|
1. PREMESSA
In vista della seconda edizione del Commentario ed alla luce della precedente esperienza la Direzione ha predisposto nuove istruzioni che integrano, sostituendole, le precedenti. Ad esse ciascun collaboratore si attenga con il massimo scrupolo, cosí che possa essere tendenzialmente escluso qualsiasi intervento sui testi successivamente alla consegna, sia da parte degli Autori, sia, per gli aspetti formali, da parte della Redazione.
É richiesto il rispetto assoluto del termine di invio degli elaborati alla Redazione, termine che non sará prorogato. Ció al fine di garantire un livello di aggiornamento uniforme dei contributi.
Per le parti che non richiedono una completa sostituzione del commento o l'aggiunta di nuove porzioni di testo gli aggiornamenti potranno essere inseriti, mediante appropriate indicazioni grafiche, sui grandi fogli che saranno inviati ai collaboratori incaricati di curare tali aggiornamenti. In ogni caso ciascun collaboratore restituisca tutti i fogli (debitamente corretti, integrati, cancellati), inserendo ordinatamente, con chiari rimandi, eventuali pagine dattiloscritte.
Il nuovo commento non deve limitarsi all'aggiornamento dei riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, ma dovrá consistere, per quanto necessario, in una risistemazione migliorativa dei contenuti, anche in relazione alle parti giá svolte. Le difformitá nel grado di approfondimento dei commenti di cui in prima edizione siano rigorosamente colmate in base al modello degli apporti piú completi. Si tenga conto del fatto che é possibile un significativo aumento del numero complessivo di pagine.
Il commento dovrá offrire una chiave di lettura delle diverse norme e nel contempo proporre - pur nell'ambito di un'esposizione critica che puó contenere anche considerazioni personali - un quadro il piú possibile completo della dottrina e della giurisprudenza. Pur restando fedeli alle esigenze di un commentario, i contributi siano nondimeno il frutto di un'elaborazione originale e approfondita. Non ci si limiti pertanto alla ricognizione di dati desumibili da manualistica, repertori, enciclopedie. Le conclusioni alle quali l'autore perviene siano sufficientemente motivate.
Si rammenta che il Commentario, per le sue caratteristiche e la sua diffusione, finisce per svolgere anche una non irrilevante funzione di indirizzo. Ció richiede un'attenta e coerente interpretazione delle norme nell'ambito del sistema.
Se necessario puó essere aggiunto all'inizio del commento delle singole norme un paragrafo introduttivo di « Osservazioni generali ».
Le indicazioni di casistica giurisprudenziale - che non possono esaurirsi in mere elencazioni - siano inserite nell'ambito del commento, e non in paragrafi a sé stanti.
I testi normativi di recente adozione (ad es.: regolamento sul marchio comunitario), non ancora ampiamente commentati dalla dottrina, vengano corredati unicamente di una prima glossa di commento.
Nel testo del commento si omettano, qualora non siano assolutamente indispensabili, le indicazioni di lavori preparatori di norme di futura adozione.
É opportuno tener conto di eventuali collegamenti particolari con le norme processuali relative alla materia trattata. Tali collegamenti vanno condensati in apposito paragrafo («Profili processuali »).
Tra le innovazioni formali, di cui si dirá di seguito, si segnala la necessitá di approntare un Sommario per ogni articolo commentato, che rechi i titoli dei paragrafi.
I collaboratori provvedano alle correzioni, anche formali, che si rendano necessarie per uniformare alle presenti istruzioni le parti di commento che rimangono inalterate rispetto alla prima edizione.
Ciascun Autore segnali le voci relative al proprio commento che ritiene opportuno inserire nell'indice analitico.
L'esigenza di abbreviare i tempi necessari per la composizione tipografica e la stampa del commentario induce a richiedere agli Autori un ulteriore sforzo di collaborazione: a questo proposito si prega di far pervenire alla Redazione a) un testo "stampato" in due copie, composto con i criteri esposti di seguito, da sottoporsi alla visione della Direzione, e b) un testo memorizzato su floppy disk e composto con i medesimi criteri suddetti per mezzo di programi di videoscrittura leggibili dalla segreteria di redazione (Wordstar, Word, Winword ed IBM-compatibili).
2. ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL TESTO STAMPATO DA SOTTOPORRE ALLA DIREZIONE
Sommario: I. Tecnica espositiva. - II. Sottolineature: neretto, corsivo, neretto-corsivo. - III. Criteri redazionali e citazioni: A) Osservazioni generali; - IV. (segue) B) citazioni di dottrina: monografie, voci di enciclopedie, raccolte di Autori vari, scritti in onore o in memoria, commentari; - V. (segue) C) citazioni di dottrina da periodici; - VI. (segue) D) citazioni di giurisprudenza; - VII. (segue) E) citazioni di articoli di legge o di altri provvedimenti normativi; citazioni di leggi o di altri provvedimenti normativi; rinvio al commento di altro articolo; rinvio ad altra parte del commento dello stesso articolo.
I. Tecnica espositiva. # Quando l'importanza dell'articolo di legge trattato lo richiede l'esposizione si articola in paragrafi, individuati con numerazione romana progressiva, ciascuno dei quali dedicato ad uno specifico argomento. # Ogni paragrafo ha un breve titolo (carattere neretto-corsivo, separato dalla esposizione). # Ciascun articolo é preceduto dal <<Sommario>> (v. ad esempio il <<Commentario breve allo Statuto dei lavoratori>>). # Dopo il titolo del paragrafo inizia la prima delle unitá logiche di ragionamento nelle quali si sviluppa l'esposizione. Questa é di tipo compiuto, non per massime (come é invece nei complementi giurisprudenziali dei commentari). Le unitá logiche sono evidenziate nel testo stampato mediante numerazione in caratteri arabi (che saranno predisposti dalla tipografia in occasione della composizione del testo per la stampa) situati a margine dello scritto e corrispondenti, all'interno del paragrafo, a quadratini neri (anch'essi introdotti nel testo dal tipografo). # All'interno di ciascuna unitá logica sono evidenziate in neretto singole parole o brevissimi gruppi di parole (max.3-4; parole <<pregnanti>>, mai intere frasi!) che individuano e riassumono l'argomento trattato
nell'unitá medesima. Scopo dell'uso del carattere neretto per queste parole é consentire al lettore che scorre velocemente il testo di individuare rapidamente i temi trattati. Sono evidenziati in corsivo altri termini significativi, non intesi a risaltare visivamente la questione trattata (max. 2-3 parole. Ad es.: un <<non>> particolarmente importante; il punto focale della tesi esposta). All'uso del corsivo e del neretto ogni Autore provvede secondo i criteri indicati, privilegiando un modo espositivo che ne consenta l'applicazione. Per quanto possibile dovranno essere evidenziati i sostantivi e gli aggettivi ad essi collegati, piuttosto che verbi ed avverbi. # Per esigenze di brevitá non si riprenda nel commento, parafrasandolo, il contenuto testuale dell'articolo trattato: testo e commento dovranno integrarsi, fornendo un'illustrazione organica dei principi valevoli nella materia trattata. # In ogni caso si rispetti l'esigenza che dalla lettura si ricavino la bibliografia specialistica essenziale relativa all'argomento trattato, e gli orientamenti della giurisprudenza temporalmente significativa. Non é ammesso per la giurisprudenza il mero rinvio a rassegne o raccolte. # Conclusa una determinata unitá logica di ragionamento segue la successiva, senza necessitá di andare a capo linea. A nuova riga si colloca il titolo del successivo paragrafo, seguito, senza soluzione di continuitá, dalla prima delle unitá logiche. Le unitá logiche di ragionamento conservano tendenzialmente carattere di relativa brevitá.
