
ricevimento, lo attestano ed entro i successivi dieci giorni
trasmettono all'PUfficio
italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decretoUfficio italiano
brevetti e marchi,
gli atti depositati e la relativa attestazione.regolamento
2.-
Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad
adottare[U348] le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto
d'ufficio.
3.-
Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere[U349] brevetti per invenzioni industriali, o divenire cessionari,
gli impiegati addetti all'Ufficio italiano
brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando
abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.Ufficio
italiano brevetti e marchi
Articolo 148
Ricevibilità ed integrazione delle domande
1.-
Le domande di brevetto e di registrazione di
cui all'articolo 147,[U350] comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non è
identificabile o non è raggiungibile e, nel caso dei marchi, anche
quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l’elenco
dei prodotti ovvero
dei servizi. L'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è
dichiarata dall'e/oUfficio
italiano brevetti e marchi.Ufficio italiano
brevetti e marchi
2.-
L'Ufficio
italiano brevetti e marchi invita il richiedente a
fare le[U351] necessarie integrazioni, soggette ad un
diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine
di due mesi dalla data della comunicazione se constata che:Ufficio italiano
brevetti e marchi
a)
alla
domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità non è allegato un documento che possa essere assimilato ad
una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in
essa richiamato ovvero la domanda contiene, in
sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda
anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo
stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del
richiedente;
b)
alla
domanda di varietà vegetale non è allegato
almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle
fotografie in essa richiamate;
c)
alla
domanda di modelli e disegni non è allegata la riproduzione grafica o
fotografica;
d)
alla
domanda di topografie non è allegato un documento che ne consenta
l'identificazione;
e)
non
sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti
prescritti entro il termine di cui all'articolo. 226.
3.-
Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di[U352] cui al comma 2
o provvede spontaneamente alla relativa integrazione,
l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli
effetti, la data di ricevimento della integrazione richiesta e ne dà comunicazione al richiedente. Se il
richiedente non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di
cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale
termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione o
disegno mancanti di cui al comma 2 lett. a), l'Ufficio dichiara
l'irricevibilità della domanda ai sensi del comma 1.
4.- Se il richiedente provvede
spontaneamente all’integrazione di[S353] cui al comma 2, l’Ufficio
riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, la
data di ricevimento dell’integrazione e ne dà comunicazione al
richiedente. 4.- Se il richiedente
provvede spontaneamente all'integrazione di cui al comma 2, l'Ufficio
riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, la
data di ricevimento dell'integrazione e ne dà comunicazione al
richiedente.
5.-
Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo 147,
con[U354] gli atti allegati,
devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall'italiana,
deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. Se la descrizione
è presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in
lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato
dall'Ufficio. e così gli atti
allegati
Articolo 149
Deposito delle domande di brevetto europeo
1.- Le domande di brevetto
europeo possono essere depositate presso[U355] l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, direttamente o tramite il
servizio postale.Ufficio italiano
brevetti e marchi
2.-
Si applicano le disposizioni dell’ articolo 198, commi
1 e 2. Ai fini[U356] dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve
essere corredata da una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni
redatte in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni.
3.-
L'Ufficio
italiano brevetti e marchi informa immediatamente[U357] l'Ufficio Europeo dei Brevetti dell'avvenuto deposito della
domanda. Ufficio italiano
brevetti e marchi
Articolo 150
Trasmissione della domanda di brevetto europeo
1.-
Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso della[U358] sezione militare brevetti del Ministero della Difesa, è
manifestamente non suscettibile di essere vincolato al
segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell'aUfficio
italiano brevetti e marchi, all'Ufficio europeo dei
brevetti nel più breve termine possibile e, comunque, entro sei
settimane dalla data del loro deposito.Ufficio italiano
brevetti e marchi
2.-
Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerano[U359] ritirate a norma dell'art. 77, par. 5, della Convenzione sul
brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla ricezione della
comunicazione, ha facoltà di chiedere la trasformazione della domanda
in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale.i
3.- Salvo che le disposizioni della tutela del
segreto sulle invenzioni[U360] interessanti la difesa militare del Paese non lo consentano,
l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, qualora non siano ancora
trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorità, trasmette
copia della richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai servizi
centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima allegando
una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.Ufficio italiano
brevetti e marchi
Articolo 151
Deposito della domanda internazionale[U361]
1.- Le persone fisiche e
giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in
Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione
delle invenzioni presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, il quale agisce in qualità di
ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di
cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio
1978, n. 260.Ufficio
italiano brevetti e marchi
2.-
La domanda può essere presentata direttamente presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ovvero inviata tramite il
servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento; la
data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'articolo
11 del Trattato.Ufficio italiano
brevetti e marchi
3.-
La domanda internazionale può essere depositata anche presso l'Ufficio
Europeo dei Brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi
dell'art. 151 della convenzione sul brevetto europeo, ratificata con
legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso l'Organizzazione
mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra
quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni dell'art. 198, commi
1 e 2.Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale
Articolo 152
Requisiti della domanda internazionale[U362]
1.- La domanda internazionale
deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in
materia di brevetti e del suo regolamento di esecuzione ed essere
redatta in lingua francese, o inglese, o tedesca.
2.-
Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 198, commi 1
e 2, la domanda deve essere corredata da una
copia della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana,
nonché degli eventuali disegni.
3.-
La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad
eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere
depositati in un originale e due copie.L;le
copie mancanti sono approntate dall' Ufficio italiano
brevetti e marchi a spese del richiedente.Ufficio
italiano brevetti e marchi
Articolo 153
Segretezza della domanda internazionale[U363]
1.- L'Ufficio
italiano brevetti e marchi, salvo consenso del
richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che
abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta
all'ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo 20 del
Trattato di cooperazione in materia di brevetti o
la copia di cui all'articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque,
decorsi venti mesi dalla data di priorità.Ufficio italiano
brevetti e marchi
2.- L’ Tuttavia l'Ufficio
italiano brevetti e marchi può dare comunicazione Ufficio italiano
brevetti e marchidi
essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente,
il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della
domanda internazionale.e pubblicare
Articolo 154
Trasmissione della domanda internazionale[U364]
1.-
L'Ufficio
italiano brevetti e marchi trasmette all'Ufficio
internazionale e all'amministrazione che viene incaricata della ricerca
la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23
del Regolamento di esecuzione del trattato di cooperazione in materia
di brevetti.Ufficio italiano
brevetti e marchi
2.- Se quindici giorni prima della scadenza del termine per la
trasmissione dell’esemplare originale della domanda internazionale,
fissato dalla regola 22 del Regolamento di esecuzione del trattato, è
pervenuta dal Ministero della difesa l’imposizione del vincolo del
segreto, l’Ufficio ne dà comunicazione al richiedente diffidandolo ad
osservare l’obbligo del segreto.
3.-
Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, può essere
chiesta la trasformazione della domanda internazionale in una domanda
nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la
trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.
Articolo 155
Deposito di domande internazionali di disegni
e modelli
1.- Le persone fisiche e
giuridiche italiane o quelle che abbiano il [U365]domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono
depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o
modelli direttamente prezzo l'Ufficio Internazionale oppure presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dell'accordo dell'AIA del 6 novembre
1925 e succ. rev., ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di
seguito chiamato Accordo.Ufficio italiano
brevetti e marchi
2.-
La domanda presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi può anche[U366] essere inviata in plico raccomandato con avviso di
ricevimento.Ufficio
italiano brevetti e marchi
3.-
La data di deposito della domanda è quella dell'art. 6, comma
2,[U367] dell'Accordo.
4.-
La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni [U368]dell'Accordo e del relativo Regolamento di esecuzione oltre
che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio Internazionale,
ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti
dall'Ufficio Internazionale.
Articolo 156
Domanda di registrazione di marchio
1.-
La domanda di registrazione di marchio deve contenere:[U369]
a)
l’identificazione
del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
b)
la
eventuale rivendicazione della priorità ovvero
della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad
accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di
registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid;e/o
c)
la
riproduzione del marchio;
d)
l'elenco dei prodotti o dei
servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati
secondo le classi della classificazione di cui all’accordo di Nizza del
15 giugno 1957 e successive modificazioni.
2.-
Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di[U370] nomina ai sensi dell'articolo 201.
Articolo 157
Domanda di registrazione di marchio collettivo[U371]
1.-
Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all’articolo 156 comma 1, anche copia dei regolamenti di cui all'articolo
11.
Articolo 158
Divisione della domanda di registrazione di marchio
1.-
Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.[U372]
2.-
Se la domanda riguarda più marchi, l'Ufficio italiano
brevetti e[U373] marchi
inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda
ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi,
altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda
primitiva.Ufficio
italiano brevetti e marchi
3.-
Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto più prodotti o[U374] servizi, può essere divisa dal richiedente in più domande
parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della
domanda iniziale, nei seguenti casi:
a)
prima
della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione del marchio;
b)
durante
ogni procedura di opposizione alla decisione dell'ufficio di
registrazione del marchio;
c)
durante
ogni procedura di ricorso contro la decisione di registrare il marchio.
4-
Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda[U375] iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di
priorità.
5.-
Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine[U376] assegnato dall'ufficio.
Articolo 159
Domanda di rinnovazione di marchio
1.-
La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere[U377] fatta dal titolare o dal suo avente causa.
2.-
La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute,[U378] deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi
precedenti la scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo,
la domanda di rinnovazione può essere presentata nei sei mesi
successivi [U379]al mese di scadenza con l'applicazione di una soprattassa.
3.-
Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di[U380] nomina ai sensi dell'articolo 201.
4.-
Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione[U381] di una domanda di marchio comunitario o di un marchio
comunitario, presentata ai sensi del regolamento CE n. 40/94 del
Consiglio del 20 dicembre 1993 sul Marchio Comunitario e successive
modifiche, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una
registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'art. 9 quinquies del protocollo
relativo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale del
marchi, gli effetti della prima registrazione, ai fini della
rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della
domanda di marchio comunitario o dalla data di registrazione
internazionale.
5.-
Se il marchio precedente appartiene a più persone, la domanda di[U382] rinnovazione può essere fatta da una soltanto,
nell'interesse di tutte.
6.-
Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono[U383] soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali
il marchio è stato registrato, la registrazione viene rinnovata
soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.
Articolo 160
Domanda di brevetto per
invenzione e per modello di utilità
1.-
La domanda deve contenere:[U384]
a)
l’identificazione del
richiedente e del mandatario, se vi sia;
b)
l'indicazione
dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima
brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.
2.-
Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più[U385] brevetti, né di un solo brevetto per più invenzioni o
modelli.
3.-
Alla domanda devono essere uniti:[U386]
a)
la
descrizione dell'invenzione effettuata ai sensi dell'articolo 51;
b)
i disegni dell’invenzione, ove sia possibile;
c)
la designazione
dell'inventore;
d)
quando vi sia
mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
e)
in caso di
rivendicazione di priorità i documenti relativi.
4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare
con un[U387] riassunto che ha solo fini di informazione tecnica, e deve
concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato,
specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.
Articolo 161
Unicità dell'invenzione e divisione della
domanda[U388]
1.-
Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
2.-
Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato,
assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola
invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni,
altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda
primitiva.Ufficio italiano
brevetti e marchi
3.-
Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato
dall'Ufficio.
Articolo 162
Procedimento
microbiologico[U389]
1.-
Una domanda di brevetto riguardante un procedimento microbiologico o un
prodotto ottenuto secondo tale procedimento sarà considerata descritta
qualora:
a)
una coltura del
microrganismo sia stata depositata, al più tardi il giorno stesso del
deposito della domanda di brevetto, presso un centro di raccolta di
tali colture;
b)
la domanda depositata
contenga le informazioni pertinenti di cui il richiedente dispone sulle
caratteristiche del microrganismo;
c)
la domanda venga
completata con l'indicazione di un centro di raccolta di colture
abilitato presso il quale una coltura del microrganismo sia stata
depositata nonché con il numero e la data di deposito di detta coltura,
salva la facoltà per l'Ufficio italiano
brevetti e marchi di chiedere copia della ricevuta di
deposito.Ufficio
italiano brevetti e marchi
2.-
Si considerano centri abilitati quelli riconosciuti ai fini
dell'ottenimento di un brevetto europeo o un'autorità internazionale
riconosciuta in forza di convenzione ratificata dall'Italia.
3.-
Le indicazioni di cui alla lettera c) possono essere comunicate entro
un termine di due mesi a decorrere dal deposito della domanda di
brevetto. La comunicazione di questa indicazione è considerata quale
consenso irrevocabile e senza riserve del titolare della domanda a
mettere la coltura depositata a disposizione di qualsiasi persona che,
a partire dalla data in cui la domanda di brevetto è resa accessibile
al pubblico, presenti richiesta al centro di raccolta presso il quale
il microrganismo è stato depositato.
4.-
La richiesta di cui al comma 3 dovrà essere notificata al titolare
della domanda o del brevetto e dovrà essere completata dalle seguenti
indicazioni:
a)
il nome
e l'indirizzo di chi fa la richiesta;
b)
l'impegno
di chi presenta la richiesta nei confronti del titolare del brevetto o
della domanda di brevetto di non rendere accessibile la coltura a
qualsiasi terzo;
c)
l'impegno
ad effettuare l'utilizzazione di tale coltura attraverso un esperto
qualificato nominativamente indicato esclusivamente a fini sperimentali
fino alla data in cui la domanda di brevetto non venga rigettata o
ritirata o il brevetto sia definitivamente decaduto o dichiarato nullo
e sia venuta meno qualsiasi possibilità di reintegrazione in
forma specifica
a favore del richiedente o del titolare del brevetto.restitutio in integrum
5.-
L'esperto designato per l'utilizzazione è responsabile solidalmente per
gli abusi commessi dal richiedente.
Articolo 163
Domanda di certificato
complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari[U390]
1.-
La domanda di certificato complementare deve essere conforme ai
requisiti previsti dai regolamenti CE n. 1768/92 e n. 1610/96.
Articolo 164
Domanda di privativa per
varietà vegetale
1.-
La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere:[U391]
a)
l'identificazione
del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
b)
l'indicazione
in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà
appartiene;
c)
la
denominazione proposta, specificando se trattasi di codice
o di nome di fantasia;codice
d)
il nome
e la nazionalità dell'autore della varietà vegetale;
e)
l'eventuale
rivendicazione della priorità:
f)
l'elenco
dei documenti allegati.
2.-
Alla domanda devono essere uniti:[U392]
a)
la
descrizione della varietà vegetale. In caso di varietà ibrida, a
richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti
genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall'ufficio
ricevente;
b)
la
riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue
caratteristiche specifiche;
c)
ogni informazione e documentazione
ritenuta utile ai fini dell'esame[U393] della domanda, e, in
particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già
intrapresi in Italia o all'estero. La documentazione redatta in lingua
straniera è corredata da una traduzione in lingua italiana dichiarata
conforme dal richiedente o dal suo mandatario;
d)
la
dichiarazione di cui all'articolo 165;
e)
i
documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate;
f)
quando
vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
g)
il
documento comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa
per la lettera d'incarico o per la relativa autocertificazione;
3.-
I documenti indicati al comma 2 lett. b), d), ed e) possono essere[U394] depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei
mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2, lett.
c) e g) possono essere presentate successivamente ma non oltre la data
d'inizio delle prove di coltivazione della varietà.
4.-
La varietà è descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza[U395] in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i
caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da
altre varietà similari conosciute.
5.-
Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal[U396] costitutore.
6.-
Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4[U397] dell'articolo 107, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di
varietà geneticamente modificata sono indicati l'origine e la natura
della modifica genetica.
Articolo 165
Dichiarazione del costitutore.[U398]
1.-
Il costitutore dichiara che:
a)
la
varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una
nuova varietà vegetale ai sensi dell'articolo 103 e presenta
i requisiti della suddetta norma;
b)
ha
ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali
eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;
c)
s'impegna
a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle
politiche agricole forestali (d'ora innanzi indicato con la sigla
MIPAF) e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o
di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire
l'esame della stessa;
d)
è stata
depositata per la stessa varietà, domanda di protezione in altri Stati
e quale ne sia stato l'esito;
e)
rinuncia
al marchio d'impresa eventualmente utilizzato qualora sia identico alla
denominazione proposta per la varietà.
Articolo 166
Domanda di denominazione varietale[U399]
1.-
La denominazione proposta per la nuova varietà:
a)
deve
essere conforme alle linee guida del consiglio di amministrazione
dell'ufficio comunitario delle varietà vegetali;
b)
non
deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon
costume;
c)
non
deve contenere nomi geografici.
Articolo 167
Domanda di registrazione
di disegni e modelli
1.-
La domanda deve contenere:[U400]
a)
l’identificazione del
richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
b)
l'indicazione del
disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente l'indicazione
delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.
2.-
Alla domanda devono essere uniti:[U401]
a)
la riproduzione
grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti
industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto
esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di
prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni;
b)
la descrizione del
disegno o modello, se necessaria per l'intelligenza del disegno o
modello medesimo;
c)
quando vi sia
mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
d)
in caso di
rivendicazione di priorità i documenti relativi.
Articolo 168
Domanda di registrazione
delle topografie
1.-
Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un[U402] prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di
primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente
in detta data.
2.-
Alla domanda di registrazione debbono essere allegati:[U403]
a)
una documentazione che
consenta l'identificazione della topografia, in conformità alle
prescrizioni del regolamento;
b)
una dichiarazione
attestante la data del primo atto di sfruttamento commerciale della
topografia qualora questa data sia anteriore a quella della domanda di
registrazione. Se il richiedente è persona diversa da chi ha effettuato
il primo atto di sfruttamento commerciale deve dichiarare il rapporto
giuridico intercorso con quest'ultimo;
c)
quando vi sia un
mandatario l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
d)
l'eventuale
designazione dell'autore o degli autori della topografia.
3.- E' consentita l'utilizzazione
di termini tecnici stranieri divenuti di[U404] uso corrente nel settore specifico.
Articolo 169
Rivendicazione di priorità
1.-
Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai sensi dell'articolo[U405] 4 si deve unire copia della
domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente,
l'entità e l'estensione del diritto di proprietà industriale e la data
in cui il deposito è avvenuto.
2.-
Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche[U406]
dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante.
3-
Quando all'estero siano state depositate separate domande, in date[U407] diverse, per le varie parti di uno stesso marchio, e di tali
parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse,
ancorché costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata
domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate più registrazioni o
più depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle
nuove domande separate si applica l'articolo 161, commi
1, 2 e 5.