II. Neretto, corsivo e neretto-corsivo. # Il neretto é riservato ai termini di cui supra, I, e alle parole in latino o lingua straniera inserite nei titoli dei paragrafi. # Il corsivo, evidenziato nel testo dattiloscritto con la sottlineatura, spetta, oltre che ai termini segnalati supra, I, alle espressioni in lingua straniera o in latino, ai titoli delle opere di dottrina non contenute in periodici, alle sigle delle riviste e delle enciclopedie, a op. cit., op. ult. cit. e ivi. # Il neretto-corsivo, evidenziato nel testo dattiloscritto con l'uso di caratteri in neretto sottolineati, é riservato ai titoli dei paragrafi, escluse le parole in latino o in lingua straniera (v. supra, II, 1).
III. Criteri redazionali e citazioni: A) osservazioni generali. # I testi dattiloscritti da sottoporre alla Direzione devono prevedere un margine molto ampio a destra (di quasi metá pagina) per osservazioni di ogni genere. # I testi degli articoli di legge in commento, senza note ed aggiornati alle leggi piú recenti, saranno composti direttamente dall'Editore dietro indicazioni della Redazione. Gli Autori non dovranno perció premetterli per intero ai commenti. Sará piuttosto sufficiente anteporre al relativo commento una chiara indicazione dell'articolo in esame. # Se un articolo risulta abrogato il testo é egualmente riprodotto, sempre a cura della Redazione, in carattere tondo tra parentesi quadre; al posto del commento, a cura dell'Autore, é segnalata l'abrogazione nel modo che segue: <<I. Abrogato ex art. 20 d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685.>>. # Gli interventi legislativi di modifica saranno indicati nel commento: in particolare al commento degli articoli novellati verrá preposto un paragrafo intitolato <<Genesi della norma>> contenente l'indicazione degli atti normativi che hanno prodotto le modificazioni e, se opportuno, il testo o i testi antecedenti. Qualora permangano problemi di <<Diritto transitorio>> l'autore ne dará brevemente conto in apposito paragrafo cosí intitolato posto al termine del commento del relativo articolo. Qualora il problema riguardi norme giá commentate nell'edizione precedente e successivamente novellate l'autore dovrá curare che le parti di commento riferibili ad entrambi i testi siano collocate nel commento al testo vigente. Nel paragrafo <<Diritto transitorio>> saranno collocate a) le questioni relative alla individuazione della regola di diritto intertemporale, e b) quelle riguardanti l'interpretazione della norma precedente alla novella transitoriamente ancora in vigore: e per queste ultime saranno qui collocate, previo aggiornamento, le parti di commento relative al testo previgente tuttora utili. # Non vi sono note a pié di pagina, né a fine testo. # Le sentenze "manipolative" di incostituzionalitá devono essere sempre indicate all'inizio del commento. # Le citazioni testuali tratte dalla dottrina e dalla giurisprudenza sono consentite, purché siano brevi e riservate a casi di assoluta necessitá. # <<Eccetera>>, <<ecc.>> e locuzioni similari sono espresse con <<etc.>>. Il corsivo é impiegato per le espressioni <<ibidem>>, <<op. cit.>>, <<op. ult. cit.>>, <<ivi>>; carattere tondo per <<cit.>> (es.: C 18-11-55 cit.; legge di riforma cit.). Ibidem é usato in luogo di <<op. loc. cit.>> e <<loc. cit.>>. Ivi si riferisce alle citazioni di giurisprudenza qualora la rivista sia stata menzionata nell'ultima precedente citazione (se l'annata é diversa dopo l'ivi viene indicato l'anno: C 9-9-84, ivi 85, 987; se l'anno é il medesimo é sufficiente ivi: C 8-7-65, ivi, 765). Nel commento di un articolo suddiviso in paragrafi le abbreviazioni op. cit., cit., e ibidem sono utilizzate nell'ambito dell'intero commento. Non si rinvia mai il lettore a cercare una citazione per esteso in commenti di precedenti articoli: ogni articolo commentato deve essere autosufficiente per quanto concerne le citazioni. # Nelle citazioni la <<p.>> di <<pagina>> é sempre omessa, e cosí pure la <<c.>> di <<colonna>> e simili.