4.-
Quando siano state depositate separate domande, in date diverse,[U408]
per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può
essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità di invenzione.
Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più depositi e non
si riscontri l'unità inventiva, alle nuove domande separate è
applicabile l'articolo 158.
5.-
Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione[U409]
temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali inerenti
alla prestazione del servizio che hanno figurato in una esposizione e
si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea,
il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un
certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza
dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo
regolamento.
6.-
La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza[U410]
menzione della priorità qualora entro sei mesi dal deposito della
domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al
comma 1. Per le
invenzioni e i modelli di utilità il termine per deposito di tali[U411] documenti è di sedici mesi
dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorità, se
tale termine è più favorevole al richiedente.
7.-
Qualora la priorità di un deposito compiuta agli effetti delle[U412]
convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo
di proprietà industriale deve
farsi analoga annotazione del rifiuto.dovrà
8.-
La rivendicazione di priorità nella domanda di privativa per nuova[U413]
varietà vegetale è rifiutata se è effettuata dopo il termine di dodici
mesi dal deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha
diritto. Qualora la priorità sia rifiutata non se ne fa menzione nella
privativa.
Articolo 170
Esame delle domande
1.-
L’esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità
formale, è rivolto ad accertare:
a)
per i
marchi: se può trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta[U414] di marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono
essere registrati come marchio a norma degli articoli
7, 9, 10, 12, comma 1, lett. a), 13, comma 1, 14, comma 1,
lettere a) e b); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;
b)
per le
invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia[U415] conforme a quello previsto dagli articoli 45, 50 e
dall'articolo 82, esclusi i requisiti di validità a
meno che la loro assenza risulti assolutamente evidente sulla base
delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia
certa alla stregua del notorio;
c)
per i
disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle[U416] prescrizioni dell'articolo 31, esclusi i requisiti di
validità;
d)
per le
varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII[U417] del Libro II di questo codice
nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della
stessa sezione. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero
delle politiche agricole il quale formula parere vincolante avvalendosi
della commissione consultiva istituita dall'articolo 18 dcodice.P.R.
12 agosto 1975 n. 974. La Commissione opera osservando le norme di
procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento.
Al fine di accertare la
permanenza dei requisiti il[U418] Ministero delle
politiche agricole e forestali D
può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di
riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il
controllo;IPAF
e)
per le
topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della[U419] domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87,
esclusi i requisiti di validità;
2.-
Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio[U420] italiano brevetti e
marchi provvede ai sensi dell'articolo 173,
comma 4.Ufficio italiano
brevetti e marchi
Articolo 171
Esame dei marchi internazionali
1.-
L'Ufficio
italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi[U421] internazionali designanti l'Italia conformemente alle norme
relative ai marchi
nazionali ai sensi dell'articolo 170, comma 1 lettera a).Ufficio italiano
brevetti e marchi
2.-
L'Ufficio
italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio
non[U422] possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se è
stata presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell'articolo 176, provvede, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo
di Madrid o del relativo Protocollo, all'emissione di un rifiuto
provvisorio della registrazione internazionale e ne dà comunicazione
all'Ufficio italiano
brevetti e marchiOrganizzazione
mondiale della proprietà intellettuale.Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale
3.-
Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 1 è emesso entro un anno[U423] per le registrazioni internazionali basate sull'accordo di
Madrid e diciotto mesi per quelle basate sul relativo protocollo. I
termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate
Convenzioni internazionali.
4.-
In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio è la[U424] medesima di quella di una domanda di marchio depositata
presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi.Ufficio italiano
brevetti e marchi
5.-
Entro il termine perentorio all'uopo
fissato dall'Ufficio
italiano[U425] brevetti e marchi,
il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato
comunicato all'Ufficio italiano
brevetti e marchiOrganizzazione
mondiale della proprietà intellettuale un
rifiuto provvisorio, tramite un mandatario nominato ai sensi
dell'articolo 201, può presentare le proprie
deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione sulla base
del quale è stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso,
se il titolare della registrazione internazionale richiede la copia nel
termine prescritto, l'Ufficio comunica alle parti l’avviso di cui
all’articolo 178, comma 1, e applica le altre norme sulla procedura di
opposizione di cui agli articoli 178 e seguenti.Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale
6.-
Qualora entro il termine di cui al comma 5 il titolare della[U426] registrazione internazionale non presenti le proprie
deduzioni, ovvero non richieda copia dell’atto di opposizione secondo
le modalità prescritte, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo.Ufficio
italiano brevetti e marchi
7.-
L'Ufficio
italiano brevetti e marchi comunica all'Ufficio italiano
brevetti e marchiOrganizzazione[U427] mondiale della
proprietà intellettuale le
decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti
l'Italia.Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale
8.-
Nel caso che il marchio designante l'Italia in base al Protocollo di[U428] Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte su
richiesta dell'ufficio di proprietà industriale d'origine, il suo
titolare può depositare una domanda di registrazione per lo stesso
segno presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto
dalla data di registrazione internazionale, con l'eventuale priorità
riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione territoriale
concernente l'Italia.Ufficio italiano
brevetti e marchi
9.-
La domanda è depositata nel termine perentorio di tre mesi a[U429] decorrere dalla data di radiazione della registrazione
internazionale e può riguardare solo i prodotti e servizi in essa
compresi relativamente all'Italia.
10.-
Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande[U430] nazionali.
Articolo 172
Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda
1.-
Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura[U431] di esame e
nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione,[U432] prima che l'Ufficio italiano
brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione
del titolo.Ufficio
italiano brevetti e marchi
2.-
Il richiedente, prima che l'Ufficio italiano
brevetti e marchi abbia[U433] provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad
una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione
dei Ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia
provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non
sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra
istanza ad essa relativa nonché, nel caso di domanda di brevetto per
invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o
limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente
depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i
prodotti e i servizi originariamente elencati.Ufficio
italiano brevetti e marchi
3.-
Il richiedente, su invito dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi, deve[U434] completare o rettificare la documentazione ove sia
necessario per l'intelligenza del diritto di proprietà industriale o
per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta.Ufficio
italiano brevetti e marchi
4.-
Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all'articolo 170,[U435] lettera d) il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali invita il
richiedente a presentare il materiale di riproduzione o di
moltiplicazione della varietà e, nel caso di varietà ibride, può
richiedere, ove necessario, anche la consegna del materiale dei
componenti genealogici. Gli
istituti e gli[U436] enti designati per gli
accertamenti rilasciano ricevuta del materiale loro consegnato. Se il
materiale è consegnato in quantità insufficiente o qualitativamente non
idoneo, gli istituti e gli enti anzidetti redigono apposito processo
verbale da trasmettere al Ministero delle politiche
aPgricole
e fAorestali.F
5.-
Il Ministero delle politiche
aPgricole
e Aforestali,
di concerto con gli[U437] enti e gli organismi responsabili delle prove può, anche su
richiesta del titolare della domanda o di terzi, disporre che siano
effettuate visite presso i campi per fare prendere visione delle prove
agli interessati. Gli enti e gli organismi responsabili delle prove,
ove lo ritengano necessario, invitano il titolare della domanda a
visitare i campi prova. L'ente o l'organismo designato trasmette, al
termine delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti al Ministero delle pFolitiche
aPgricole
e fAorestali,
il quale, in caso di dubbi sui risultati medesimi, può disporre la
ripetizione delle prove. Il Ministero delle pFolitiche
aPgricole
e fAorestali,
sulla base del rapporto d'esame, redige la descrizione ufficiale della
varietà. L'Ufficio, ricevuta dal Ministero delle pFolitiche
aPgricole
e fAorestali
la descrizione ufficiale, la trasmette al costitutore assegnandogli un
termine per le osservazioni.F
6.-
L'Ufficio
italiano brevetti e marchi deve conservare la[U438] documentazione relativa alla domanda iniziale, fare
risultare la data di ricezione delle modifiche o integrazioni, ed
adottare ogni altra opportuna modalità cautelare.Ufficio italiano
brevetti e marchi
Articolo 173
Rilievi
1.-
I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle istanze[U439] devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione
di un termine per la risposta non inferiore a due mesi
dalla data di ricezione della comunicazione.
2- Le osservazioni
dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l'esame della[U440] domanda di privativa per nuova varietà vegetale sono
comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine, non
superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo
riguardi la denominazione, la nuova proposta è corredata da una
dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui al
punto e) dell'articolo 165. L'ufficio ed il Ministero delle peolitiche
aPgricole
e fAorestali
si comunicano reciprocamente le osservazioni e i rilievi trasmessi al
richiedente e le risposte ricevute.F
3.- Quando, a causa di irregolarità nel
conferimento del mandato, di [U441]cui all'articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi
comporta il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo
deve essere comunicato al richiedente.
4.-
Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai[U442] rilievi, la domanda o l'istanza è respinta con provvedimento
da notificare al titolare della domanda stessa o dell'istanza con
raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia se il rilievo concerne
la rivendicazione di un diritto di priorità, la mancata risposta
comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.
5.-
La domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata:[U443]
a)
in caso di mancata
risposta ai rilievi dell'ufficio e del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali nei termini stabiliti;
b)
in caso di mancata
consegna dei materiali per le prove varietali ai sensi dell'articolo 165, comma 1, lett. c), salvo che
la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore;
c)
in caso di assenza di
uno dei requisiti previsti dall'articolo 170, comma 1,
lettera d).
6.-
Se la domanda di privativa per nuova varietà vegetale non è accolta[U444] o se essa è ritirata, il compenso dovuto per i controlli
tecnici è rimborsato solo quando non siano già stati avviati i
controlli tecnici suddetti.
7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una
istanza ad[U445] essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di
rilievi ai sensi del precedente comma 1, l’Ufficio
italiano brevetti e marchi assegna
al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni.
Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o
l’Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la
domanda o l'istanza è respinta in tutto o in parte.Ufficio italiano
brevetti e marchi
8.-
Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio
italiano brevetti[U446] e marchi,
compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del Trattato di
cooperazione in materia di brevetti, invita il richiedente ad
effettuare le eventuali correzioni e a depositare i disegni non
acclusi, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma
restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare
originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del
regolamento di esecuzione del Trattato. L'Ufficio italiano
brevetti e marchiUfficio
italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda
s'intende ritirata nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del Trattato.Ufficio italiano
brevetti e marchi
9.-
Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi[U447] provvede alla concessione del titolo.Ufficio
italiano brevetti e marchi
10.-
I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di[U448] brevettazione o di
registrazione sono conservati dall'Ufficio italiano
brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l'estinzione
dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l'Ufficio
può distruggere i fascicoli anche senza il parere dell'Archivio
Centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non
alterabili degli originali, delle domande, delle descrizioni e dei
singoli disegni ad esse allegati. Ufficio
italiano brevetti e marchi
SEZIONE II
Osservazioni sui
marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi
Articolo 174
Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio
1.-
1. Le
domande di marchio ritenute registrabili ai sensi dell’articolo 170,[U449]
comma 1 lettera a), le registrazioni di marchio effettuate secondo la
procedura di cui all'articolo 179, comma 2, ed i marchi internazionali, [U450]designanti
l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in
conformità alle norme di cui ai successivi articoli.
Articolo 175
Deposito delle
osservazioni dei terzi
1.-
Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte[U451]
nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio
italiano brevetti e marchi osservazioni scritte,
specificando i motivi per i quali un marchio deve Ufficio italiano
brevetti e marchi
essere escluso d'ufficio dalla registrazione entro il termine
perentorio di due mesi:dovrebbe
a)
dalla data di
pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta
registrabile ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a)
ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata
in giudicato;
b)
dalla
data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda
non è stata pubblicata ai sensi
dell’articolo 179, comma 2;
c)
dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette OMPI des Marques Internationales.
2.-
Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio[U452] italiano brevetti e
marchi comunicate al richiedente che può presentare le
proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla
data della comunicazione.Ufficio italiano
brevetti e marchi
3.-
Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono[U453]
considerate dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi solo al fine dell'esame di
cui all'articolo 170, comma 1, lettera a).Ufficio italiano
brevetti e marchi
Articolo 176
Deposito dell’opposizione
1.-
I soggetti
legittimati ai sensi dell’articolo 177,
possono presentare[U454]
all',Ufficio
italiano brevetti e marchi opposizione la quale, a
pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata,
entro il termine perentorio di tre mesi dalle date indicate nell’
articolo 175, comma 1, lettere a), b), e c) avverso gli atti ivi
indicati.Ufficio italiano
brevetti e marchi
2.-
L'opposizione, che può riguardare una sola domanda o[U455] registrazione di marchio, deve contenere a pena di
inammissibilità:
a)
in
relazione al marchio oggetto dell'opposizione, l'identificazione del
richiedente, il numero e la data della domanda della registrazione e i
prodotti e i servizi contro cui è proposta l'opposizione;
b)
in
relazione al marchio o diritto dell'opponente, l'identificazione del
marchio o dei marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere
d) ed e), nonché dei prodotti e servizi
sui quali è basata l'opposizione oppure del diritto di cui all'articolo
8;
c)
i
motivi su cui si fonda l'opposizione.
3.- L'opposizione si considera ritirata se non è comprovato il[U456] pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con
le modalità stabiliti dal decreto di cui all'articolo. 226.
4.- Chi presenta l'opposizione, deve depositare entro
il termine[U457] perentorio di due mesi dalla scadenza del termine per il
raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all’articolo 178,
comma 1:
a)
copia della domanda o
del certificato di registrazione del marchio su cui è basata
l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali
e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di
preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua
italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata
rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio
comunitario;
b)
ogni altra
documentazione a prova dei fatti addotti;
c)
la documentazione
necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione,
qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto
dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi;Ufficio italiano
brevetti e marchi
d)
l'atto
di nomina ai sensi dell'articolo 201, se è stato nominato un
mandatario.
5.- Con l'opposizione possono farsi valere gli
impedimenti alla[U458] registrazione del marchio previsti dall'articolo 12 comma 1 lettere d) ed e) , per tutti o per una parte dei
prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la
mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto
di cui all'articolo 8.
Articolo 177
Legittimazione
all’opposizione[U459]
1.-
Sono legittimati all'opposizione
a)
il
titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello
Stato da data anteriore;
b)
il soggetto che
ha depositato nello chiStato
domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente
effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di
priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;s
c)
il
licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;
d)
le persone, gli enti e le associazioni di cui
all'articolo 8.
Articolo 178
Esame dell'opposizione e
decisioni
1.-
Scaduto il termine di cui all’articolo 176, comma 1, l'Ufficio[U460] italiano brevetti e
marchi, verificate la
ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli
148, comma 1 e 176, comma 2, entro due mesi dalla
scadenza del termine per il pagamento dei diritti di cui all'articolo
225, comunica l'opposizione al richiedente la
registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facoltà di
raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della
comunicazione, prorogabile su istanza comune delle parti.Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi
2.-
In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia [U461]ricevuto la documentazione di cui all’articolo 176, comma 3,
lettere a), b) e c), può presentare per iscritto le proprie deduzioni
entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio.
3. -
Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio
italiano[U462] brevetti e marchi
può, in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da
esso fissato ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione
delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni della altre parti.Ufficio italiano
brevetti e marchi
4.-
Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio[U463]
anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i documenti idonei
a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte
sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato
registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano i motivi
legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da
fornire entro trenta giorni dalla comunicazione dell'istanza da parte
dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi, l'opposizione è respinta.
Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi
per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini
dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella
parte di prodotti o servizi. Ufficio italiano
brevetti e marchi
5. -
L'istanza del richiedente per ottenere la prova dell'uso effettivo del[U464]
marchio deve essere presentata non oltre la data di presentazione delle
prime deduzioni ai sensi del comma 2.
6.-
In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni[U465]
successive alla prima sono riunite a questa.
7.-
Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio
italiano[U466] brevetti e marchi
accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di
registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non
può essere registrato per la totalità o
per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge
l’opposizione. Nel caso
di[U467] registrazione
internazionale, l’Ufficio italiano
brevetti e marchiUfficio
italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo
parziale o totale ovvero respinge l’opposizione dandone comunicazione
all’OMPI.Ufficio italiano
brevetti e marchi
Articolo
179
1. - Se il richiedente intende estendere la protezione
del marchio all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, anche se è già stata
proposta un'opposizione, procede alla registrazione ed effettua le
relative annotazioni. Ufficio italiano
brevetti e marchi
2.- Se la domanda di marchio, di cui al comma precedente, non è già stata
pubblicata, la pubblicazione della registrazione è accompagnata, in tal
caso, dall'avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per
l'opposizione. L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione
totale o parziale del marchio.
Articolo
180
Sospensione della
procedura di opposizione
1.-
Il procedimento di opposizione
è sospeso:[U469]un'
a)
durante
il periodo concesso alle parti al fine di pervenire ad un accordo di
conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1;
b)
se
l'opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla
registrazione di tale marchio;
c)
se
l'opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non
siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di
un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si
siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;
d)
se
l’opposizione è proposta avverso un marchio nazionale
oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'articolo 175,
comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di
riesame;
e)
se è
pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si
fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla
registrazione a norma dell'articolo 118, fino al passaggio in giudicato
della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi
apposita istanza;
2.-
Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui[U470] comma
1, lettera e),
può essere successivamente revocata.alla lettera e),
3.-
Se l’opposizione è sospesa ai sensi del comma 1 lett. c) e d),[U471] l'Ufficio
italiano brevetti e marchi esamina
con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio
internazionale.Ufficio italiano
brevetti e marchi
Articolo 181
Estinzione della procedura di opposizione[U472]
1.-
La procedura di opposizione si estingue se:
a)
il
marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o
decaduto con sentenza passata in giudicato;
b)
le
parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1;
c)
l'opposizione
è ritirata;
d)
la
domanda, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione
definitiva;
e)
chi ha
presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma
dell'articolo 177.
Articolo
182
Ricorso[U473]
1.-
Il provvedimento col quale l'Ufficio
italiano brevetti e marchi dichiara inammissibile o
respinge l'opposizione, è comunicato alle parti, le quali, entro trenta
giorni dalla data della comunicazione, hanno facoltà di presentare
ricorso alla Commissione dei Ricorsi, di cui all’articolo 135.Ufficio italiano
brevetti e marchi
Articolo
183
Nomina degli esaminatori[U474]
1.- Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del Direttore
Generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o
dirigenziale dell’Ufficio
italiano brevetti e marchi e
muniti di laurea in giurisprudenza.Ufficio italiano
brevetti e marchi
2.- La nomina all’incarico di esaminatore
giudicante, di cui al comma 1, rinnovabile e retribuita con compenso da
stabilirsi con decreto del Ministro delle attività produttive di
concerto con il Ministro dell’economia e finanze, è riservata a coloro
che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con
esito favorevole, apposito corso di formazione da organizzarsi da parte
dell’
Ufficio
italiano brevetti e marchi.Ufficio italiano
brevetti e marchi
3.-
Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 è
inadeguato in relazione alle opposizioni depositate, possono essere
nominati anche funzionari scelti fra il personale del Ministero delle
Attività produttive, a parità di requisiti e formazione, oppure esperti
con notoria conoscenza della materia.
4.- Il numero complessivo
dei funzionari designati per l'esame delle opposizioni non può superare
le trenta unità.
5.- Per i compensi da corrispondere agli esaminatori saranno
utilizzate, nella misura dell'80 per cento,
le risorse derivanti dal pagamento dei diritti di opposizione di cui
all'art. 176, comma 3 e all'art. 226.
Articolo
184
Entrata in vigore della
procedura di opposizione[U475]
1.-
Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il
successivo decreto del Ministro per le attività produttive per tutte le
classi di prodotti e servizi per i quali possono essere registrati i
marchi d'impresa secondo l'accordo di Nizza del 15 giugno 1957,
ratificato con legge 24 dicembre 1959, n. 1178, salvo che con lo stesso
decreto non si disponga, per esigenze organizzative, la graduazione
temporale, per classi di registrazione, dell'inizio del funzionamento
del procedimento di opposizione.
SEZIONE III
PUBBLICITA'
Articolo
185
Raccolta dei titoli di
proprietà industriale
1.-
I titoli originali di proprietà industriale devono essere firmati dal[U476]
Dirigente dell’ufficio competente o da un
funzionario da lui delegato.
2.-
I titoli di proprietà industriale, contrassegnati da un numero[U477]
progressivo, secondo la data di concessione, contengono:
a)
la data e il numero
della domanda;
b)
il cognome, il nome,
il domicilio del titolare e, nel caso delle varietà vegetali, del
costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se
trattasi di persona giuridica;
c)
il cognome, il nome,
il domicilio del mandatario, se vi sia;
d)
il cognome ed il nome
dell'autore;
e)
gli estremi della
priorità rivendicata;
f)
nel caso delle varietà
vegetali il genere o la specie di appartenenza della nuova varietà
vegetale e la relativa denominazione.
3.-
Gli originali dei titoli di proprietà industriale sono raccolti in[U478] registri.
4.-
Una copia certificata conforme del titolo di proprietà industriale è[U479]
trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varietà vegetali
l'ufficio informa il MIPAF della concessione.
Articolo 186
Visioni e pubblicazioni
1.-
La raccolta dei titoli di proprietà industriale e la raccolta delle[U480] domande possono essere consultate dal pubblico, dietro
autorizzazione dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi, in seguito a domanda.Ufficio
italiano brevetti e marchi
2.-
L'Ufficio
italiano brevetti e marchi, a partire dai termini
stabiliti[U481]
per l'accessibilità al pubblico delle domande, tiene a disposizione
gratuita del pubblico, perché possano essere consultate, le domande di
brevettazione o di registrazione. Il pubblico può pure consultare,
nello stesso modo, le descrizioni ed i disegni relativi ai titoli di
proprietà industriale e gli allegati alle domande nelle quali si sia
rivendicata la priorità di precedenti depositi.Ufficio italiano
brevetti e marchi
3.-
L'Ufficio
italiano brevetti e marchi può consentire che si
estragga[U482]
copia delle domande, delle descrizioni e dei disegni, nonché degli
altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne
faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute
necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a
disposizione del pubblico.Ufficio italiano
brevetti e marchi
4.-
Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di conformità[U483]
all'esemplare messo a disposizione del pubblico devono essere in regola
con l’imposta di bollo. Il Ministero delle Attività Produttive può
tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione,
anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda
esclusivamente l'Ufficio previo pagamento dei diritti di segreteria.
5.-
Le copie di estratti dei titoli di proprietà industriale e di
certificati[U484]
relativi a notizie da estrarsi dalla relativa documentazione, nonché i
duplicati degli originali, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi in seguito ad istanza nella
quale sia indicato il numero d'ordine del titolo del quale si chiede la
copia o l'estratto.Ufficio italiano
brevetti e marchi
6.-
La certificazione di autenticità delle copie è soggetta all’imposta di bollo e al
pagamento dei diritti di segreteria da corrispondersi all'Ufficio
italiano brevetti e marchi per ogni foglio e per ogni
tavola di disegno.Ufficio italiano
brevetti e marchi
7.-
La misura dei diritti previsti dal presente codice
è stabilita con[U485]
decreto del Ministro delle aCodicettività
pAroduttive
di concerto con quello dell’economia
e delle fPinanze. Sono determinate, nello stesso modo, le
tariffe per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione fotografica
ai quali provvede l'delle
FUfficio italiano
brevetti e marchi.Ufficio
italiano brevetti e marchi
8.-
I titoli di proprietà industriale, distinti per classi, e le
trascrizioni[U486]
avvenute, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino Ufficiale previsto per ciascun tipo di titoli dai successivi
articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione conterrà le
indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e, rispettivamente,
nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potrà contenere, inoltre,
sia gli indici analitici dei diritti di proprietà industriale sia gli
indici alfabetici dei titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i
riassunti delle descrizioni.
9.- Il Bollettino può essere distribuito gratuitamente
alle Camere di[U487]
commercio
nonché agli enti che C indicati in un elenco da compilarsi a cura del
Ministro delle apotranno
esserettività
pAroduttive.P
Articolo 187
Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa[U488]
1.-
Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con
cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie
relative a:Ufficio
italiano brevetti e marchi
a)
domande ritenute
registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a) con
l'indicazione dell'eventuale priorità;
b)
domande conseguenti
alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con
l'indicazione della data di deposito della relativa domanda;
c)
registrazioni;
d)
registrazioni
accompagnate dall'avviso di cui all'articolo 179, comma 2;
e)
rinnovazioni;
f)
domande di
trascrizione degli atti indicati da questo codice
e trascrizioni avvenute.codice
2.-
I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli
specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d) ed ai relativi
numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156.
3.-
Il bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno
alfabetici per titolari, numerici e per classi.
Articolo 188
Bollettino ufficiale delle nuove varietà
vegetali[U489]
1.- La comunicazione al pubblico prevista dall'articolo 30 della
Convenzione di Parigi per la protezione dei ritrovati vegetali del 2
dicembre 1961 riveduta da ultimo il 19 marzo 1991 si effettua mediante
pubblicazione di un "bollettino
ufficiale delle nuove varietà vegetali" edito a cura
dell'Ufficio.
2.-
Il bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:
a)
l'elenco
delle domande di privative, distinte per specie, indicante, oltre il
numero e la data di deposito della domanda, il nome e l'indirizzo del
richiedente ed il nome dell'autore se persona diversa dal richiedente,
la denominazione proposta e una descrizione succinta della varietà
vegetale della quale è richiesta la protezione;
b)
l'elenco
delle privative concesse, per genere e specie, indicante il numero e la
data di deposito della corrispondente domanda, il nome e l'indirizzo
del titolare e la denominazione varietale definitivamente attribuita;
c)
ogni
altra informazione di pubblico interesse.
3.-
Il bollettino è inviato gratuitamente, in scambio, ai competenti uffici
degli altri Stati membri dell'U.P.O.V.
Articolo 189
Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione
e modelli d’utilità,
registrazioni di disegni e modelli,
topografie di prodotti a semiconduttori[U490]
1.-
Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d’utilità,
registrazioni
di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da
pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi, contiene almeno le
seguenti notizie relative a:Ufficio italiano
brevetti e marchi
a)
domande di brevetto o di registrazione con l'indicazione dell'eventuale
priorità o richiesta di differimento dell'accessibilità
al pubblico;
g)
brevetti e registrazioni concessi;
h)
brevetti e
registrazioni decaduti per mancato
pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale;
i)
brevetti e
registrazioni offerti in licenza al pubblico;
l)
brevetti
e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza
obbligatoria;
m)
brevetti e
registrazioni oggetto di conversione;
n)
domande di
trascrizione degli atti di cui all’articolo 138 e trascrizioni avvenute.
2.-
I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni, oltre
quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), i), l), ed ai
relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1,
167, comma 1, 168, commi 1 e ,2,
lettere b) e d).
3.-
Il bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno
alfabetici per titolari, numerici e per classi.
Articolo
190
Bollettino ufficiale dei
certificati complementari
per i medicinali e per i
prodotti fitosanitari[U491]
1Bollettino ufficiale delle domande e
dei certificati complementari
per i
medicinali e per i prodotti fitosanitari, da pubblicarsi con cadenza
almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi, contiene almeno le notizie previste
dall’articolo 11 dei regolamenti CE n. 1768/92 del 18 giugno 1992 e n.
1610/96 del 23 luglio 1996.Ufficio
italiano brevetti e marchi
SEZIONE IV
TERMINI
Articolo 191
Scadenza dei termini[U492]
1.-
I termini previsti nel presente codice
sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all'codiceUfficio
italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia
indicato come improrogabile.Ufficio italiano
brevetti e marchi
2.-
Su richiesta motivata la proroga può essere concessa fino ad un massimo
di sei mesi dalla scadenza o dalla comunicazione con cui l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ha fissato il termine.Ufficio italiano
brevetti e marchi
Articolo 192
Continuazione della procedura[U493]
1.-
Quando il richiedente o il titolare di un diritto di proprietà
industriale non abbia osservato un termine fissato dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi, relativamente ad una
procedura di fronte allo stesso Ufficio, che comporti il rigetto della
domanda o istanza o la decadenza di un diritto, la procedura è ripresa su richiesta del richiedente o titolare
accompagnata dalla prova dell'avvenuta osservanza di quanto era
richiesto entro il termine precedentemente scaduto.Ufficio italiano
brevetti e marchi
2.-
La richiesta deve essere presentata entro due mesi dal termine non
osservato.
3.-
La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile ai
termini riguardanti la procedura di opposizione.
Articolo 193
Reintegrazione
1.-
Il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale che,[U494]
pur avendo usato la diligenza richiesta
dalle circostanze, non ha per caso fortuito o
forza maggiore ,pur avendo usato la diligenza richiesta
dalle circostanzeabbiapotuto
osservare un termine nei confronti dell' Ufficio
italiano brevetti e marchi o della Commissione dei
ricorsi, è reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha per
conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa
relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la
perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso.Ufficio italiano
brevetti e marchi
2.-
Nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento deve[U495]
essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di
reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e
con la documentazione idonea. L'istanza non è ricevibile se sia
trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. Nel caso di
mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto
periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque
utile stabilito per il versamento del diritto. In questo caso deve
anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento del diritto
dovuto, comprensivo del diritto di mora.
3.-
Prima del rigetto della istanza il richiedente o il titolare del diritto[U496]
di proprietà industriale può, entro il termine fissato dall'Ufficio,
presentare proprie argomentazioni o deduzioni.
4.-
Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai termini di[U497]
cui al precedente comma 2, al termine assegnato per la divisione delle
domande di brevettazione e di registrazione nonché per la presentazione
della domanda divisionale e per la presentazione degli atti di
opposizione alla registrazione dei marchi.
5.-
Se il richiedente la registrazione o il brevetto, pur avendo usato la[S498] diligenza richiesta dalle
circostanze, non
ha potuto osservare il termine per la rivendicazione del diritto di
priorità, é reintegrato nel suo diritto se la priorità è rivendicata
entro due mesi dalla scadenza di tale termine. Questa disposizione si
applica, altresì, in caso di mancato rispetto del termine per produrre
il documento di priorità.pur avendo usato la
diligenza richiesta dalle circostanze
6.-
Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi
seri ed effettivi od[U499]
abbia iniziato ad utilizzare l'oggetto dell'altrui diritto di proprietà
industriale nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del
diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del comma 1, può:
a)
se si tratta di
invenzione, modello di utilità, disegno o modello, nuova varietà
vegetale o topografia di prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo
gratuito nei limiti del preuso o quale risultano dai preparativi;
b)
se si tratta di
marchio chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute.
LIBRO V
PROCEDURE SPECIALI
Articolo 194
Procedura di espropriazione
1.-
Qualora il Ministero interessato intenda espropriare la titolarità del[U500] diritto di proprietà industriale oppure l'utilizzazione
dello stesso, deve comunicare la relativa determinazione ai richiedenti
per mezzo di lettera raccomandata ed all'Ufficio
italiano brevetti e marchi.Ufficio italiano
brevetti e marchi
2.-
Il decreto di espropriazione è trasmesso in copia all'Ufficio
italiano[U501] brevetti e marchi
e notificato, nelle forme di legge, agli interessati. Avvenuta la
notifica, i diritti che hanno formato oggetto della espropriazione vengono acquisiti dUfficio italiano
brevetti e marchiall'amministrazione
espropriante, che ha, senz'altro, facoltà di avvalersene. passano A, ell'amministrazione
stessa è anche trasferito a
l'eventuale onere del pagamento dei diritti prescritti per il
mantenimento in vigore del diritto di proprietà industriale. Salvo il
caso che la pubblicazione possa recare pregiudizio, dei decreti di
espropriazione e di quelli che modificano o revocano i precedenti
decreti, l'passa ancheUfficio
italiano brevetti e marchi dà notizia nel Bollettino e
fa annotazione nel titolo o nella domanda.Ufficio italiano
brevetti e marchi
3.-
Nel decreto di espropriazione della sola utilizzazione del diritto di[U502]
proprietà industriale deve essere indicata la durata dell'utilizzazione
espropriata. Nel caso in
cui sia stata espropriata la sola utilizzazione de[U503]l diritto di proprietà
industriale, la brevettazione e la registrazione, nonché la
pubblicazione dei relativi titoli si effettuano secondo la procedura
ordinaria.
4.-
Ai soli fini della determinazione dell'indennità da corrispondersi[U504]
per l'espropriazione, se non si raggiunge l'accordo circa l'ammontare
della stessa, provvede un Collegio di arbitratori composto di tre
membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai
primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del
luogo dove ha sede l'espropriato. Si applicano in quanto compatibili le
norme dell'art. 806 e ss. c.p.c.
5.-
Il Collegio degli arbitratori deve procedere con equo[U505]
apprezzamento tenendo conto della perdita del vantaggio competitivo che
sarebbe derivato dal brevetto espropriato.
6.-
Se è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal[U506]
giudice, su richiesta della
parte interessata.
7.-
Le spese dell'arbitraggio, gli onorari dovuti agli arbitri e le spese e [U507]gli onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce
altresì su chi ed in quale misura debba gravare l'onere relativo. Tale
onere grava, in ogni caso, sull'espropriato quando l'indennità venga
liquidata in misura inferiore a quella offerta inizialmente
dall'amministrazione.
Articolo 195
Domande e
procedura di trascrizione
1.-
Deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di[U508] cui al decreto
del Ministro delle attività produttiveregolament:o di attuazione
a)la
domanda di trascrizione di cambiamento di titolarità, conseguente ad
atti di cessione o ad atti societari di fusione o scissione o divisione
o a successione o a sentenza che accerti
la cessione, fusione, scissione divisione o successione, ovvero la
domanda di trascrizione di atti che costituiscono o modificano o
estinguono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia;
b)
la
domanda di trascrizione degli atti di pignoramento, aggiudicazione in
seguito a vendita forzata, sospensione della vendita di parte dei
diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al
debitore, espropriazione per causa di pubblica utilità, nonché delle
sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e
relative domande giudiziali, e delle sentenze che dispongono la
conversione di titoli di proprietà industriale nulli e
relative domande giudiziali.
2.-
La domanda deve contenere:[U509]
a)
il cognome, nome e
domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e del
mandatario, se vi sia;
b)
il cognome e nome del
titolare del diritto di proprietà industriale;
c)
la natura dell’atto o
il motivo che giustifica la trascrizione richiesta;
d)
l'elencazione dei
diritti di proprietà industriale oggetto della trascrizione richiesta;
e)
nel caso di
cambiamento di titolarità, il nome dello Stato di cui il nuovo
richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello Stato
di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero
il nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo titolare
ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.
3.-
Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2, debbono essere[U510] uniti:
a)
copia
dell’atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell’atto che
costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di
godimento o di garanzia di cui al comma 1, lettera a) ovvero copia dei
verbali e sentenze di cui al comma 1, lettera b), osservate le norme
della Legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell’atto
stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal
Registro delle imprese o da altra autorità competente, oppure, nel caso
di cessione, una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione
firmata dal cedente e dal cessionario con l’elencazione dei diritti
oggetto della cessione; oppure in caso di rinunzia una
dichiarazione di rinunzia sottoscritta dal titolare; l’Ufficio
italiano brevetti e marchi può richiedere che la copia
dell’atto o dell’estratto sia certificata conforme all’originale da un
pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente.Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi
b)
il documento
comprovante il pagamento dei diritti prescritti.
4.- E’ sufficiente una sola richiesta quando la
trascrizione riguarda[U511] più diritti di proprietà industriale sia allo stato di
domanda che concessi alla stessa persona, a condizione che il
beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti di godimento o
garanzia o dell’atto da trascrivere sia lo stesso per tutti i titoli e
che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in questione siano
indicati nella richiesta medesima.
5.
Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l'atto di nomina ai[U512] sensi dell'articolo 201.
6.-
Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:[U513]
a)
la data di
presentazione della domanda, che è quella della trascrizione;
b)
il cognome, nome e
domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi
di società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del
mandatario, quando vi sia;
c)
la natura dei diritti
ai quali la trascrizione si riferisce.
7. I documenti e le sentenze, presentati per la trascrizione,
vengono[U514] conservati dall'Ufficio italiano
brevetti e marchi.Ufficio
italiano brevetti e marchi
8.-
Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte[U515]
nelle stesse forme e con le stesse modalità stabilite per le domande di
trascrizione. Le cancellazioni devono essere eseguite mediante
annotazione a margine.
9.-
Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario[U516]
convertire l'ammontare del credito in moneta nazionale, tale
conversione sarà fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la
garanzia è stata concessa.
Articolo
196
Annotazioni
1.-
Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna[U517] domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per
tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente Codice.Codice
2.-
I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di[U518] proprietà industriale o del suo mandatario, se vi sia,
devono essere portati a conoscenza dell’Ufficio per l’annotazione sul
registro di cui all’articolo 185.