IV. (segue) B) citazioni di dottrina: monografie, voci di enciclopedie, raccolte di Autori vari, scritti o studi in onore o in memoria, commentari; # Nella citazione di opere di dottrina é sufficiente indicare il cognome dell'Autore (tutto maiuscolo). L'iniziale del nome precede il cognome in caso di omonimia. # I titoli delle monografie e le voci delle enciclopedie sono citati - in corsivo- per esteso: parimenti dicasi dei titoli di scritti tratti da raccolte di Autori Vari (é citato altresí il titolo della raccolta e l'eventuale curatore: ad es.: AUTORE, Titolo del saggio, in AA.VV., Il nuovo codice......, a cura di CURATORE, 45), e degli Studi o Scritti in onore o in memoria (es.: AUTORE, Titolo del saggio, St. on. Onorato, 45; AUTORE, Scr. mem. Ricordato, 67). # Non si cita mai l'anno di pubblicazione dell'opera (si intenderá sempre l'ultima edizione dell'opera), né, per le enciclopedie, il volume. I vari Commentari si citano di regola secondo i seguenti modelli: AUTORE, sub art. 90, Tit. del comm. abbr., a cura di CURATORE/COORDINATORE, 34; AUTORE, in MEVIO - FILANO -DEMETRIO, Commentario breve alla legge....., sub art. 77, 218. # Per una serie di opere fondametali (elencate in Appendice, I) si indicano soltanto il nome dell'autore ed il numero di pagina (es.: FRANCESCHELLI I, 347; GRECO, 78); nelle citazioni successive alla prima valgono gli stessi criteri (é errata quindi l'indicazione: GRECO, op. cit., 55), salvo l'uso di ibidem (es.: GRECO, ibidem).
V. (segue) C) citazioni di dottrina da periodici; # Sono sempre omessi i titoli degli articoli e delle note pubblicati in periodici. # Nella citazione da periodici (mai preceduta da <<in>>) é sempre indicato, senza interposizione di virgola, l'anno con le sole ultime cifre (1984=84); seguono, separata da virgola, l'indicazione della parte - in numero romano - e, sempre dopo una virgola, il numero arabo indicante la pagina o la colonna (es.: FRANCESCHELLI, R. d. ind. 78, I, 234). Non si precisa se si tratta di articolo, osservazione, nota a sentenza o altro. # Le citazioni dalla Gazzetta Ufficiale della Comunitá Europea richiede l'indicazione abbreviata del periodico (GUCE) e del numero/anno (es.: d. CE 93/81, in GUCE L 18/7).
VI. (segue) D) citazioni di giurisprudenza;# L'elenco delle abbreviazioni per gli organi giudiziari é riportato in Appendice, II, C. La sigla indicante la Corte di Cassazione non vuole il punto (<<C>>). # Per le pronunce della Cassazione civile si indicano esclusivamente l'anno ed il numero del provvedimento (es.: C 76/2193). # Per le pronunce degli altri organi giudiziari si indica la data di pubblicazione (o, in mancanza, quella di decisione), citando il giorno, il mese in numero e l'anno per esteso; le tre indicazioni sono separate da un trattino (non punti o altro!) (es.: Trib. Milano, 27-7-1977; C pen. 12-11-1978). # Le sentenze, se pubblicate (anche solo in massima), sono sempre citate con indicazione della rivista nella quale risultano reperibili, allo stesso modo della citazione di dottrina da periodici (v. supra, V) # Se si tratta di ordinanze postmettere <<ord.>> all'anno di emissione, tra virgole (es.: Pret. Monza, 6-9-1985, ord., R. d. comm. 86, II, 238). # Salve particolari esigenze espositive le citazioni della giurisprudenza di legittimitá precedono quelle della giurisprudenza di merito. # Le decisioni della Corte costituzionale tratte da periodici si citino nei modi previsti per i provvedimenti degli altri giudici, se necessario, oppure indicando l'anno (a due cifre) e, separato da una sbarra, il numero della sentenza o ordinanza (es.: Corte Cost. 88/23) # Riguardo ai provvedimenti giudiziali pubblicati con annessi contributi dottrinali di commento - nota, osservazione o simili - si adotta l'espressione <<nota>> seguita dal nome dell'Autore in maiuscolo (es.: Trib. Milano 6-7-81, IDA 81, 98 nota FABIANI). # Le decisioni della Corte di Giustizia della Comunitá europea, del Tribunale di I grado e della Commissione europea si citino con l'indicazione dell'organo (v. abbreviazioni in Appendice, II, C), della data e del luogo di pubblicazione (privilegiando le fonti industrialistiche e, tra quelle non industrialistiche, le fonti di larga diffusione) (es.: CG 24-3-91, Foro it. 91, IV, 2119).