3.
La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo[U519] deve essere redatta in unico esemplare secondo le
prescrizioni di cui al regolamento di attuazione.
4.-
E’ sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda più[U520] diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda
che concessi.
5.-
Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano
al[U521]
cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all’articolo 201., mutatis mutandis,
6.-
Le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei titoli di[U522] proprietà industriale pervenuti all’Ufficio
italiano brevetti e marchi devono essere annotate sul
registro e di esse deve essere data notizia sul Bollettino.Ufficio italiano
brevetti e marchi
Articolo
197
Procedura di esecuzione e
sequestro dei titoli di proprietà industriale
1.-
Il pignoramento del titolo di proprietà industriale si esegue con atto[U523] notificato al debitore, a mezzo di Ufficiale Giudiziario.
L'atto deve contenere:
a)
la dichiarazione di
pignoramento del titolo di proprietà industriale, previa menzione degli
elementi atti ad identificarlo;
b)
la data del titolo e
della sua spedizione in forma esecutiva;
c)
la somma per cui si
procede all'esecuzione;
d)
il cognome, nome e
domicilio, o residenza, del creditore e del debitore;
e)
il cognome e nome dell'ufficiale
gUiudiziario.G
2.-
Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del[U524] sequestratario giudiziale del titolo di proprietà
industriale, anche per quanto riguarda gli eventuali frutti. I frutti,
maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione
d'uso del diritto di proprietà industriale, si cumulano con il ricavato
della vendita, ai fini della successiva attribuzione.
3.-
Si osservano, nei riguardi della notificazione dell'atto di[U525]
pignoramento, le norme contenute nel codice
di procedura civile per la notificazione delle citazioni. Se colui al
quale l'atto di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio
o residenza nello Stato, né abbia in questo eletto domicilio, la
notificazione è eseguita presso l'CodiceUfficio italiano
brevetti e marchi. In quest'ultimo caso, copia
dell'atto è affissa nell'Albo dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino.Ufficio
italiano brevetti e marchi
4.-
L'atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale deve[U526]
essere trascritto, a pena di
inefficacia, entro otto giorni dalla notifica. Avvenuta la
trascrizione dell'atto di pignoramento del diritto di proprietà
industriale, e finché il pignoramento stesso spiega effetto, i
pignoramenti e in difetto il
pignoramento perde ogni efficacia
successivamente trascritti, valgono come,
opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore
procedente. importano
5.-
La vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale[U527]
pignorati sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal codice
di procedura civile in quanto applicabili, salve le disposizioni
particolari del presente Codicecodice.Codice
6.-
La vendita del diritto di proprietà industriale non può farsi se non[U528]
siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento. Un termine di
venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione
del giorno della vendita stessa. Il giudice, per la vendita e
l'aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale, dispone le forme
speciali che ritiene
opportune nei singoli casi, provvedendo altresì per l'annunzio della
vendita al pubblico, anche in deroga alle norme del credacodice
di procedura civile. All'uopo il giudice può stabilire che l'annunzio
sia affisso nei locali della Camera di Commercio ed in quelli dell'CodiceUfficio
italiano brevetti e marchi e pubblicato nel Bollettino
dei Diritti di Proprietà Industriale.Ufficio italiano
brevetti e marchi
7.-
Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del diritto di[U529]
proprietà industriale giuste le risultanze dei relativi titoli.
8.-
Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui diritti di proprietà[U530]
industriale, deve notificare almeno dieci giorni prima della vendita,
ai creditori titolari dei diritti di garanzia, trascritti, l'atto di
pignoramento e il decreto di fissazione del giorno della vendita.
Questi ultimi creditori devono depositare, nella cancelleria
dell'autorità giudiziaria competente, le loro domande di collocazione
con i documenti giustificativi entro quindici giorni dalla vendita.
Chiunque vi abbia interesse può esaminare dette domande e i documenti.
9.-
Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel comma[U531] precedente, il giudice, su istanza di una delle parti, fissa
l'udienza nella quale proporrà lo stato di graduazione e di
ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e dagli eventuali
frutti. Il giudice, nell'udienza, accertata l'osservanza delle
disposizioni del comma precedente, ove le parti non si siano accordate
sulla distribuzione del ricavato dei frutti, procede alla graduazione
fra i creditori ed alla distribuzione di tale ricavato dei frutti
stessi, secondo le relative norme stabilite nel Codice
di procedura civile per l'esecuzione mobiliare. I crediti con mora,
eventuali o condizionati, diventano esigibili secondo le norme del CodiceCodice
civile.Codice
10.-
L'aggiudicatario del diritto di proprietà industriale ha diritto di[U532]
ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia
sul titolo corrispondente, depositando, presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, copia del verbale di
aggiudicazione e attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento del
prezzo di aggiudicazione, osservate le norme per la cancellazione delle
trascrizioni.Ufficio italiano
brevetti e marchi
11.-
I diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di concessione o[U533]
di registrazione, possono essere oggetto di sequestro. Alla procedura
del sequestro si applicano le disposizioni in materia di esecuzione
forzata stabilite nei precedenti commi ed altresì quelle sul sequestro,
stabilite dal codice
di procedura civileCodice.,
in quanto non contrastino con le disposizioni dei commi stessi
12.-
Le controversie in materia di esecuzione forzata e di sequestro dei[U534]
diritti di proprietà industriale si propongono davanti all'autorità
giudiziaria dello Stato competente a norma dell'articolo 120.
Articolo
198
Procedure di segretazione
militare
1.-
Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza[U535] autorizzazione del Ministero delle Attività
Produttive, depositare esclusivamente presso
uffici di Stati esteri o l’Ufficio Brevetti Europeo o
l’Ufficio Internazionale dell’Organizzazione
mondiale della proprietà intellettuale in qualità di
ufficio ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia né
depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni
dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione
dell'istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle
istanze di autorizzazione, sentito quello della difesa. Trascorso il
termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di
rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale
2.- Le domande
per le quali vige il divieto di cui al comma 1 sono quelle che ricadono
nei settori indicati da apposito decreto del Ministro della Difesa di
concerto con il Ministro delle Attività Produttive.
3 2.- Salvo che
il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle[U536] disposizioni del comma 1 è punita con l'ammenda non
inferiore ad € 77.47 o con l'arresto. Se la violazione è commessa
quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in
misura non inferiore ad un anno.
4 3.- L'Ufficio italiano
brevetti e marchi mette con immediatezza a[U537] disposizione della sezione militare brevetti del Ministero
della Difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali, per
modelli di utilità e per topografie di prodotti a semiconduttori ad
esso pervenute.Ufficio
italiano brevetti e marchi
5 4.- Qualora la sezione predetta
ritenga che le domande riguardino[U538] invenzioni o modelli utili alla difesa del Paese, anche
ufficiali o funzionari estranei alla sezione stessa espressamente
delegati dal Ministro per la Difesa possono prendere visione, nella
sede dell'Ufficio, delle descrizioni e dei disegni allegati alle
domande.
6 5.- Tutti coloro che hanno preso
visione di domande e di documenti[U539] relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni
di ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto.
7 6.- Entro novanta giorni
successivi alla data del deposito delle[U540] domande, il Ministero della Difesa può chiedere all'Ufficio
italiano brevetti e marchi il differimento della
concessione del titolo di proprietà industriale e di ogni pubblicazione
relativa. L'Ufficio dà comunicazione della richiesta all'interessato,
diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.Ufficio italiano
brevetti e marchi
8 7.-
Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il[U541] Ministero competente non ha
inviato all'Ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia indicato
il proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler procedere
all'espropriazione, si dà seguito alla procedura ordinaria per la
concessione del titolo di proprietà industriale. avrà NTuttavia, el
termine predetto, il Ministero della dnifesa
può chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non
superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la
concessione del titolo di proprietà industriale ed ogni pubblicazione
relativa. In tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad
un'indennità per la determinazione della quale si applicano le
disposizioni in materia di espropriazione.D
8.- Per i
modelli di utilità l’ulteriore differimento previsto nel[U542] comma 8 può essere chiesto per
un tempo non superiore a un anno dalla data di deposito della domanda.9
10 9.- A richiesta
di Stati esteri che accordino il trattamento di[U543] reciprocità, il Ministero della Difesa può richiedere, per
un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione
del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all’invenzione per
domande di brevetto già depositate all’estero e ivi assoggettate a
vincolo di segreto.
11 10.-
Le indennità eventuali sono a carico dello Stato estero[U544] richiedente.
12 11.-
L’invenzione deve essere tenuta segreta dopo la[U545] comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la
durata del differimento stesso, nonché durante lo svolgimento della
espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l’obbligo del
segreto.
13 12.-
L’invenzione deve essere, altresì, tenuta segreta nel caso[U546] previsto dal precedente comma 7 6, dopo che sia
stata comunicata all’interessato la determinazione di promuovere
l’espropriazione con imposizione del segreto.
14 13.-
L’obbligo
del segreto cessa qualora il Ministero della Difesa lo[U547] consenta.Tuttavia l
15 14.-
La violazione del segreto è punita ai termini dell’articolo 262[U548]
del codice
penale. codice
16 15.-
Il Ministero della difesa
e gli stabilimenti dipendenti possono[U549] chiedere che le domande di brevetto per invenzioni
industriali da essi presentate siano mantenute segrete.D
17 16.-
Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del[U550] Paese, il Ministero della difesa
richieda o, nell’ipotesi di differimento di cui al comma D7 6,
consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge,
su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tal caso non si
effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni in questo codice.Codice
18 17.-
In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il[U551] Ministero della difesa ha
facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a
particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati consegnati per
l'esposizione che possano ritenersi utili alla difesa militare del
Paese ed ha facoltà altresì di assumere notizie e chiedere chiarimenti
sugli oggetti e trovati stessi.
19 18.-
Gli enti organizzatori di esposizioni devono consegnare ai[U552] suddetti funzionari o
ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad
invenzioni industriali non protette ai sensi di questo codice.codice
20 19.-
I funzionari e gli ufficiali di cui al
comma 18
17 possono[U553] imporre all'ente stesso il
divieto di esposizione degli
oggetti sopra utili alla difesa militare del
Paese.per
quelli che riconoscano
21 20.-
Il Ministero della difesa,
a mezzo raccomandata con avviso di[U554] ricevimento, deve dare
notizia alla presidenza dell'esposizione e agli interessati del divieto
di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La presidenza
dell'esposizione deve conservare gli oggetti sottoposti al divieto di
esposizione con il vincolo di segreto sulla loro natura.D
22 21.-
Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che[U555] gli oggetti siano stati
esposti, gli oggetti stessi devono
dovrannoessere
subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.
23 22.-
E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa,[U556]
per gli oggetti riferentisi ad invenzioni riconosciute utili alla
difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti
derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme relative
all’espropriazione contenute in questo codice.Codice
24 23.-
Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione i[U557] responsabili dell’abusiva esposizione sono puniti con la
sanzione amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.
Articolo
199
Procedura di licenza
obbligatoria e di licenza volontaria sui principi attivi
1.-
Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria di cui
agli articoli[U558] 70 e 71 del Libro II, sezione IV per
l'uso non esclusivo di invenzione industriale o di modello di utilità
deve presentare istanza motivata all'Ufficio italiano
brevetti e marchi, indicando la misura e le modalità
di pagamento del compenso offerto. L'Ufficio dà pronta notizia
dell'istanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al
titolare del brevetto e a coloro che abbiano acquistato diritti sul
brevetto in base ad atti trascritti o annotati.Ufficio
italiano brevetti e marchi
2.-
Entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, il titolare[U559]
del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti
trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento dell'istanza
ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalità di pagamento
del compenso. L'opposizione deve essere motivata.
3.-
In caso di opposizioni, entro quarantacinque giorni dalla scadenza[U560]
del termine per la presentazione delle stesse, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi convoca per un tentativo di
conciliazione l'istante, il titolare del brevetto e tutti coloro che
hanno diritti in base ad atti trascritti o annotati. L'atto di
convocazione è inviato ai soggetti suddetti mediante raccomandata con
avviso di ricevimento o tramite altri mezzi, anche informatici, purché
siffatte modalità garantiscano una sufficiente certezza dell'avvenuto
ricevimento della comunicazione.Ufficio italiano
brevetti e marchi
4.-
Nell'atto di convocazione l'Ufficio italiano
brevetti e marchi deve[U561]
comunicare e trasmettere all'istante copia delle opposizioni presentate.Ufficio
italiano brevetti e marchi
5.-
L'istante può presentare controdeduzioni scritte all'Ufficio
italiano[U562] brevetti e marchi
entro il quinto giorno antecedente allo svolgimento della riunione.Ufficio italiano
brevetti e marchi
6.-
Nei quarantacinque giorni successivi alla riunione per il tentativo[U563]
di conciliazione, il Ministero delle attività produttive concede la
licenza o respinge l'istanza.
7.-
Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta [U564] giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
8.-
La domanda di richiesta di licenza volontaria sui principi attivi[U565], corredata
dell’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento dei diritti nella
misura stabilita dal decreto del Ministro delle Attività produttive di
cui all’articolo 226, deve contenere le seguenti
informazioni:
a)
nome o
ragione sociale e domicilio o sede sociale del richiedente la licenza
volontaria;
b)
nome
del principio attivo;
c)
estremi
di protezione (numero del brevetto e del CCP);
d)
indicazione
dell'officina farmaceutica italiana, regolarmente autorizzata dal
Ministero della Salute ai sensi di legge, ove si intende produrre il
principio attivo.
9.-
Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata a.r. o tramite[U566] altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della
comunicazione, all'Ufficio italiano
brevetti e marchi (UIBM) domanda, con allegata
traduzione in lingua inglese, corredata dagli elementi previsti dal
comma 8.Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi
10.-
L'UIBM dà pronta notizia, mediante raccomandata a.r. o tramite[U567] altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della
comunicazione, dell'istanza alle parti interessate e a coloro che
abbiano acquisito diritti sul brevetto ovvero
sul CCP in base ad atti trascritti o annotati.e/o
11.-
Qualora entro novanta giorni dal ricevimento della domanda,[U568] prorogabili d'intesa tra le parti, le stesse raggiungano un
accordo sulla base di una royalty
contenuta, copia dello stesso deve essere trasmessa, con analoghe
modalità, al Ministero delle attività
pAroduttive
- UIBM. Se nei trenta giorni successivi l'Ufficio non comunica rilievi
alle parti, l'accordo di licenza volontaria si intende perfezionato.P
12.-
Nel caso in cui le parti comunichino all'UIBM
che non è stato[U569] possibile raggiungere un accordo, l'Ufficio dà inizio alla
procedura di conciliazione di cui al comma 15.
13.-
Il Ministero delle attività
pAroduttive,
nomina, con proprio decreto,[U570] una Commissione avente il compito di valutare le richieste
di licenza volontaria per le quali non è stato possibile raggiungere un
accordo tra parti.P
14.-
La Commissione è composta da cinque componenti e da[U571] altrettanti supplenti di cui:
due
rappresentanti del Ministero delle attività
pAroduttive;P
un
rappresentante del Ministero della salute;S
un
rappresentante dei detentori di CCP, su proposta delle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative;
un
rappresentante dei produttori di principi attivi farmaceutici, su
proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
14 bis.- Per i compensi da corrispondere ai componenti la[S572] Commissione di cui al comma
14, saranno utilizzate, nella misura dell’80 per cento, le risorse
derivanti dal pagamento dei diritti di cui al comma 8.
15.-
La Commissione di cui al comma 14, entro trenta giorni dalla[U573] comunicazione ricevuta dall'UIBM del mancato accordo
raggiunto tra le parti, procede alla loro convocazione, al fine di
individuare un'ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le
esigenze delle parti medesime, garantendo, comunque, un'equa
remunerazione del soggetto che rilascia la licenza volontaria, mediante
indicazione di una royalty
contenuta, stabilita con criteri che tengono conto delle necessità di
competizione internazionale dei produttori di principi attivi.
16.-
Qualora, nonostante la mediazione ministeriale, l'accordo di[U574] licenza non venga concluso, il Ministero delle Attività
Produttive, ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la
trasmissione degli atti del procedimento all'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Articolo 200
Procedura avanti la Commissione dei Ricorsi
1.-
La Commissione dei Ricorsi è assistita da una segreteria i cui[U575] componenti sono nominati con lo stesso decreto di
costituzione della Commissione, o con decreto a parte. I componenti
della segreteria debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi.Ufficio italiano
brevetti e marchi
2.-
I ricorsi devono essere depositati presso gli uffici di cui all’
articolo[U576] 147 o inviati direttamente, per
raccomandata postale, alla segreteria della Commissione dei ricorsi,
presso l’Ufficio
italiano brevetti e marchi. Insieme[U577] al ricorso, deve
presentarsi la prova del
pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 9 del D.P.R. 30
MAGGIO 2002, n. 115.Ufficio italiano
brevetti e marchi
3.-
All’originale del ricorso devono essere unite sei copie in carta[U578] libera, salva, tuttavia, la facoltà della segreteria della
Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.
4.-
Il Presidente della Commissione assegna alla sezione competente il[U579] ricorso. Il Presidente o il Presidente aggiunto nomina un
relatore tra i componenti assegnati alla sezione e, ove si tratta
di questioni di natura tecnica, può nominare anche uno o più relatori
aggiunti, scelti tra i tecnici aggregati.trattisi
5.-
Le copie per le controparti sono trasmesse alle medesime in plico[U580] raccomandato, a cura della segreteria della Commissione.
6.-
Il Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini, non[U581] superiori in ogni caso a novanta giorni, per la
presentazione delle memorie e delle
repliche delle controparti e per il deposito dei documenti relativi.
7.-
Scaduti i termini di cui al comma 6, la Commissione può disporre i[U582] mezzi istruttori che ritiene
opportuni,
stabilendocrede
le modalità della loro assunzione.
Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso
dell’istruttoria, può sentire le parti per eventuali chiarimenti. Ove i
mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque, dopo l’espletamento
di essi, il Presidente fissa la data per la discussione dinanzi alla
Commissione. ne
8.-
Le sedute della Commissione non sono valide se non sia presente[U583]
la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.
9.-
Il Direttore dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi o un funzionario[U584]
dello stesso ufficio, da lui designato a rappresentarlo, prende parte
alle sedute e fornisce alla Commissione tutte le notizie e i documenti
che possono occorrere ma non partecipa alla deliberazione.Ufficio italiano
brevetti e marchi
10.-
Il ricorrente, o il suo mandatario se vi sia, che
ne faccia domanda[U585]
in tempo utile e comunque almeno due giorni prima della discussione ha
diritto di essere ammesso ad esporre oralmente le sue ragioni comunicatigli tempestivamente dalla
segreteria della Commissione. Il ricorrente può farsi assistere da un
legale ed anche da un tecnico., purché si presenti
nel giorno e nell’ora stabiliti per la discussione del ricorso che lo
riguarda,
11.-
Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso. Successivamente[U586]
le parti, od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso
di richiesta dei membri della Commissione, il Direttore dell’Ufficio
italiano brevetti e marchi o il funzionario dello
stesso Ufficio, da lui designato a rappresentarlo, fornisce lo notizie
e i documenti richiesti.Ufficio italiano
brevetti e marchi
12.-
Ogni interessato, prima della chiusura della discussione del[U587]
ricorso, può presentare alla Commissione memorie esplicative. Se,
durante la discussione, emergono fatti nuovi influenti sulla decisione
essi devono essere contestati alle parti.
13.-
La Commissione ha sempre facoltà di disporre i mezzi istruttori[U588]
che creda opportuni ed ha altresì facoltà, in ogni caso, di ordinare il
differimento della decisione, o anche della discussione, ad altra
seduta.
14.-
La Commissione decide dopo che il ricorrente si è allontanato.[U589]
15.-
Il relatore, od un altro membro della Commissione, è incaricato di[U590]
redigere
la sentenza.stendere
16.-
La sentenza è notificata, per raccomandata postale, a cura della[U591] segreteria della Commissione, all'interessato od al suo
mandatario, se nominato, ed è pubblicata nel Bollettino, nella sola
parte dispositiva, salva la facoltà della Commissione di disporre che
le sentenze vengano pubblicate integralmente su detto Bollettino quando
riguardino questioni di massima e quando la pubblicazione non possa
recare pregiudizio.
LIBRO VI
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Articolo 201
Rappresentanza
1.-
Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato[U592] nelle procedure di fronte all’Ufficio
italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e
giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non
abilitato, o per mezzo di un dipendente di altra società collegata ai sensi dell’art. 205, comma 3.Ufficio italiano
brevetti e marchi
2.-
La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta nella[U593]
domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, può farsi
con apposita lettera d’incarico, soggetta al pagamento della tassa
prescritta.
3.-
L’atto di nomina o la lettera d’incarico può riguardare una o più[U594]
domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni
procedura di fronte all’Ufficio italiano
brevetti e marchi ed alla Commissione dei ricorsi. In
tal caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario
dovrà fare riferimento alla procura o lettera d’incarico.Ufficio
italiano brevetti e marchi
4.-
Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un[U595]
albo all’uopo istituito presso il Consiglio dell’Ordine
dei Consulenti in Proprietà Industriale.
5.-
Il mandato può anche essere conferito a cittadini dell’Unione[U596]
Europea in possesso di una qualifica corrispondente a quella dei
mandatari abilitati in materia di brevetti o di marchi iscritti
all’albo italiano dei consulenti in proprietà industriale, riconosciuta
ufficialmente nello Stato membro dell’Unione Europea ove essi hanno il
loro domicilio professionale, a condizione che nell’attività svolta il
mandatario utilizzi esclusivamente il titolo professionale dello Stato
membro in cui risiede, espresso nella lingua originale, e che
l’attività di rappresentanza dei propri mandanti sia prestata
esclusivamente a titolo temporaneo. Il mandatario invia
la documentazione, comprovante il possesso della qualifica nel proprio
Stato membro, all’Ufficio e al Consiglio dell’ordine, cui spetta
l’attività di controllo del rispetto delle condizioni per l’esercizio
dell’attività di rappresentanza professionale previste in questo
articolo.erà
6.-
Il mandato può essere anche conferito ad un avvocato[U597]
iscritto nel suo albo professionale.
Articolo
202
Albo dei
consulenti[U598]
1.-
Fermo quanto disposto dall’ articolo 201, la rappresentanza di persone
fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio
italiano brevetti e marchi ed alla Commissione dei
ricorsi può essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti
in un albo istituito presso il Consiglio dell'Ordine e denominato Albo
dei Consulenti in Proprietà Industriale Abilitati nonché da coloro che
siano iscritti negli albi degli avvocati.Ufficio italiano
brevetti e marchi
2.-
L'albo è costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione
brevetti e sezione marchi, riservate la prima ai consulenti agenti in
materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e
modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a
semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia
di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni
geografiche.
3.-
Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei consulenti in
proprietà industriale.
4.-
La vigilanza sull'esercizio della professione viene esercitata dal
Ministero per le attività produttive, tramite l'Ufficio
italiano brevetti e marchi.Ufficio italiano
brevetti e marchi
Articolo
203
Requisiti
per l'iscrizione.[U599]
1.- Può essere iscritta all'albo dei consulenti in proprietà
industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
a)
abbia il godimento dei
diritti civili nel proprio ordinamento e nell'ordinamento nazionale e
sia persona di buona condotta civile e morale;
b)
sia cittadino italiano
ovvero cittadino degli Stati Membri dell'Unione Europea ovvero
cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di
reciprocità;
c)
abbia la residenza
ovvero un domicilio professionale in Italia o nell'Unione Europea se si
tratta di cittadino di uno Stato Membro di essa, a condizione, in
quest'ultimo caso, che elegga domicilio presso un consulente
in proprietà industriale abilitato, avente domicilio professionale in
Italia; il requisito della residenza in Italia non è richiesto se si
tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai
cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale
requisito;
d)
abbia superato l'esame
di abilitazione, di cui all'articolo 207 o abbia superato la prova
attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al
comma 2 dell'articolo 6 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115.
2.-
L'iscrizione è effettuata dal Consiglio dell'Ordine su presentazione di
un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei
requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni
previste per legge. L'avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal
Consiglio all'Ufficio
italiano brevetti e marchi.Ufficio italiano
brevetti e marchi
Articolo
204
Titolo professionale
oggetto dell'attività[U600]
1.-
Il titolo di consulente in proprietà industriale è riservato alle
persone iscritte nell'albo dei consulenti abilitati. Le persone
iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella
forma di consulente in brevetti e
le persone iscritte solo nella sezione marchi devono utilizzare il
titolo nella forma di consulente in marchi. Le persone iscritte in
entrambe le sezioni possono utilizzare il titolo di consulente in
proprietà industriale senza ulteriori specificazioni.
2.-
Le persone indicate nell'articolo 202 svolgono per conto di qualsiasi
persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme
che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei
brevetti per invenzioni, per modelli di utilità, per disegni e modelli
per nuove varietà vegetali, per topografie dei prodotti a
semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni e modelli e
delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in cui sono
iscritte.
3.-
Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati,
possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa,
conseguente a quanto previsto nel comma 2.
4.-
Se l'incarico è conferito a più consulenti abilitati, essi, salva
diversa disposizione, possono agire anche separatamente. Se l'incarico
è conferito a più consulenti abilitati, costituiti in associazione o
società, l'incarico si considera conferito ad ognuno di essi in quanto
agisca in seno a detta associazione o società.
Articolo
205
Incompatibilità[U601]
1.-
L'iscrizione all'albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati
e l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale
sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato
ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso
società, uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che
organizzati nell'ambito di enti o imprese, e dell'attività di
insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l'esercizio del
commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista,
di mediatore, di agente di cambio o di esattore dei tributi.
2.-
L'iscrizione all'albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati
e l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale
è compatibile – se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto
del comma 1 – con l'iscrizione in altri albi professionali e con
l'esercizio della relativa professione.
3.-
I consulenti in proprietà industriale abilitati, che esercitano la loro
attività in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti o di
imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono
operare esclusivamente in nome e per conto:
a)
dell'ente o impresa da
cui dipendono;
b)
delle imprese
appartenenti al consorzio o gruppo nella cui organizzazione essi sono
stabilmente inseriti;
c)
di imprese
o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui è
inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di
collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi
tecnologici.aziende
Articolo
206
Obbligo del segreto
professionale[U602]
1.-
Il consulente in proprietà industriale ha l'obbligo del segreto
professionale e nei suoi confronti si applica l'art. 200 del codice di procedura
penale ..
proc. pen
Articolo
207
Esame di abilitazione[U603]
1.-
L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto
davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:
a)
dal direttore dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con
funzione di presidente;Ufficio italiano
brevetti e marchi
b)
da un membro della
commissione dei ricorsi designato dal presidente della stessa con
funzione di vice-presidente;
c)
da due professori
universitari rispettivamente di materie giuridiche e tecniche designati
dal Ministro per le attività produttive;
d)
da quattro consulenti
in proprietà industriale abilitati designati dal Consiglio di cui
all'articolo 215, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese
e due che esercitano la professione in modo autonomo;
e)
da membri supplenti
che possono sostituire quelli di cui alla lett. b), c) e d) se
impossibilitati.
2.-
E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:
a)
abbia conseguito: 1)
la laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese
estero; 2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro
dell'Unione europea includenti l'attestazione che il candidato abbia
seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima
di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in un'università
o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello
stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia
indirizzo tecnico-professionale attinente all'attività di consulente in
proprietà industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli
ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda
dell'abilitazione richiesta;
b)
abbia compiuto presso
società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno
due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo
idoneo.
3.-
E' ammessa all'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione
brevetti qualsiasi persona che abbia superato l'esame di qualificazione
come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti.
4.-
Il periodo di tirocinio è limitato a diciotto mesi se il candidato
all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un
corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di
brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta.
5.-
L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti e
rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove scritte ed
orali, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del
candidato nel campo specifico dei diritti di proprietà industriale,
così come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica,
conformemente alla sezione interessata, secondo le modalità stabilite
nel regolamento da emanarsi con decreto.
6.-
L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti ovvero
quello per l'iscrizione nella sezione marchi è indetto ogni due anni
con decreto del Ministero per le attività produttive.
Articolo
208
Esonero dall'esame di
abilitazione[U604]
1.-
Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, già dipendenti
del Ministero per le attività produttive, abbiano prestato servizio,
per almeno cinque anni, con mansioni direttive presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi.Ufficio italiano
brevetti e marchi
2.-
Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione nella sezione brevetti, i
cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni
con mansioni di esaminatori presso l'Ufficio Europeo dei brevetti.
Articolo
209
Albo dei consulenti in
proprietà industriale abilitati[U605]
1.-
L'Albo istituito ai sensi dell'articolo 202 deve
contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data
di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio
professionale o i domicili professionali oppure
la sede dell'ente o impresa da cui dipende.
2.-
La data di iscrizione determina l'anzianità. Coloro che dopo la
cancellazione sono di nuovo iscritti all'Albo hanno l'anzianità
derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.
Articolo
210
Cancellazione dall'Albo e
sospensione di diritto[U606]
1.-
Il consulente abilitato è cancellato dall'Albo:
a)
quando è venuto meno
uno dei requisiti dell'iscrizione, di cui all'articolo 203;
b)
quando ricorre uno dei
casi di incompatibilità previsti dall'articolo 205;
c)
quando ne è fatta
richiesta dall'interessato.
2.-
Il consulente abilitato può chiedere la reiscrizione nell'Albo quando
sono cessate le cause della cancellazione senza necessità di nuovo
esame.
3.-
Il consulente abilitato è dichiarato sospeso di diritto dall'esercizio
professionale dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o
interdittive previste dai capi II e III del libro IV, titolo I, del codice
di procedura penale sino a quello della revoca delle misure stesse,
nonché in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, del
contributo annuo, sino alla data dell'accertato adempimento.codice
Articolo
211
Sanzioni disciplinari[U607]
1.-
I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e
mancanze di lieve entità, alla sospensione per non più di due anni in
caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia
compromesso gravemente la reputazione e la dignità professionale.
Articolo
212
Assemblea degli iscritti
all'Albo[U608]
1.-
L'assemblea è convocata dal Presidente su
delibera del Consiglio dell'Ordine. Essa è regolarmente costituita in
prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed
in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno
fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli iscritti
se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono
la presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.
2.-
Ogni consulente abilitato iscritto all'albo può farsi rappresentare da
un altro consulente abilitato iscritto all'albo con delega scritta. Un
medesimo partecipante non può rappresentare più di cinque iscritti.
3-
Le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea sono
determinate con decreto del
Ministro delle attività produttive.dal regolamento, da
emanarsi con decreto
Articolo 213
Compiti dell'assemblea[U609]
1.-
L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di
marzo, per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo,
per la determinazione dell'ammontare del contributo annuo che deve essere
uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo, per l'elezione del
Consiglio dell'Ordine, nel qual caso la convocazione deve avvenire
almeno un mese prima della sua scadenza.ovrà
2.-
L'assemblea si riunisce inoltre ogni qvolta
il Consiglio dell'Ordine lo reputi necessario nonché quando ne sia
fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare
da almeno un decimo degli iscritti all'Albo.ual
Articolo
214
Assemblea per l'elezione
del Consiglio dell'Ordine[U610]
1.-
I componenti del Consiglio dell'Ordine di cui all'articolo 215 sono
eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per
mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla metà
più uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i dieci candidati che hanno
riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il
candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale
anzianità di iscrizione, il più anziano di età.quindi così
considerati
2.-
Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in
forma autonoma, sia individualmente che nell'ambito di società, uffici
o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in
uffici e servizi specializzati nell'ambito di enti o imprese di cui
all'art. 205, comma 3, dall'altra, non può
essere rappresentata in seno al Consiglio dell'Ordine con più di otto
componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'Albo non può essere
rappresentata in seno al Consiglio dell'Ordine con più di sette
componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.
3.-
Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. E' ammessa
la votazione mediante lettera.
4.-
Le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di[U611]
scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto del
Ministro delle attività produttive.dal regolamento da
emanarsi con decreto
Articolo
215
Consiglio dell'Ordine dei
consulenti in proprietà industriale[U612]
1.-
L'Ordine dei consulenti in proprietà industriale è retto da un
Consiglio che dura in carica tre anni ed è composto da dieci membri con
non meno di tre anni di anzianità eletti dall'assemblea. A sostituire i
componenti cessati per qualsiasi causa prima della scadenza sono
chiamati i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli
eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme restando le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 214.
2.-
In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell'Ordine
continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.
3.-
Il Consiglio dell'Ordine si riunisce validamente con la presenza della
maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso
di parità prevale il voto del
presidente. In materia disciplinare il Consiglio dell'Ordine delibera
con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.i
Articolo
216
Attribuzioni del
presidente del Consiglio dell'Ordine[U613]
1.-
Il Consiglio dell'Ordine nomina tra i suoi componenti un presidente il
quale ne ha la rappresentanza, adotta in casi urgenti i provvedimenti
necessari salva ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva ed
esercita le rimanenti attribuzioni a lui conferite dal presente Decreto.
2.-
Il presidente può delegare a componenti il Consiglio attribuzioni di
segreteria o di tesoreria.
3.-
Il Consiglio nomina altresì fra i suoi componenti un vice presidente,
il quale sostituisce il presidente in sua assenza o impedimento, oppure
su delega dello stesso per singoli atti.
Articolo
217
Attribuzioni del
Consiglio dell'Ordine[U614]
1.-
Il Consiglio dell'Ordine:
a)
provvede
tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle
sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'Albo, dandone
immediata comunicazione all'Ufficio italiano
brevetti e marchi;Ufficio
italiano brevetti e marchi
b)
vigilia per la tutela
del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e
propone all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie;
c)
interviene, su
concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che
sorgono fra gli iscritti all'Albo in dipendenza dell'esercizio della
professione;
d)
propone modifiche ed
aggiornamenti della tariffa professionale;
e)
su richiesta del
cliente o dello stesso consulente abilitato esprime parere sulla misura
delle spettanze dovute ai consulenti in proprietà industriale per le
prestazioni inerenti all'esercizio della professione;
f)
adotta i provvedimenti
disciplinari;
g)
designa i quattro
consulenti in proprietà industriale abilitati che concorrono a formare
la commissione di esame di cui all'articolo 207;
h)
adotta le iniziative
più opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento
degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale;
i)
stabilisce la propria
sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento;
l)
riscuote ed amministra
il contributo annuo degli iscritti;
m)
predispone il conto
preventivo e redige il conto consuntivo della gestione;
n)
riceve le domande di
ammissione all'esame di abilitazione di cui all'articolo 207 e ne
verifica la rispondenza alle condizioni per l'ammissione;
o)
mantiene i rapporti e
collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore
della proprietà industriale o che svolgono attività aventi attinenza
con essa formulando ove opportuno proposte o pareri;
p)
svolge gli altri
compiti definiti con decreto
del Ministro delle attività produtivedefiniti .dal regolamento da
emanarsi con decreto
Articolo
218
Decadenza
dalla carica di componente il Consiglio dell'Ordine, scioglimento e
mancata costituzione del Consiglio dell'Ordine.[U615]
1.-
I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre
volte consecutive alle sedute del Consiglio dell'Ordine sono da questo
dichiarati decaduti dalla carica.
2.-
Il Consiglio può essere sciolto dal Ministro per le attività
produttive, se non è
in grado di funzionare ed in ogni caso se sono cessati o decaduti più
di quattro degli originari componenti, ovvero nel caso che siano
accertate gravi irregolarità.sia
3.-
In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono assunte da
un commissario nominato dal Ministro per le attività produttive. Il
commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni,
per lo svolgimento delle quali l'assemblea deve riunirsi non prima di
trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla data dell'atto di
convocazione.
Articolo
219
Sedute del Consiglio
dell'Ordine[U616]
1.-
Il Consiglio dell'Ordine è convocato dal presidente almeno una volta
ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta
richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del
Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario
all'inizio di ogni seduta.
Articolo
220
Procedimento disciplinare[U617]
1.-
Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all'applicazione
di una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 211, il
presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.
2.-
Il Consiglio, udito l'interessato, esaminate le eventuali memorie e
documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di
parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.
3.-
Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria
difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un
legittimo impedimento.
4.-
La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi e
l'enunciazione sintetica della decisione.
5.-
I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i motivi
indicati dall'art. 51, comma 1, del codice
di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati
per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del
Consiglio prima della discussione.codice
6.-
In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i
membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell'Ordine
l'autorizzazione ad astenersi.
7.-
Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.
Articolo
221
Ricorso
contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine.[U618]
1.-
Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine è esperibile
ricorso davanti alla commissione dei ricorsi.