VII. (segue) E) citazioni di articoli di legge o di altri provvedimenti normativi; citazioni di leggi o altri provvedimenti normativi; rinvio al commento di altro articolo; rinvio interno ad altra parte del commento dello stesso articolo. # Gli articoli di legge o di altri provvedimenti normativi sono indicati per mezzo del relativo numero, senza ulteriori specificazioni. # I commi sono indicati per mezzo dell'abbreviazione <<co.>> seguita dal corrispondente numero ordinale arabo (es.: art. 41 co. 2; art. 7 co. 1). # In presenza di un <<articolo unico>> si adotta l'espressione <<art. unico>> (es.: art. unico d. lgt. 7 novembre 1915, n. 1167). # La citazione delle leggi, decreti, etc., richiede l'indicazione del giorno, del mese (in parola), dell'anno (per esteso) e del numero (preceduto da virgola) (es.: l. 19 maggio 1975, n. 151). Dopo la prima citazione é consentita l'abbreviazione esclusivamente nel modo seguente: l. 151/1975. # La citazione degli atti normativi comunitari richiede l'indicazione del numero/anno e del luogo di pubblicazione (preferibilmente GUCE) (es. d.CE 100/92, in GUCE L 348/15). # Il rinvio interno al commento ad altro articolo presente nel commentario si effettua mediante la formula << v. sub art. 11 l. 633/1941>>. In ogni caso, qualora l'articolo al quale si fa rinvio sia commentato da altro collaboratore, é necessario mettersi in contatto con quest'ultimo per il necessario coordinamento tra i rispettivi lavori, in modo tale da garantire la trattazione del tema, evitando il rinvio reciproco. Nei rinvii interni a temi trattati nel commento del medesimo articolo si usino, per riferirsi a paragrafi precedenti o successivi, rispettivamente <<v. supra>> e <<v. infra>> seguiti dal numero del paragrafo e dal numero
dell'unitá logica di ragionamento (es.: v. supra, II, 1); se il rinvio é interno allo stesso paragrafo, cioé riguarda una unitá logica di ragionamento precedente o successiva, si adottino <<v. supra>> e <<v. infra>> seguiti dal numero
dell'unitá logica richiamata (es.: v. infra, 2).
APPENDICE
I) Opere piú frequentemente citate
Qualora il contributo citato sia ricompreso nell'elenco delle seguenti opere si indicherá solamente il nome dell'autore, seguito dall'indicazione del numero della pagina, a sua volta preceduta da un numero romano nel caso in cui dello stesso autore siano citate piú opere. Es. GRECO-VERCELLONE II, 310 ss..