2.-
Il direttore dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi assicura la regolarità
dell'operato e la funzionalità del Consiglio e può ricorrere, per ogni
irregolarità constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta
giorni dalla comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto
sospensivo.Ufficio italiano
brevetti e marchi
Articolo
222
Tariffa professionale
1.-
Il Ministro delle attività produttive approva, con proprio Decreto,[U619] le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale
proposti dal Consiglio dell'Ordine, ai
sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera d).
2.- Lo svolgimento delle
attività relative all'Ordinamento[U620] Professionale non comportano oneri
aggiuntivi a carico del bilancio statale.
LIBRO VII
GESTIONE DEI
SERVIZI E DIRITTI
Articolo
223
Compiti
1.-
Ai servizi attinenti alla materia regolata da
questo codice
provvede [U621]codicela competente
Direzione Generale del Ministero delle Attività Pl'roduttive al cui
interno opera l’Ufficio italiano
brevetti e marchi.Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi
2.- Fatte
salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari[U622] esteri, l’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle attività produttive
promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi
comunitari ed internazionali competenti in materia, nonché con gli
uffici nazionali della proprietà industriale degli altri Stati, e
provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la
partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro”.
Fatti
salvi
i compiti istituzionali del Ministero degli affari esteri, L’Ufficio l'Ufficio italiano brevetti e marchi a Direzione Generale di cui al comma 1 rappresenta l'Italia provvede, presso
le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali,
che operano nel campo
della proprietà industriale, alla trattazione delle materie di propria
competenza assicurando la partecipazione negli organi e nei gruppi di
lavoro, promuove e mantiene le relazioni
con gli organi competenti dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà IntellettualeOrganizzazione mondiale
della proprietà intellettuale, dell'Unione Europea,
dell'Organizzazione Europea dei brevetti e con gli altri organismi
internazionali del settore nonché con gli uffici nazionali della
proprietà industriale degli altri Stati.
3.-
L’Ufficio italiano
brevetti e marchi
provvede
altresì ai seguenti[U623]
ulteriori compiti:La Direzione Generale
di cui al comma 1
a)
creazione e gestione
di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali con
particolare riferimento all'aggiornamento sullo stato della tecnica;
b)
promozione della
preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica
amministrazione operante nel campo della proprietà industriale e della
innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere
la professione di consulente in proprietà industriale;
c)
promozione della
cultura e dell'uso della proprietà industriale presso i potenziali
utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in
ritardo di sviluppo;
d)
effettuazione di
studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della
proprietà industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per
l'analisi competitiva dell'Italia, in proprio o in collaborazione con
amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi
internazionali;
e)
effettuazione di
prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta
di privati, a condizione che
siano compatibili con la funzione e il ruolo
istituzionale ad essa attribuito.sempre
che
4.- L’Ufficio italiano
brevetti e marchi
può stipulare convenzioni con[U624] Regioni, Camere
di commercio, iLa
Direzione Generale di cui al comma 1ndustria,
aIrtigianato
ed aAgricoltura,
enti pubblici e privati finalizzati allo
svolgimento dei propri compiti.A
Articolo
224
Risorse finanziarie[U625]
1.- L'Ufficio italiano
brevetti e marchi? provvede all'assolvimento dei propri compiti con le risorse di bilancio iscritte allo
stato di previsione della spesa del Ministero delle aa
Direzione Generale di cui all'articolo 223ttività
pAroduttive
e corrispondenti al gettito dei corrispettivi direttamente
riscossi per i servizi resi in materia di proprietà industriale e con il versamento sullo
stato di previsione del Ministero per le
Attività Produttive dell’ammontare complessivo dei proventi derivanti
dalle tasse annuali per il mantenimento in vita dei titoli brevettuali europei designanti
l’Italia come previsto dalla Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973,
ratificata con L. n. 260 del 1978 e che
pervengono all’Agenzia delle Entrate.P
2.- Il Ministero per le Attività Produttive provvederà a
corrispondere annualmente all’EPO (Ufficio europeo dei brevetti) il
cinquanta per cento dell’ammontare delle entrate di cui al comma 1,
quale quota parte derivante dagli oneri connessi al mantenimento dei
brevetti europei che designano l’Italia, così come previsto
dall’articolo 30 della sopra citata Convenzione di
Monaco
3.- L'Ufficio italiano
brevetti e marchi ?
provvede all'assolvimento dei propri compiti anche con i versamenti ed
i rimborsi eventualmente effettuati da organismi internazionali di
proprietà industriale ai quali l'Italia partecipa e con ogni altro
provento derivante dalla sua attività.a
Direzione generale della proprietà industriale
Articolo
225
Diritti di concessione e di mantenimento
1.-
Per le domande presentate al Ministero delle attività
pAroduttive
al[U626] fine dell'ottenimento di
titoli di proprietà industriale, per le concessioni, le
opposizioni, le trascrizioni, il rinnovo e mantenimento in vita
dei titoli è dovuto il pagamento
dell’imposta di bollo nonché delle tasse di concessione governativa e
dei di diritti la cui determinazione in relazione a ciascun
titolo o domanda ed all'intervallo di tempo al quale si riferiscono
viene effettuata con apposito decreto dal Ministro delle aPttività
pAroduttive
di concerto con il Ministro dell'ePconomia
e delle fEinanze.F
2.-
La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di[U627] registrazione internazionale
di marchio, nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo
applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione
sul territorio italiano tramite l'Organizzazione
mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, ai
sensi del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid, è fissata nella
misura del 90% dei diritti previsti per il deposito della concessione
di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale
Articolo
226
Termini e modalità di pagamento[U628]
1.- Il pagamento dei diritti di cui al presente codice
è effettuato nei termini e nelle modalità fissati dal Ministro delle aCodicettività
pAroduttive
con proprio decreto.P
Articolo
227
Diritti per il mantenimento in vita dei
titoli di proprietà industriale
1.-
Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di[U629] proprietà industriale devono
essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in
cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal
precedente pagamento.
2.-
Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento è ammesso[U630] nei sei mesi successivi con
l'applicazione di un diritto di mora il cui ammontare è determinato per
ciascun diritto di proprietà industriale dal Ministero delle attività
pAroduttive
di concerto con il Ministero dell'ePconomia
e delle fEinanze.F
3.-
Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali.[U631]
4.- Nel caso di cui all’art. 6, comma 1, del Libro I, tutti i
soggetti sono [U632]tenuti solidalmente al
pagamento dei diritti di mantenimento.
Articolo
228
Esenzione e sospensione del pagamento dei
diritti[U633]
1.-
All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza,
il Ministro delle attività
pAroduttive
può concedere l'esenzione dai diritti di concessione e la sospensione
dal pagamento dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere
del quinto anno l'inventore che intende mantenere in vigore il brevetto
deve pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli
arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l'inventore non è
tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.P
Articolo
229
Diritti rimborsabili
1.-
In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima[U634] che la registrazione sia
stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i
diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. Il
diritto previsto per il deposito di opposizione è rimborsato in caso di
estinzione dell’opposizione ai sensi dell’articolo 181, comma 1, lett.
b).
2.-
I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal
Ministero delle attività[U635] pAroduttive.
L'autorizzazione viene disposta P
d'ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda
di registrazione o di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso
accolto. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta
dell'avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle aha luogottività
pAroduttive.P
3.-
I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si[U636] riferiscano a domande
ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.
Articolo
230
Pagamento incompleto od irregolare
1.-
Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga[U637] pagato
incompletamente o comunque irregolarmente, l’Ufficio
italiano brevetti e marchi di cui all’articolo 223 può
ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva
del pagamento.Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi
2.-
Se si tratta di un diritto annuale, l’Ufficio italiano
brevetti e marchi[U638] provvede solo su istanza
dell'interessato. Se
l’istanza viene respintaUfficio
Italiano Brevetti e Marchi, l'interessato può ricorrere alla
Commissione dei Ricorsi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data della comunicazione. Ove l’Ufficio
respinga l'istanza
3.-
Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la[U639] decadenza del diritto di
proprietà industriale.
LIBRO VIII
disposizioni
transitorie e finali
MARCHI
articolo 231
1.-
Le domande di registrazione di marchio e le domande di trascrizione
depositate prima della data di entrata in vigore del decreto
lDegislativo
4 dicembre 1992, n. 480, sono trattate secondo le disposizioni in esso
contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono
soggette alle norme preesistenti.L
articolo 232
1.-
Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima della
data di entrata in vigore del decreto
lDegislativo
4 dicembre 1992, n. 480, e che goda di rinomanza non consente al
titolare di opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno
identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli
per cui esso è stato registrato.L
articolo 233
1.-
I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in vigore
del decreto
lDegislativo
4 dicembre 1992, n. 480, sono soggetti, in quanto alle cause di
nullità, alle norme di legge anteriori.L
2.-
Non può essere dichiarata la nullità del marchio se anteriormente alla
proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il
segno, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato
carattere distintivo.
3.-
Non può essere dichiarata la nullità del marchio se il marchio
anteriore sia scaduto da oltre due anni, ovvero tre se si tratta di
marchio collettivo, o possa considerarsi decaduto per non uso
anteriormente alla proposizione della domanda principale o
riconvenzionale di nullità.
4.-
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48 del regio
dRecreto
29 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal dDecreto
lDegislativo
4 dicembre 1992, n. 480, il termine di cinque anni decorre dalla data
di entrata in vigore dello stesso.L
articolo 234
1.-
Le norme del decreto
lDegislativo
4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano il trasferimento e la licenza
del marchio si applicano anche ai marchi già concessi ma non ai
contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del dLecreto
lDegislativo
4 dicembre 1992, n. 480.L
articolo 235
1.-
Le norme del decreto
lDegislativo
4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano la decadenza per non uso si
applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore dello
stesso dLecreto
lDegislativo,
purché non ancora decaduti a tale data.L
articolo 236
1.-
Le norme del decreto
lDegislativo
4 dicembre 1992, n. 480 che disciplinano la decadenza del marchio per
uso ingannevole dello stesso si applicano ai marchi già concessi alla
data di entrata in vigore dello stesso dLecreto
lDegislativo,
in relazione ad un uso ingannevole posto in essere dopo la sua entrata
in vigore.L
DISEGNI E MODELLI
articolo 237
1.-
Le domande di brevetto per disegno o modello ornamentale e le domande
di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto
lDegislativo
2 febbraio 2001, n. 95, sono trattate secondo le disposizioni
in esso contenute. Le
stesse domande sono soggette alle norme precedentiL
relativamente alla Tuttavia, per quanto
riguarda laregolarità formale ., sono soggette alle
norme precedenti
articolo 238
1.-
I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data
di entrata in vigore del decreto
lDegislativo
2 febbraio 2001, n. 95, purché non scaduti né decaduti alla data di
entrata in vigore del Decreto Legislativo suddetto, possono essere
prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di
deposito della domanda di brevetto. LI
licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano
compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare il disegno o
modello hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non
esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si
applica ai contraffattori dei brevetti non ancora scaduti.Tuttavia
i
2.-
Le tasse di concessione corrisposte in un'unica soluzione valgono per
le prime due proroghe. Le tasse sulle concessioni governative relative
al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di
importo corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista
dall'articolo 10, titolo IV, punto 2, lettere c) ed f), della tariffa
indicata nella tabella allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.D
articolo 239
1.-
Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la
protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, numero 10 della legge 22 aprile 1941, n. 633 non opera nei
confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno
intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di
prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano
oppure erano divenuti di pubblico dominio. I diritti di fabbricazione,
di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti
separatamente dall'azienda.
articolo 240
1.-
I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data
di entrata in vigore del decreto
lDegislativo
2 febbraio 2001, n. 95, sono soggetti, in quanto alle cause di nullità,
alle norme di legge anteriori e, quanto agli effetti della declaratoria
di nullità, alla norma di cui all'articolo 77 di questo Lcodice.Codice
articolo 241
1.-
Fino a che la direttiva
98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà
modificata su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18 della
dDirettiva
medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso
non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la
vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto
complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario.D
NUOVE
VARIETA' VEGETALI
articolo 242
1.-
Le disposizioni dell'articolo 110 di questo codice
si applicano ai brevetti per nuove varietà vegetali concessi
conformemente al dCodice.P.R.
12 agosto 1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in
vigore del dDecreto
lDegge
3 novembre 1998, n. 455.L
2.-
I licenziatari e coloro che, alla data di entrata i vigore del decreto
lDegislativo
3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed effettivi investimenti
per l'utilizzo delle nuove varietà vegetali coperte dal diritto di
costitutore hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e
non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si
applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.L
SEGRETAZIONE
articolo 243
1.- Fino all’emanazione del decreto
di cui all’art. 198, comma 2, del presente codice
il divieto di cui all’articolo 198, comma 1, vige per tutte le domande di brevetto di
invenzione, modello di utilità o di topografia.Codice
INVENZIONI
articolo 244
1.-
La disciplina di cui all'art. 65 di questo codice
si applica alle invenzioni conseguite successivamente alla data di
entrata in vigore dell'art. 24 bis
del rCodice.dR.
29 giugno 1939 n. 1127 introdotto con lDegge
18 ottobre 2001 n. 383 nonché a quelle conseguite successivamente alla
entrata in vigore del presente Lcodice
ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.codice
DOMANDE ANTERIORI
articolo 245
1.-
Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di trascrizione e
annotazione, anche se già depositate al momento dell’entrata in vigore
di questo codice,
sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. CodiceLe
domande di cui al libro IV sezioneTuttavia, per quanto
riguarda la ricevibilità, l prima, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle
condizioni di ricevibilità.
ABROGAZIONI
articolo 246
1.-
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
1)
il regio decreto 29
giugno 1939,
n. 1127;R.D. 29.6.1939
2)
il regio decreto 5 febbraio 1940,n.
244; R.D. 5.2.1940
3)
il regio decreto 25
agosto 1940, n. 1411; R.D.
25.8.1940
4)
il regio decreto 31 otobre 1941, n. 1354; R.D.
31.10.1941
5)
il regio decreto 21
giugno 1942, n. 929; R.D.
21.6.1942
6)
il decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1948,
n. 795;D.P.R. 8.5.1948
7)
il decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540; D.P.R.
30.6.1972
8)
il decreto
ministeriale 22 febbraio 1973; D.M. 22.2.1973
9)
il decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974;
D.P.R. 12.8.1975
10)
il decreto
ministeriale 22 ottobre 1976;D.M.
22.10.1976
11)
il decreto del
Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32;
D.P.R. 8.1.1979
12)
il decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338;D.P.R.
22.6.1979
13)
la l3 maggio 1985,n.
194; 3.5.1985
14)
la
legge
14 ottobre 1985, L
n. 620; il decreto
ministeriale 26 febbraio 198614.10.1985;D.M. 26.2.1986
15)
la
legge
14 febbraio 1987, Ln.
60; 14.2.1987
16)
la
legge
21 febbraio 1989, L
n. 70;21.2.1989
17)
il
decreto ministeriale 19 luglio 1989,
n. 320; D.M. 19.7.1989
18)
il
decreto ministeriale 11 gennaio 1991,
n. 122;D.M. 11.1.1991
19)
la
legge 10
ottobre 1991, L
n. 349; la l10.10.1991egge 19 ottobre 1991, n. L.
34; il decreto legge 4
dicembre 1992, n. 19.10.1991 n
480; la l luglioD.L. 4.12.1992 n. 1993, n.
302;.7.
20)
il
decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1993,
n. 595;D.P.R. 1.12.1993
21)
il
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360; D.P.R. 18.4.1994
22)
il
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
391; D.P.R. 18.4.1994 n
23)
la
legge
21 dicembre Le1984, n.
890;.12.
24)
il
decreto
ministeriale 30 maggio 1995,
n. 342; D.M. 30.5.1995
25)
il
decreto legge 19 marzo 1996,
n. 198; il decreto legge 3
novembre 1998, D.L. 19.3.1996
n. 455; la legge 8 ottobre
1999, D.L.
3.11.1998n. 447;L.
8.10.1999
26)
il
decreto legge D.L. 2.2.2001, n.
95;
27)
il
decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
164;D. Lgs. 12.4.2001 n.
28)
l’
articolo 7
della l.egge 18 ottobre 2001, nL.
383;18.10.2001 n
29)
il
decreto 2 febbraio 2002, R.D. 2.2.20
n. 26; 02
30)
gli
articoli
8, 8 bis e 8 ter ed 8 quater della lartt.egge
15 giugno 2002, n.L
112; .6.2002 n.
31)
il
decreto
mDinisteriale
17 ottobreM 2002;
.10.
32)
l’articolo.
17 della lArtegge
12 dicembre L 2002, n. 273; .12.
33)
l’articolo
4, commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge
finanziaria 2004)
[S1]nuovo
[S2]nuovo
[S3]Obblighi
derivanti da trattati internazionali
(Art. 23 r.d. n.929/1942)
(Art. 21 r.d. n.
1127/1939)
(Art.10 D.lgs. n. 455/1998)
(Art.5 Legge n.70/1999
[S4]art. 24 c. 1 r.d. n. 929/1942
[S6]nuovo
[S8]art. 20 c. 1 n. 1127/1939
[S9]art.16 n. 929/1942
[S10]art. 21 n. 929/1942
[S11]idem
[S12]idem
[S13]art. 18 c. 1 lett. c) r.d. n. 929/1942
[S14]art. 18 c. 1 lett. b) r.d. n. 929/1942
[S15]art. 30 c. 1 r.d. n. 929/1942
[S16]art. 30 c. 2 r.d. n. 929/1942
[S17]art. 31 r.d. n. 929/1942
[S18]art. 2 r.d. n. 929/1942
[S19]art. 17 r.d. n. 929/1942
[S20]art. 9 c. 1 n. 929/1942
[S21]art. 18 c. 1 lett. b) n. 929/1942
[S22]art. 19 c. 1 r.d. n. 929/1942
[S23]art. 47 bis c. 1 r.d.
n. 929/1942
[S24]art. 41 c. 1 r.d. n. 929/1942
[S25]art. 18 c. 1 lett.
a) n. 929/1942
[S26]art. 18 c. 1 lett. e)
n. 929/1942
[S27]art. 18 c. 1 lett. f) r.d. n. 929/1942
[S28]art. 41 c. 1 lett. b) r.d. n. 929/1942
[S29]art. 41 c. 1 lett. c) n.r.d. n. 929/1942
[S30]art. 43 c. 1 r.d. n. 929/1942
[S31]art. 4 r.d. n. 929/1942
[S32]art. 5 c. 1 r.d. n. 929/1942
[S33]art. 8 c. 1 r.d. n. 929/1942
[S34]art. 6 c. 1 r.d. n. 929/1942
[S35]art. 7 r.d. n. 929/1942
[S36]idem
[S37]idem
[S38]idem
[S39]art. 22 r.d. n. 929/1942
[S40]art. 1 r.d. n. 929/1942
[S41]idem
[S42]art. 12 c. 1 r.d. n. 929/1942
[S43]art. 1 bis c. 1 r.d.
n. 929/1942
[S44]art. 11 c. 1 r.d. n. 929/1942
[S45]art. 10 c. 1 r.d. n. 929/1942
[S46]art. 13 r.d. n. 929/1942
[S47]art. 15 r.d. n. 929/1942
[S48]art. 42 r.d. n. 929/1942
[S49]art. 47 r.d. n. 929/1942
[S50]art. 41 c. 1 r.d. n. 929/1942
[S51]art. 42 c. 1 r.d. n. 929/1942
[S52]art. 43 c.1 r.d. n. 929/1942
[S53]art. 47 ter r.d. n. 929/1942
[S54]art. 48 r.d. n. 929/1942
[S55]art. 31 c. 1 d.lgs. n. 198/1996
[S56]art. 31 c. 2 d.lgs. n. 198/1996
[S57]art. 31 c. 3 d.lgs. n. 198/1996
[S58]art. 5 r.d. n. 1411/1940
[S59]art. 5 bis r.d. n. 1411/1940
[S60]art. 5 ter c. 2 r.d. n. 1411/1940
[S61]art. 5 ter c. 3 r.d. n. 1411/1940
[S62]art. 5 quater r.d. n. 1411/1940
[S63]art. 5 quinquies r.d. n. 1411/1940
[S64]art. 7 bis r.d. n. 1411/1940
[S65]art. 9 c. 2 r.d. n. 1411/1940
[S66]art. 7 c. 1 r.d. n. 1411/1940
[S67]art. 7 c. 2 r.d. n. 1411/1940
[S68]art. 7 c. 3 r.d. n. 1411/1940
[S69]nuovo
[S70]art. 10 c. 2 r.d. n. 1411/1940
[S71]nuovo
[S72]art. 6 r.d. n. 1411/1940
[S73]art. 8 r.d. n. 1411/1940
[S74]art. 8 bis c. 1 r.d.
n. 1411/1940
[S75]art. 8 bis c. 2 r.d.
n. 1411/1940
[S76]art. 8 ter c. 1 r.d. n. 1411/1940
[S77]art. 8 ter c. 2 r.d. n. 1411/1940
[S78]art. 8 bis c. 3 r.d.
n. 1411/1940
[S79]art. 8 bis c. 4 r.d.
n. 1411/1940
[S80]art. 8 sexies c. 1 r.d. n. 1411/1940
[S81]art. 8 septies c. 2
r.d. n. 1411/1940
[S82]art. 8 septies c. 3
r.d. n. 1411/1940
[S83]nuovo
[S84]art. 12 r.d. n. 1127/1939
[S85]idem
[S86]idem
[S87]idem
[S88]art. 13 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[S89]art. 14 r.d. n. 1127/1939
[S90]art. 15 r.d. n. 1127/1939
[S91]art. 16 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[S92]art. 17 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[S93]art. 13 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[S94]art. 28 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[S95]art. 28 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[S96]art. 28 c. 3 r.d. n. 1127/1939
[S97]art. 5 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[S98]nuovo
[S99]nuovo
[S100]art. 4 commi 1, 2 e 3 r.d. n. 1127/1939
[S101]art. 3 D.P.R. n. 32/1979
[S102]art. 7 c. L. n. 890/1984
[S103]art. 4 commi 1, 2, 3, 4 e 5 D.P.R. n. 32/1979
[S104]art. 5 D.P.R. n. 32/1979
[S105]art. 6 c. 1 D.P.R. n. 32/1979
[S106]art. 6 c. 2 D.P.R. n.
32/1979
[S107]art. 6 c. 3 D.P.R. n. 32/1979
[S108]art. 7 c. 1 D.P.R. n. 32/1979
[S109]art. 8 c. 1 D.P.R. n. 32/1979
[S110]art. 8 c. 2 D.P.R. n. 32/1979
[S111]art. 9 c. 1 D.P.R. n. 32/1979
[S112]art. 4 c. 4 r.d. n. 1127/1939
[S113]art. 4 bis c. 4 r.d.
n. 1127/1939
[S114]art. 4 bis c. 5 r.d.
n. 1127/1939
[S115]idem
[S116]art.3 c. 8 L. n. 112/2002
[S117]idem
[U118]art.7 c. 2 r.d. 1127/1939
[U119] art.7 c. 1 r.d. 1127/1939
[U120] art.18 c. 1 r.d. 1127/1939
[U121]art. 23 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U122]art.23 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U123]art. 24 commi 1, 2 e 3 r.d. n. 1127/1939
[U124]art. 25 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U125]nuovo
[U126]art. 26 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U127]nuovo
[U128]art. 1 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U129]art. 1 bis c. 1 r.d.
n. 1127/1939
[U130]art. 2 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U131]art. 2 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U132]art. 3 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U133]art. 1 c. 3 r.d. n. 1127/1939
[U134]art. 5 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U135]art. 6 c. 1 e 2 r.d. n. 1127/1939
[U136]art. 52 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U137]art. 52 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U138]art. 53 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U139]art. 54 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U140]art. 54 c. 2 lett.
a) r.d. n. 1127/1939
[U141]art. 54 bis c. 1 r.d.
n. 1127/1939
[U142]art. 54 ter c. 1 e 2 r.d. n. 1127/1939
[U143]art. 54 c. 2 lett. b) r.d. n. 1127/1939
[U144]art. 54 c. 3 r.d. n. 1127/1939
[U145]art. 54 bis c. 2 r.d.
n. 1127/1939
[U146]art. 54 bis c. 4 r.d.
n. 1127/1939
[U147]art. 54 bis c. 3 r.d.
n. 1127/1939
[U148]art. 54 bis c. 5 r.d.
n. 1127/1939
[U149]art. 54 bis c. 6 r.d.
n. 1127/1939
[U150]art. 54 quater c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U151]art. 54 quater c. 2 r.d. n. 1127 /1939
[U152]art. 54 quater c. 3 r.d. n. 1127/1939
[U153]art. 54 quater c. 4 seconda parte r.d. n. 1127/1939
[U154]art. 54 quater c. 4 prima parte r.d. n. 1127/1939
[U155]art. 54 quinqiues c. 1
r.d. n. 1127/1939
[U156]art. 54 quinquies c. 2
r.d. n. 1127/1939
[U157]art. 54 quinquies c. 3
r.d. n. 1127/1939
[U158]art. 54 c. 4 r.d. n. 1127/1939
[U159]art. 55 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U160]art. 56 commi 1 e 2 r.d. n. 1127/1939
[U161]art. 57 commi 1 e 2 r.d. n. 1127/1939
[U162]art. 58 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U163]art. 59 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U164]art. 59 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U165]art. 59 c. 3 (con modifiche) r.d. n. 1127/1939
[U166]art. 59 c. 4 r.d. n. 1127/1939
[U167]art. 10 c. 1 D.P.R. n. 32/1979
[U168]art. 59 bis c. 1 r.d.
n. 1127/1939
[U169]nuovo
[U170]art. 59 ter r.d. n. 1127/1939
[U171]art. 59 quater r.d. n. 1127/1939
[U172]art. 50 r.d. n. 1127/1939
[U173]art. 3 c. 8 bis L. n. 112/2002
[U174]art. 3 8 ter L n. 112/2002
[U175]nuovo
[U176]art. 2 r.d. n. 1411/1940
[U177]art. 3 c. 1 r.d. n. 1411/1940
[U178]art. 4 r.d. n. 1411/1940
[U179]art. 9 c. 1 r.d.n. 1411/1940
[U180]nuovo
[U181]art. 1 commi 1 e 2 r.d. n. 1411/1940
[U182]art. 3 c. 2 e art. 13 c. 1 rd.d.
n. 1411/1940
[U183]art. 1 c. 1 L. n. 70/1989
[U184]art. 1 c. 2 L. n. 70/1989
[U185]art. 2 c. 1 L. n.70/1989
[U186]art. 2 c. 2 L. n. 70/1989
[U187]art. 3 L. n. 70/1989
[U188]art. 4 c. 1 L. n. 70/1989
[U189]art. 1 c. 3 (prima frase) L. n. 70/1989
[U190]art. 2 c. 3 L. n. 70/1989
[U191]art. 4 c. 3 L. n. 70/1989
[U192]art. 4 c. 4 L. n. 70/1989
[U193]art. 5 c. 1 lett. b) L. n. 70/1989
[U194]art. 1 c. 3 (seconda frase) L. n. 70/1989
[U195]art. 5 c. 1 lett. c) L. n. 70/1989
[U196]art. 7 c. 3 L. n. 70/1989
[U197]art. 1 c. 3 L. n. 70/1989
[U198]nuovo
[U199]art. 6 c. 1 L. n. 70/1989
[U200]art. 1 c. 3 L. n. 70/1989
[U201]art. 16 L. n. 70/1989
[U202]art. 17 c. 1 L. n. 70/1989
[U203]art. 19 c. 1 L. n. 70/1989
[U204]art. 19 commi 2 e 2 bis L. n. 70 /1989
[U205]art. 18 c. 1 L. n. 70/1989
[U206]art. 18 c. 2 L. n. 70/1989
[U207]art. 18 c. 3 L. n. 70/1989
[U208]nuovo
[U209]art. 1 c. 3 L. n. 70/1989
[U210]art. 22 c. 1 L. n. 70/1989
[U211]art. 6 bis commi 1 e 2
r.d. n. 1127/1939
[U212]idem
[U213]art.3 c. 2 d.lgs. n. 455/1998
[U214]art. 3 c. 1 d.lgs. n. 455/1998
[U215]art. 4 c. 1 d.lgs. n. 455/1998
[U216]art. 5 c. 1 d.lgs. n.455/1998
[U217]art. 6 d.lgs. n. 455/1998
[U218]art. 7 d.lgs n. 455/1998
[U219]art. 8 d.lgs. n. 455/1998
[U220]art. 13 c. 1 d.lgs n. 455/1998
[U221]art. 13 c. 2 d.lgs. n. 455/1998
[U222]art. 13 c. 3 d.lgs n. 455/1998
[U223]art. 13 c. 4 d.lgs. n. 455/1998
[U224]art. 13 c. 5 d.lgs. n. 455/1998
[U225]art. 12 c. 1 d.lgs. n. 455/1998
[U226]art. 14 d.lgs. n. 455/1998
[U227]nuovo
[U228]art. 15 d.lgs. n. 455/1998
[U229]art. 2 c. 2 d.lgs. n. 455/1998
[U230]art. 2 c. 1 d.lgs. n. 455/1998
[U231]nuovo
[U232]art. 19 c. 1 d.lgs n. 455/1998
[U233]art. 20 c. 1 d.lgs. n. 455/1998
[U234]art. 20 c. 2 d.lgs. n. 455/1998
[U235]art. 20 c. 3 d.lgs n. 455/1998
[U236]art. 17 d.lgs. n. 455/1998
[U237]art. 21 d.lgs. n. 455/1998
[U238]nuovo
[U239]art. 14 c. 2 D.P.R. n. 974/1975
[U240]art. 15 c. 1 D.P.R. n. 974/1975
[U241]art. 16 c. 1 (prima parte) D.P.R. n. 974/1975
[U242]art. 16 c. 2 D.P.R. n. 974/1975
[U243]art. 23 c. 1 d.lgs. n. 455/1998
[U244]art. 34 r.d. n.
929/1942 e art. 37 r.d. n. 1127/1939
[U245]art. 25 c. 1 r.d. n.
929/1942 e art. 27 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U246]art. 25 c. 2 r.d. n.
929/1942 e art. 27 bis c. 1 r.d. n.
1127/1939
[U247]art. 25 c. 3 r.d. n.
929/1942 e art. 27 bis c. 2 r.d. n.
1127/1939
[U248]art. 27 bis c. 3 r.d.
n. 1127/1939
[U249]nuovo
[U250]nuovo
[U251]art. 39 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U252]art. 27 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U253]art. 39 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U254]art. 39 c. 3 r.d. n. 1127/1939
[U255]art. 56 c. 1 r.d. n.
929/1942 e art. 75 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[S256]nuovo
[U257]art. 56 c. 2 r.d. n.
929/1942 e art. 75 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U258]art. 56 c. 3 r.d. n.
929/1942 e art. 75 c. 3 r.d. n. 1127/1939
[U259]nuovo
[U260]nuovo
[U261]art. 57 r.d. n.
929/1942 e art. 76 r.d. n. 1127/1939
[U262]art. 58 c. 1 r.d. n.
929/1942 e art. 77 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U263]art. 58 c. 2 r.d. n. 929/1942
[U264]art. 58 bis c. 1 r.d.
n. 929/1942 e art. 77 c. 2 r.d. n.
1127/1939
[U265]art. 58 bis c. 2 r.d.
n. 929/1942 e art. 77 c.3 r.d. n. 1127/1939
[U266]nuovo
[U267]art. 77 c. 4 r.d.n. 1127/1939
[U268]art. 59 c. 1 r.d. n.
929/1942 e art. 78 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U269]art. 59 c. 1 r.d. n.
929/1942
[U270]art. 8 septies commi 1, 2 e 3 r.d.
n. 1411/1940
[U271]art. 59 c. 2 r.d. n. 929/1942 e art. 78 c. 3 r.d. n. 1127/1939
[U272]art. 59 c. 3 r.d. n.
929/1942 e art. 79 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U273]art. 60 c. 1 r.d. n.
929/1942 e art. 80 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U274]art. 60 c. 2 r.d. n.
929/1942 e art. 80 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U275]art. 60 c. 3 r.d. n.
929/1942 e art. 80 c. 3 r.d. n. 1127/1939
[U276]art. 79 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U277]art. 63 c. 1 r.d. n.
929/1942 e art. 83 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U278]art. 63 c. 3 r.d. n.
929/1942 e art. 83 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U279]nuovo
[U280]art.66 c. 1 r.d. n. 929/1942
[U281]art. 85 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U282]art. art. 85 c. 3 r.d.
n. 1127/1939
[U283]art. 85 c. 4 r.d. n. 1127/1939
[U284]art. 66 c. 3 r.d. n.
929/1942 e art. 86 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U285]art. 66 c. 4 r.d. n.
929/1942 e art. 86 c. 3 r.d. n. 1127/1939
[U286]nuovo
[U287]art. 65 r.d. n.
929/1942 e art. 85 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U288]art. 88 r.d. n. 1127/1939
[U289]art. 67 c. 1 r.d. n.
929/1942 e art. 89 r.d. n. 1127/1939
[U290]art. 67 c. 2. r.d. n. 929/1942
[U291]art. 61 r.d. n.
929/1942 e art. 81 r.d. n. 1127/1939
[U292]idem
[U293]art. 62 commi 1 e 4 r.d. n. 929/1942 e art. 82 commi 1 e 4 r.d. n. 1127/1939
[U294]idem
[U295]idem
[U296]art. 64 c. 1 r.d. n.
929/1942 e art. 84 c. 1 r.d. n. 1127/1942
[U297]art. 61 r.d. n.
929/1942 e art. 81 r.d. n. 1127/1939
[U298]art. 62 c. 2 r.d. n.
929/1942 e art. 82 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U299]art. 62 c. 3 r.d. n.
929/1942 e art. 82 c. 3 r.d. n. 1127/1939
[U300]art. 62 c. 5 r.d. n.
929/1942 e art. 82 c. 5 r.d. n. 1127/1939
[U301]art. 62 c. 6 r.d. n.
929/1942 e art. 82 c. 6 r.d. n. 1127/1939
[U302]idem
[U303]art. 63 c. 1 r.d. n.
929/1942 e art. 83 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U304]art. 63 c. 2 r.d. n.
929/1942 e art. 83 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U305]art. 83 bis r.d. n. 1127/1939
[U306]nuovo
[U307]nuovo
[U308]art. 71 c. 1 r.d. n.
1127/1939, art. 35 c. 1 e 2 r.d. n.
1127/1939 e art. 33 c. 1 r.d. n. 929/1942
[U309]art. 71 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U310]idem
[U311]idem
[U312]art. 53 c. 2 r.d. n. 929/1942
[U313]art. 53 c. 3 r.d. n. 929/1942
[U314]art. 72 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U315]art. 54 r.d. n.
929/1942 e art. 71 c. 3 r.d. n. 1127/1939
[U316]art. 71 c. 4 r.d. n. 1127/1939
[U317]art. 87 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U318]art. 87 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U319]art. 49 c. 1 r.d. n.
929/1942 e art. 66 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U320]art. 50 c. 1 r.d. n.
929/1942 e art. 67 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U321]art. 50. c. 2 r.d. n.
929/1942 e art. 67 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U322]art. 50 c. 3 r.d. n.
929/1942 e art. 67 c. 3 r.d. n. 1127/1939
[U323]art. 50 c. 5 r.d. n.
929/1942 e art. 67 c. 5 r.d. n. 1127/1939
[U324]art. 50 c. 6 r.d. n.
929/1942 e art. 67 c. 6 r.d. n. 1127/1939
[U325]art. 51 c. 1 r.d. n.
929/1942 e art. 68 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U326]art. 51 c. 2 r.d. n.
929/1942 e art. 68 c. 2 r.d. n. 1127/1942
[U327]art. 68 c. 3 r.d. n.
1127/1939
[U328]art. 51 c. 3 r.d. n.
929/1942 e art. 68 c. 4 r.d. n. 1127/1939
[U329]art. 12 c. 1 D.P.R. n. 32/1979
[U330]art. 69 c. 1 (prima frase) r.d. n. 1127/1939
[U331]art. 69 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U332]art. 69 c. 3 r.d. n. 1127/1939
[U333]art. 69 c. 4 r.d. n. 1127/1939
[U334]art. 60 r.d. n. 1127/1939
[U335]art. 61 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U336]art. 61 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U337]art. 61 c. 3 r.d. n. 1127/1939
[U338]art. 62 r.d. n. 1127/1939
[U339]art. 63 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U340]nuovo
[U341]art. 64 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U342]art. 65 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U343]art. 65 c. 3 r.d. n. 1127/1939
[U344]nuovo
[U345]nuovo
[U346]nuovo
[U347]art. 1 commi 1 e 2 D.P.R. n. 540/1972
[U348]art. 5 c. 1 D.P.R. n. 540/1972
[U349]art. 22 r.d. n. 1127/1939
[U350]art. 3 D.P.R. n. 540/1972 rielaborato ed aggiornato con il Trattato sul diritto dei marchi e il Trattato sul diritto dei brevetti
[U351]idem
[U352]idem
[S353]nuovo
[U354]art. 74 c. 2 r.d. n.