AFFERNI: Concorrenza e mercato (ed. CEDAM)
ALESSI - OLIVIERI: La disciplina della concorrenza e del mercato (ed. Giappichelli)
ASCARELLI: Teoria della concorrenza e dei beni immateriali (ed. Giuffré)
AULETTA: Azienda - Opere dell'ingegno e invenzioni industriali - Concorrenza, nel Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro V, Del lavoro (artt. 2555-2594) (ed. Zanichelli - Il Foro italiano)
AULETTA-MANGINI I: Invenzioni industriali - Modelli di utilitá e disegni ornamentali - Concorrenza, nel Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro V, Del lavoro (artt. 2584-2601) (ed. Zanichelli - Il Foro italiano)
AULETTA-MANGINI II: Marchio - Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno, nel Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro V, Del lavoro (artt. 2569-2583) (ed. Zanichelli - Il Foro italiano)
BEIER - HÄRTEL - SCHRICKER: Europäisches Patentübereinkommen - Münchner Gemeinschaftskommentar (ed. Heymanns)
CASANOVA: Impresa e Azienda, nel Trattato di diritto civile italiano diretto da F. Vassalli (ed. UTET)
CORRADO: Opere dell'ingegno - Privative industriali, nel Trattato di diritto civile diretto da G. Grosso e F. Santoro Passarelli (ed. Vallardi)
DI CATALDO I: I segni distintivi (ed. Giuffré)
DI CATALDO II: Le invenzioni. I modelli (ed. Giuffré)
FABIANI: Modelli e disegni ornamentali (ed. CEDAM)
FERRARA jr.: La teoria giuridica dell'azienda (ed. Giuffré)
FRANCESCHELLI I: Trattato di diritto industriale. Parte generale, vol. I (ed. Giuffré)
FRANCESCHELLI II: Trattato di diritto industriale. Parte generale, vol. II (ed. Giuffré)
FRANCESCHELLI III: Sui marchi d'impresa (ed. Giuffré)
FRIGNANI - PARDOLESI - PATRONI GRIFFI - UBERTAZZI: Diritto antitrust italiano (ed. Zanichelli)
FRIGNANI - WAELBROEK: Disciplina della concorrenza nella CEE (ed. Jovene)
GHIDINI - HASSAN I: Diritto industriale. Commentario (ed. IPSOA)
GHIDINI - HASSAN II: Diritto industriale e della concorrenza nella CEE (ed. IPSOA)
GHIDINI: Della concorrenza sleale, ne Il Codice Civile - Commentario diretto da P. Schlesinger (artt. 2598 - 2601) (ed. Giuffré)
GRECO: I diritti sui beni immateriali (ed. Giappichelli)
GRECO - VERCELLONE I: Le invenzioni e i modelli industriali, nel Trattato di diritto civile italiano diretto da F. Vassalli (ed. UTET)
GRECO - VERCELLONE II: I diritti sulle opere dell'ingegno, nel Trattato di diritto civile italiano diretto da F. Vassalli (ed. UTET)
GUGLIELMETTI I: Le invenzioni e i modelli dopo la riforma del 1979 (ed. UTET)
GUGLIELMETTI II: La concorrenza e i consorzi, nel Trattato di diritto civile italiano diretto da F. Vassalli (ed. UTET)
HÄRTEL: Europäisches Patentübereinkommen (ed Heymanns)
MANGINI: Il marchio e gli altri segni distintivi, nel Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia diretto da F. Galgano (ed. CEDAM)
MARCHETTI I: Convenzione sul Brevetto Europeo. Commentario, ne Le Nuove Leggi Civili Commentate 1980 (ed. CEDAM)
MARCHETTI II: Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali, ne Le Nuove Leggi Civili Commentate 1981 (ed. CEDAM)
MATHELY: Le droit européen des brevets d'invention (ed. Journal des notaires et des avocats)
MINERVINI: Concorrenza e consorzi, nel Trattato di diritto civile diretto da G. Grosso e F. Santoro Passarelli (ed. Vallardi)
RAVÁ: Diritto industriale (ed. UTET)
ROTONDI: Diritto industriale (ed. CEDAM)
SENA: I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, nel Trattato di diritto civile e commerciale diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni (ed. Giuffré)
SINGER: Il nuovo sistema europeo di concessione dei brevetti (trad. it. a cura di Benussi) (ed. Giappichelli)
UBERTAZZI - AMMENDOLA: Il diritto d'autore (ed. UTET)
VAN EMPEL: The granting of european patent (ed. Sitjhoff)
VANZETTI: La nuova legge marchi (ed. Giuffré)
VANZETTI - DI CATALDO: Manuale di diritto industriale (ed. Giuffré)
|