929/1942 e art. 91 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U355]art. 1 c. 1 D.P.R. n. 32/1979
[U356]art. 1 c. 3 D.P.R. n. 32/1979
[U357]art. 1 c. 6 D.P.R. n. 32/1979
[U358]art. 2 c. 1 D.P.R. n. 32/1979
[U359]art. 2 c. 6 D.P.R. n. 32/1979
[U360]art. 2 c. 7 D.P.R. n. 32/1979
[U361]art. 1 L. n. 890/1984
[U362]art. 2 L. n. 890/1984
[U363]art. 6 L. n. 890/1984
[U364]art. 4 L. n. 890/1984
[U365]art. 1 c. 1 L. n. 60/1987
[U366]art. 1 c. 2 L. n. 60/1987
[U367]art. 1 c. 3 L. n. 60/1987
[U368]art. 2 L. n. 60/1987
[U369]art. 26 commi 1 e 3 r.d. n. 929/1942 e art. 3 c. 1 D.P.R. n. 795/1948
[U370]art. 8 c. 2 D.P.R. n. 795/1948
[U371]art. 9 D.P.R. n. 795/1948
[U372]art. 27 c. 1 r.d. n. 929/1942
[U373]Trattato sul diritto dei marchi
[U374]idem
[U375]idem
[U376]idem
[U377]art. 11 c. 1 D.P.R. n. 795/1948
[U378]art. 11 commi 3 e 4 D.P.R. n. 795/1948
[U379]art. 11 D.P.R. 26.10.1972, n. 641 (Note)
[U380]art. 8 c. 2 D.P.R. n. 795/1948
[U381]nuovo
[U382]art. 12 c. 2 D.P.R. n. 795/1948
[U383]Trattato sul diritto dei marchi
[U384]art. 3 c. 2 r.d. n. 244/1940
[U385]art. 3 c. 4 r.d. n. 244/1940
[U386]art. 4 commi 1, 2 e 3 r.d. n. 244/1940
[U387]art. 5 c. 1 r.d. n. 244/1940
[U388]art. 29 r.d. n. 1127/1939
[U389]art. 5 bis r.d. n. 244/1940
[U390]nuovo
[U391]art. 2 c. 1 D.M. 22.10.1976
[U392]art. 3 c. 1 D.M. 22.10.1976
[U393]art. 4 c. 3 D.M. 22.10.1976
[U394]nuovo
[U395]art. 4 c. 1 D.M. 22.10.1976
[U396]idem
[U397]nuovo
[U398]art. 5 c. 1 D.M. 22.10.1976
[U399]nuovo
[U400]art. 3 c. 2 r.d. n. 1354/1941
[U401]art. 4 commi 1, 2 e 3 r.d. n. 1354/1941
[U402]art. 1 c.1 D.M. n. 122/1991
[U403]art. 2 c. 1 D.M. n. 122/1991
[U404]art. 2 c. 2 seconda parte D.M. n. 122/1991
[U405]art. 17 c. 1 D.P.R. n. 795/1948 e art. 11 c. 1 r.d. n. 244/1940
[U406]art. 17 c. 2 D.P.R. n. 795/1948
e art. 11 c. 2 r.d. n. 244/1940
[U407]art. 20 commi 1 e 2 D.P.R. n. 795/1948
[U408]art. 15 commi 1 e 2 r.d. n. 244/1940
[U409]art. 21 c. 1 D.P.R. n. 795/1948
[U410]art. 24 c. 2 D.P.R. n. 795/1948 e art. 20 c. 2 r.d. n. 244/1940
[U411]nuovo
[U412]art. 20 c. 3 r.d. n. 244/1940
[U413]Conv. di Parigi
[U414]art. 29 c. 1 r.d. n. 929/1942
[U415]art. 31 c . 1 r.d. n. 1127/1939
[U416]nuovo
[U417]nuovo
[U418]art. 25 c. 1 D.M. 22.10.1976
[U419]art. 11 c. 1 L. n. 70 /1989
[U420]art. 29 c. 2 r.d. n.
929/1942 e art. 31 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U421]art. 8 c. 3 r.d. n. 929/1942
[U422]art. 8 ter c. 1 r.d. n. 929/1942
[U423]art. 8 ter c. 2 r.d. n. 929/1942
[U424]art. 8 ter c. 3 r.d. n. 929/1942
[U425]art. 8 quater c. 1 r.d. n. 929/1942
[U426]art. 8 quater c. 2. r.d. n. 929/1942
[U427]art. 8 quater c. 3 r.d. n. 929/1942
[U428]art. 8 quinquies c. 1 r.d. n. 929/1942
[U429]art. 8 quinquies c. 2 r.d. n. 929/1942
[U430]art. 8 quinquies c. 3 r.d. n. 929/1942
[U431]art. 25 r.d. n.
244/1940 e art. 29 D.P.R. n.795/1948
[U432]art. 33 bis c. 1. lett.
c) r.d. n. 929/1942
[U433]art. 30 c. 1 D.P.R. n. 795/1948 e art. 26 c. 1 r.d. n. 244/1940
[U434]art. 31 D.P.R. n. 795/1948 e art. 27 r.d. n. 244/1940
[U435]art. 22 commi 1 e 2 D.M. 22.10.1976
[U436]art. 23 c. 1 D.M. 22.10.1976
[U437]nuovo
[U438]art. 26 c. 2. r.d. n. 244/1940
[U439]art. 9 c. 1 D.P.R. n. 540/1972
[U440]nuovo
[U441]nuovo
[U442]art. 9 c. 2 D.P.R. n. 540/1972
[U443]nuovo
[U444]nuovo
[U445]Trattato sui marchi
[U446]art. 3 commi 1 e 2 L. n. 890/1984
[U447]art. 10 c. 1 D.P.R. n. 540/1972
[U448]art. 11 modificato D.P.R. n. 540/1972
[U449]nuovo
[U450]art. 8 bis c. 1 r.d.
n. 929/1942
[U451]art. 32 c. 1 modificato r.d. n. 929/1942
[U452]art. 32 c. 2 r.d. n. 929/1942
[U453]nuovo
[U454]art. 32 bis c. 1 r.d.
n. 929/1942
[U455]nuovo
[U456]nuovo
[U457]art. 33 c. 1 D.P.R. n. 795/1948
[U458]art. 32 bis c. 3 r.d.
n. 929/1942
[U459]art. 32 bis c. 2 r.d.
n. 929/1942
[U460]art. 32 ter c. 1 r.d. n. 929/1942
[U461]idem
[U462]art. 32 ter c. 2 r.d. n. 929/1942
[U463]art. 32 ter c. 3 r.d. n. 929/1942
[U464]nuovo
[U466]art. 32 ter c. 4 r.d. n. 929/1942
[U467]art. 8 quater c. 3 modificato r.d. n. 929/1942
[U468]32 quinquies r.d. n. 929/1942
[U469]art. 32 quater commi 1 e 2 r.d. n. 929/1942
[U470]idem
[U471]art. 33 c. 3 D.P.R. n. 795/1948
[U472]art. 33 bis c. 1 r.d.
n. 929/1942
[U473]art. 33 c. 1 r.d. n. 929/1942
[U474]nuovo
[U475]nuovo
[U476]art. 35 c. 1 D.P.R. n. 795/1948
[U477]art. 35 c. 2 D.P.R. n. 795/1948 e art. 10 c. 2
D.P.R. n. 540/1972
[U478]nuovo
[U479]art. 10 c. 2 (ultima parte).D.P.R. n. 540/1972
[U480]art. 91 commi 1 e 2 r.d. n. 244/1940 e art. 63 c. 1 D.P.R. n. 795/1948
[U481]art. 92 commi 1 e 2 r.d. n. 244/1940 e art. 64 commi 1 e 3 D.P.R. n. 795/1948
[U482]art. 93 c. 1 r.d. n. 244/1940
[U483]art. 93 commi 2 e 3 r.d. n. 244/1940
[U484]art. 94 c. 1 r.d. n.
244/1940 e art. 66 c. 1 D.P.R. n. 795/1948
[U485]art. 96 commi 1 e 2 r.d. n. 244/1940 e art. 68 commi 1 e 2 D.P.R. n. 795/1948
[U486]art. 97 commi 1, 2 e 3 r.d. n. 244/1940
[U487]art. 36 c. 1 r.d. n. 244/1940
[U488]art. 69 D.P.R. n. 795/1948
[U489]art. 14 bis commi 2 e
3 D.M. 22.10.1976
[U490]nuovo
[U491]nuovo
[U492]art. 9 c. 1 D.P.R. n. 540/1972
[U493]nuovo
[U494]art. 78 bis c. 1 r.d.
n. 929/1942 e art. 90 c. 1 r.d. n.
1127/1939
[U495]art. 78 bis c. 2 r.d
n. 929/1942 e art. 90 c. 2 r.d. n.
1127/1939
[U496]nuovo
[U497]art. 90 c. 4 r.d. n. 1127/1939 e art. 78 bis c. 4 r.d. n. 929/1942
[S498]nuovo
[U499]art. 90 bis r.d. n.
1127/1939 e art. 78 ter r.d. n. 929/1942
[U500]art.52 r.d. n. 244/1940
[U501]art. 53 commi 1, 2 e 3 r.d. n. 244/1940
[U502]art. 54 r.d. n. 244/1940
[U503]art. 55 r.d. n. 244/1940
[U504]nuovo
[U505]nuovo
[U506]nuovo
[U507]art. 58 commi 1 e 2 r.d. n. 244/1940
[U508]art.59 c. 1 r.d. n.
244//1940 e art. 44 c 1 D.P.R. n. 795/1948
[U509]art.59 c. 2 r.d. n.
244/1940 e art. 44 c. 2 D.P.R. n. 795/1948
[U510]art. 60 c. 1 r.d. n.
244/1940 e art. 45 c. 1 n. 795/1948
[U511]Trattato sui marchi
[U512]art. 60 c. 3 r.d. n.
244/1940 e art. 45 c. 3 D.P.R. n.795/1948
[U513]art. 61 r.d. n.
244/1940 e art. 46 D.P.R. n. 795/1948
[U514]art. 63 c. 2 r.d. n.
244/1940 e art. 48 c. 2 D.P.R. n. 795/1948
[U515]art. 65 commi 1 e 2 r.d. n. 244/1940 e art. 50 commi 1 e 2 D.P.R. n. 795/1948
[U516]art. 66 c. 1 r.d. n. 244/1940
[U517]art. 93 c. 1 r.d. n.
1127/1939 e art. 76 c. 1 r.d. n. 929/1942
[U518]idem
[U519]nuovo
[U520]nuovo
[U521]nuovo
[U522]art. 64 c. 1 r.d. n.
244/1940 e art. 49 c. 1 D.P.R. n. 795/1948
[U523]art. 67 c. 1 r.d. n. 244/1940
[U524]art. 67 commi 2 e 3 r.d. n. 244/1940
[U525]art. 68 commi 1, 2 e 3 r.d. n. 244/1940
[U526]art. 69 commi 1 e 2 r.d. n. 244/1940
[U527]art. 70 r.d. n. 244/1940
[U528]art. 71 commi 1, 2, 3 e 4 r.d. 244/1940
[U529]art. 72 r.d. n. 244/1940
[U530]art. 73 commi 1, 2, 3 e 4 r.d. n. 244/1940
[U531]art. 79 commi 1, 2 e 3 r.d. n. 244/1940
[U532]art. 75 c. 1 r.d. n. 244/1940
[U533]art. 76 commi 1 e 2 r.d. n. 244/1940
[U534]art. 77 c. 1 r.d. n. 244/1940
[U535]art. 27 ter commi 1 e 2 r.d. n. 1127/1939
[U536]art. 27 ter commi 3 e 4 r.d. n. 1127/1939
[U537]art. 6 c. 1 D.P.R. n. 540/1972
[U538]art. 6 c. 2 D.P.R. n. 540/1972
[U539]art. 6 c. 3 D.P.R. n. 540/1972
[U540]art. 6 c. 4 D.P.R. n. 540/1972
[U541]art. 6 c. 5 e 6 D.P.R. n. 540/1972
[U542]art. 6 c. 7 D.P.R. n. 540/1972
[U543]art. 40 bis r.d. n.
1127/1939
[U544]idem
[U545]art. 41 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U546]art. 41 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U547]art. 41 c. 4 r.d. n. 1127/1939
[U548]art. 41 c. 4 r.d. n. 1127/1939
[U549]art. 42 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U550]art. 43 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U551]art. 10 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U552]art. 10 c. 2 r.d. n.1127/1939
[U553]art. 10 c. 3 n. 1127/1939
[U554]art. 10 bis c. 1 r.d.
n. 1127/1939
[U555]art. 10 bis c. 2 r.d.
n. 1127/1939
[U556]art. 10 bis c. 3 r.d.
n. 1127/1939
[U557]art. 11 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U558]art. 2 c. 1 D.P.R. n. 360/1994
[U559]art. 3 c. 1 D.P.R. n. 360/1994
[U560]art. 4 commi 1 e 2 D.P.R. n. 360/1994
[U561]art. 4 c. 3 D.P.R. n. 360/1994
[U562]art. 4. c. 4 D.P.R. n. 360/1994
[U563]art. 4 c. 5 D.P.R. n. 360/1994
[U564]art. 5 c. 1 D.P.R. n. 360/1994
[U565]art. 2 c. 1 Decreto 17 ottobre 2002
[U566]art. 3 c. 1 Decreto 17 ottobre 2002
[U567]art. 3 c. 2 Decreto 17 ottobre 2002
[U568]art. 3 c. 3 Decreto 17 ottobre 2002
[U569]art. 3 c. 4 Decreto 17 ottobre 2002
[U570]art. 4 c. 1 Decreto 17 ottobre 2002
[U571]art. 4 c. 2 Decreto 17 ottobre 2002
[S572]nuovo
[U573]art. 5 Decreto 17 ottobre 2002
[U574]art. 6 Decreto 17 ottobre 2002
[U575]art. 51 commi 1 e 3 D.P.R. n. 795/1948 e art. 78 commi 1 e 2 r.d. n. 244/1940
[U576]art. 52 c. 1 D.P.R. n. 795/1948 e art. 79 c. 1 r.d. n. 244/1940
[U577]art. 73 r.d. n. 1127/1939
[U578]art. 79 c. 2 r.d. n.
244/1940 e art. 52 c. 2 D.P.R. n. 795/1948
[U579]art. 80 c. 1 r.d. n. 244/1940
[U580]art. 81 c. 1 r.d. n. 244/1940
[U581]art. 81 c. 2 r.d. n. 244/1940
[U582]art. 82 commi 1 e 2 e art. 83 c. 1 r.d. n. 244/1940
[U583]art. 84 c. 1 r.d. n. 244/1940
[U584]art. 84 c. 2 r.d. n. 244/1940
[U585]art. 85 commi 1 e 2 r.d. n. 244/1940
[U586]art. 86 commi 1 e 2 r.d. n. 244/1940
[U587]art. 87 commi 1 e 2 r.d. n. 244/1940
[U588]art. 88 commi 1 e 2 r.d. n. 244/1970
[U589]art. 89 c. 1 r.d. n. 244/1939
[U590]art. 89 c. 2 r.d. n. 244/1940
[U591]art. 89 c. 3 r.d. n. 244/1940
[U592]art. 94 c. 1 r.d. n.
1127/1939 e art. 77 c. 1 r.d. n. 929/1942
[U593]art. 94 c. 2 r.d. n.
1127/1939 e art. 77 c. 2 r.d. n. 929/1942
[U594]art. 94 c. 3 r.d. n.
1127/1939 e art. 9 r.d. n. 244/1940 e art.
77 c. 3 r.d. n. 929/1942 e art. 15 D.P.R.
n. 795/1948
[U595]art. 94 c. 4 r.d. n.
1127/1939 e art. 77 c. 4 r.d. n. 929/1942
[U596]norma inserita sulla base di una sentenza della Corte di Giustizia
[U597]art. 94 c. 5 r.d. n.
1127/1939 e art. 77 c. 5 r.d. n. 929/1942
[U598]art. 1 D.M. n. 342/1995
[U599]art. 2 D.M. n. 342/1995
[U600]art. 3 D.M. n. 342/1995
[U601]art. 4 D.M. n. 342/1995
[U602]art. 5 D.M. n. 342/1995
[U603]art. 6 modificato D.M. n. 342/1995
[U604]art. 7 D.M. n. 342/1995
[U605]art. 8 D.M. n. 342/1995
[U606]art. 9 D.M. n. 342/1995
[U607]art. 10 D.M. n. 342/1995
[U608]art. 11 D.M. n. 342/1995
[U609]art. 12 D.M. n. 342/1995
[U610]art. 13 modificato D.M. n. 342/1995
[U611]nuovo
[U612]art. 14 D.M. n. 342/1995
[U613]art. 15 D.M. n. 342/1995
[U614]art. 16 D.M. n. 342/1995
[U615]art. 17 D.M. n. 342/1995
[U616]art. 18 D.M. n. 342/1995
[U617]art. 19 D.M. n. 342/1995
[U618]art. 20 D.M. n. 342/1995
[U619]art. 21 D.M. n. 342/1995
[U620]nuovo
[U621]art. 52 c. 1 r.d. n.
929/1942 e art. 70 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U622]nuovo
[U623]nuovo
[U624]nuovo
[U625]nuovo
[U626]art. 44 r.d. n.
1127/1939 e art. 36 c. 1 r.d. n. 929/1942
[U627]nuovo
[U628]nuovo
[U629]art. 47 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U630]idem
[U631]art. 47 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U632]art. 20 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U633]art. 51 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U634]art. 38 c. 3 r.d. n.
929/1942 e art. 46 c. 2 r.d. n. 1127/1939
[U635]art. 42 commi 1 e 2 r.d. n. 244/940 e art. 43 commi 1 e 2 D.P.R. n. 795/1948
[U636]art. 42 c. 3 r.d. n.
244/1940 e art. 43 c. 3 D,P,R, n. 795/1948
[U637]art. 40 c. 1 r.d. n.
929/1942 e art. 49 c. 1 r.d. n. 1127/1939
[U638]nuovo
[U639]art. 55 r.d. n. 1127/1939